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Titolo iI
i
trust
CAPO 2
Della modifica,
della revoca e dell'estinzione del trust
Articolo 16
estinzione del trust
1. Oltre che per le cause previste nell’atto istitutivo,
il trust si estingue:
a) per il decorso del termine;
b) per effetto della revoca totale;
c) per il raggiungimento dello scopo, ovvero per la sopravvenuta
impossibilità di conseguirlo;
d) per la mancanza di beneficiari, o di soggetti che possano
esserlo secondo i criteri dell’atto istitutivo;
e) per estinzione del trust da parte dei beneficiari ai sensi
dell'articolo 52, comma 3.
2. L’estinzione non pregiudica l’efficacia degli atti precedentemente
compiuti dal trustee in conformità all’atto istitutivo e alle norme di
legge applicabili.
3. Quando il trust si estingue per mancanza dei beneficiari o dei
soggetti che possono esserlo secondo i criteri dell’atto istitutivo, e
manchino altresì successori del disponente, i beni in trust sono
trasferiti alla Repubblica di San Marino.
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