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Titolo iV
dei
poteri del tribunale
Articolo 56
Azione cautelare
1. Il beneficiario o il guardiano che abbiano fondato motivo di
ritenere che il trustee stia per omettere un atto dovuto, o per compiere
un atto che viola la legge o l’atto istitutivo del trust, possono adire
il Tribunale in via cautelare per ottenere i provvedimenti cautelari del
caso.
2. L’introduzione della causa nel merito non sospende gli effetti
del provvedimento cautelare adottato dal Tribunale.
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