L’INFORMAZIONE DI SAN MARINO
Caso patrimoniale
Marino Cecchetti
Uniti si può tirare fuori il Paese dalle secche, si dice da ogni parte da qualche settimana. Però da questi mega tavoli escono talvolta soluzioni ‘da inciucio’ tutt’altro che rasserenanti. Vedi la legge ‘salva-banche’. Con detta legge, di fatto, il recupero del settore potrebbe essere affidato agli stessi che per decenni hanno succhiato soldi pubblici e senza alcun serio controllo, col rischio che ne venga fuori un nuovo ulteriore salasso per lo Stato, magari superiore alla somma di tutti i precedenti.
Altro caso, l’ultima patrimoniale. Siccome gli evasori della monofase ed i filibustieri delle banche continuano a non pagare allo Stato i loro debiti (quasi mezzo miliardo di euro?), lo Stato, i soldi di cui necessita, li è andati a prendere nelle tasche di chiunque possieda qualcosa a San Marino: beni mobili o immobili. Ma non di tutti i proprietari. Solo di quelli che a catasto e nelle banche figurano con nome, cognome e codice Iss. Quelli col codice operatore (società) generalmente sono stati esentati. In particolare non sono stati toccati quelli che hanno messo i loro averi nelle immobiliari. Ce ne sono a iosa di immobiliari a San Marino. Un tempo ne furono concesse 60 in una sola seduta del Congresso di Stato!
A dicembre 2018 – nel timore che, di fronte a tanta palese ingiustizia, comparissero i forconi? – il Governo si è impegnato ad emettere, entro il 30 giugno 2019, un decreto per individuare “i beni immobili da assoggettare ad imposta e le esenzioni da prevedere sugli stessi” (*). Un’autentica presa per i fondelli nei confronti delle persone comuni (quelle: nome, cognome e codice Iss) le quali, ligie ai doveri del buon cittadino, hanno pagato tutto già entro il 20 dicembre 2018 come da legge. Fra l’altro, detto decreto ancora non si è visto. Uscirà?
(*) LEGGE 24 DICEMBRE 2018 n.173 (Art. 48: Imposta straordinaria sugli immobili).
1. È dato mandato al Congresso di Stato di emanare apposito decreto delegato, entro il 30 giugno 2019, al fine di istituire un’imposta straordinaria sugli immobili detenuti dalle società e che non costituiscono luogo di svolgimento dell’attività di impresa. 2. Nel decreto delegato di cui al comma 1 sono individuati i beni immobili da assoggettare ad imposta e le esenzioni da prevedere sugli stessi.