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Titolo Vi
disposizioni
penali
Articolo 60
sottrazione o distrazione di beni in trust
1.
Se il trustee sottrae o comunque distrae i beni in trust, a
proprio o ad altrui profitto, si applica la disposizione dell’articolo
197, comma 3, del Codice Penale, sostituita l’interdizione di quarto
grado dalla professione o dall’arte con l’interdizione di quarto grado
dall’ufficio di trustee.
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