Antonio Fabbri-L’informazione di San Marino: Caso Smi in appello, tra prescrizioni e decisioni sul risarcimento del danno

Antonio Fabbri-L’informazione di San Marino: Caso Smi in appello, tra prescrizioni e decisioni sul risarcimento del danno

L’informazione di San Marino

Caso Smi in appello, tra prescrizioni e decisioni sul risarcimento del danno

Antonio Fabbri

Appello importante, sia per le questioni sollevate, capaci di fornire importanti precedenti, sia per il calibro del caso che riguarda i vertici di quella che era la più antica finanziaria sammarinese, la Smi e immischiata, a San Marino e in Italia, in vicende giudiziarie non da poco. Il processo è stato travagliato tanto che, per i reati principali, è stata dichiarata l’intervenuta prescrizione. Il caso ha visto anche una questione di costituzionalità sollevata dallo stesso giudice di appello David Brunelli. Da quella decisione del Collegio Garante è scaturita l’interpretazione secondo la quale, anche in caso di prescrizione del reato, il Giudice di appello debba comunque decidere in merito al risarcimento del danno.

Sulla scorta di questo
principio è stato introdotto dal
legislatore anche l’articolo 196
bis del codice di procedura penale.
In primo grado la condanna
era stata a quattro anni per
il conte Enrico Maria Pasquini,
a tre per Eugenio Buonfrate e
al risarcimento del danno, con
una provvisionale complessiva
di 2,8milioni, in diversa misura
per ciascuno dei due imputati,
pari alle somme delle quali secondo
l’accusa si sono appropriati
indebitamente.

In primo grado la condanna era stata a quattro anni per il conte Enrico Maria Pasquini, a tre per Eugenio Buonfrate e al risarcimento del danno, con una provvisionale complessiva di 2,8milioni, in diversa misura per ciascuno dei due imputati, pari alle somme delle quali secondo l’accusa si sono appropriati indebitamente.

Proprio
l’appropriazione indebita è, tra
l’altro, uno dei capi di imputazione
prescritti. Nel processo di
ieri l’avvocato Chiara Benedettini,
in rappresentanza di Smi
in liquidazione straordinaria, ha
chiesto la conferma delle statuizioni civili di primo grado che,
appunto, condannavano gli imputati
al risarcimento del danno.
Il Procuratore del Fisco Roberto
Cesarini, invece, ha chiesto la
conferma di alcuni capi di imputazione
che, secondo l’accusa,
sono rimasti ancora in piedi, pur
rilevando la prescrizione di altri.
L’avvocato Maria Selva, del
collegio difensivo, ha dal canto
suo chiesto la dichiarazione di
intervenuta prescrizione per i
vari capi di imputazione. L’avvocato
Moreno Maresi, invece,
ha contestato anche la possibilità
di applicare l’articolo 196bis. Da
un lato poiché l’introduzione di
questo articolo non ha abrogato
il 196, che prevede come l’intervenuta
prescrizione porti con
sé anche le statuizioni civili nel processo penale con “effetto fulminante”.
Dall’altro lato ha sostenuto
che, in ogni caso, avendo
questa norma procedurale effetti
sostanziali, andrebbe applicata la
legge più favorevole al reo. L’avvocato
Maresi ha inoltre sollevato
anche un ulteriore questione,
depositando una decisione presa
per un caso passato in sede inquirente
dal Commissario della
Legge Buriani. Laddove infatti
vi siano state già delle decisioni
sanzionatorie, seppure in ambito
amministrativo, queste non potrebbero
essere ripetute in sede
penale, altrimenti “si verrebbe a
creare l’ingiustizia di un doppio
binario punitivo”, ha detto l’avvocato
Maresi.

Il giudice si è riservato
di decidere.

 

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