|
parte
iI
vigilanza sulle attività riservate
Titolo i
strumenti e ambiti della vigilanza
capo
iv
trasparenza, correttezza dei comportamenti e protezione dei
clienti
Articolo 64
1. L’autorità di vigilanza può prevedere che
determinati tipi di contratto debbano essere stipulati in forma scritta.
In tali casi l’inosservanza della forma scritta determina la nullità del
contratto. I contratti aventi forma scritta devono essere redatti in
maniera chiara e comprensibile.
2. L’autorità di vigilanza può prescrivere che
determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare
denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano
un contenuto tipico determinato. I contratti e titoli difformi sono
nulli.
3. Sono nulle le clausole di rinvio agli usi per la
determinazione dei tassi di interesse, prezzi o corrispettivi, o
comunque di ogni altra condizione economica. In caso prezzi e
corrispettivi siano rinviati agli usi, non è dovuto alcun corrispettivo;
in caso il tasso di interesse sia rinviato agli usi, si applica un tasso
di interesse determinato secondo i criteri stabiliti dall’autorità di
vigilanza con riferimento ai tassi del mercato monetario.
4. Le nullità di cui al primo e terzo comma possono
essere fatte valere solo dal cliente.
5. L’autorità di vigilanza disciplina:
a) i casi di sospensione dell’efficacia dei
contratti;
b) i casi in cui è conferito al cliente, entro un
periodo di tempo specificato nei provvedimenti, il diritto di recedere
dal contratto concluso con un soggetto autorizzato, o ritirare l’offerta
a questi proposta.
6. L’autorità di vigilanza emana disposizioni,
riguardanti i soggetti autorizzati e i soggetti esercitanti i diritti di
cui al quinto comma, relative alla restituzione o all’effettuazione dei
pagamenti nonché al trasferimento dei beni nel momento in cui il diritto
di recesso è esercitato o l’offerta è ritirata.
|