Antonio Fabbri L’informazione: Ennesimo reclamo di Podeschi e Baruca rigettato con tirata d’orecchi ai legali

Antonio Fabbri L’informazione: Ennesimo reclamo di Podeschi e Baruca rigettato con tirata d’orecchi ai legali

L’informazione di San Marino

Ennesimo reclamo di Podeschi e Baruca rigettato con tirata d’orecchi ai legali

Il Giudice delle appellazioni conferma integralmente il provvedimento degli inquirenti sul nuovo filone legato alla corruzione per la nomina diplomatica di Phua

Antonio Fabbri .

Nuova indagine per corruzione su Podeschi e Phua, il Giudice delle Appellazioni rigetta il reclamo relativo al nuovo provvedimento con il quale veniva confermata la misura del divieto di espatrio, seppure con l’attenuazione della possibilità di uscire dal confine per questioni di lavoro o su richiesta motivata. Il provvedimento di fine giugno aveva visto, la settimana seguente, l’impugnazione da parte dei legali di Baruca e Podeschi, Massimiliano Annetta e Stefano Pagliai. Il provvedimento degli inquirenti aveva fatto inquietare parecchio i legali, chiamati in causa tra l’altro nel provvedimento per il deposito di documentazione ritenuta “artefatta” dagli inquirenti. I due avvocati fiorentini avevano annunciato che si sarebbero rivolti all’Ordine di appartenenza e persino al Ministro della giustizia italiano, oltre a definire “diffamatoria” l’ordinanza, tanto da fare ipotizzare la possibilità denuncia nei confronti dei giudici inquirenti.

Sta di fatto che i legali di Podeschi
e Baruca hanno impugnato il
provvedimento e il Giudice delle
Appellazioni, Lanfranco Ferroni,
ha rigettato, con decisione datata
20 luglio, il reclamo.

I motivi di impugnazione
della difesa
Sette, in sostanza, i motivi di
impugnazione della difesa, di
fatto già pubblicamente esternati
all’indomani della decisione degli
inquirenti. Nel primo motivo
Annetta e Pagliai definiscono le
ricostruzioni degli inquirenti “un
collage di sospettose suggestioni”,
a giudizio dei difensori non
confacenti al procedimento penale.
Poi hanno ribadito il fatto
che l’ex ambasciatore di San Marino
in Montenegro, il pokerista
Paul Phua, non avrebbe gestito
scommesse illegali e non avrebbe
commesso illeciti, richiamando
la famigerata sentenza svizzera
di archiviazione relativa a movimentazioni
di denaro e società
riconducibili allo stesso Phua.
Quindi la contestata corruzione,
che secondo i legali non ci sarebbe
non essendo Podeschi il titolare
della Segreteria agli Esteri,
quindi non era lui il responsabile
del corpo diplomatico, considerato il fatto, poi, che il Congresso di
stato agisce collegialmente. Sollevata
di nuovo anche al questione
del ne bis in idem, essendo,
quei 2,5 milioni di euro contestati
in questo nuovo procedimento,
già oggetto della prima tranche
della Tangentopoli sammarinese
giunta a giudizio.

Secondo la difesa non sarebbero
contestabili neppure il riciclaggio
né le false fatturazioni a Baruca,
né l’autoriciclaggio a Podeschi,
cosa che violerebbe il principio di
irretroattività della norma penale.
Quindi i legali stigmatizzano anche
l’affermazione sui documenti
artefatti che, a detta dei legali,
confonderebbe l’attività di difesa
con l’inquinamento probatorio.

Il biasimo del giudice
Il giudice Ferroni in premessa
muove una nota di biasimo
nei confronti dei difensori per
un “ingiustificato e censurabile
capovolgimento di ruoli”, lo
chiama Ferroni. Gli avvocati –
sostiene – assumerebbero ruolo
di “censore” degli inquirenti,
scadendo, scadendo “nella nella
mera invettiva e nel dileggio
gratuito”. “Ciò appare tanto più
censurabile quando, come nel
caso di specie, l’analisi svolta dai
Giudici Inquirenti ha ad oggetto una complessa attività istruttoria
basata su rogatorie, su prove
documentali e sull’accertamento
di fatti che lasciano poco spazio
a ricostruzioni alternative e che
anzi smentiscono chiaramente
le diverse e talora mutevoli ricostruzioni
offerte dalla procura
reclamante”.

Le scommesse di Phua
Il Giudice delle Appellazioni valuta
assolutamente inattendibile
l’affermazione dei difensori che
etichetta come “suggestione”
l’attività di scommesse illegali
attribuita a Phua, da cui deriva,
secondo l’accusa, il denaro illecito
riciclato e servito per la corruzione.
In merito Ferroni parla di
copiosa documentazione che, per
contro, attesta i problemi con la
giustizia di Phua nell’ambito delle
scommesse illegali. Il giudice
di secondo grado prende in esame
pure la questione della famosa
archiviazione svizzera e definisce
non “veritiere né attendibili” le
affermazioni delle difese sull’argomento,
risultando che “il Procuratore
svizzero avesse, invece,
ben rimarcato l’illiceità delle
transazioni compiute per rendere
non tracciabili i flussi ed indicato
elementi di sospetto sull’origine
dei fondi, ancorché tali elementi
di sospetto non siano stati poi approfonditi
dallo stesso Giudice,
per una ritenuta impossibilità di
condurre accertamenti tramite
rogatoria. La ricostruzione offerta
dagli Inquirenti deve essere
parsa convincente anche alla difesa
dei prevenuti, se, nel presente
reclamo, anziché contestarla,
ha affermato – contrariamente
al vero – di non aver mai negato
che il provvedimento svizzero
dapprima sbandierato come risolutivo
– contenesse censure concernenti
il mancato rispetto della
normativa antiriciclaggio”.

Il giudice Ferroni ha poi rigettato
anche le parti del reclamo relative
alla decisione collegiale del
governo sugli incarichi diplomatici,
per questo, secondo le difese,
atttività non contestabile a Podeschi.
Nel confermare le decisioni
degli inquirenti, il giudice rigetta
anche il motivo di reclamo per un
supposto ne bis in idem.

Sull’irretroattività
dell’autoriciclaggio
Interessante la questione dell’autoriciclaggio, anche perché sollevata
pure in altri procedimenti.
Gli avvocati di Podeschi e Baruca
citano un saggio del professor
Brunelli, giudice delle appellazioni
penali, nel quale è sostenuta
l’irretroattività della nuova
incriminazione. Ebbene, Ferroni
precisa che “l’interpretazione
offerta dal Prof. David Brunelli
è relativa alla fattispecie di auto
riciclaggio, sì come disciplinata
nell’ordinamento italiano”. Poi
aggiunge che lo stesso Brunelli
“nella sua veste di Giudice delle
Appellazioni Penali, ha, in un
suo provvedimento (sentenza n.
72 del 2016) ha affermato che a
San Marino “a differenza che in
Italia, è dunque fuori discussione
che l’incriminazione dell’autoriciclaggio
possa riguardare anche
il cosiddetto autoriciclaggio
da reato pregresso”. Non finisce
qui perché Ferroni aggiunge che
anche in Italia è giunta alle medesime
conclusioni la più recente
giurisprudenza della Cassazione.

Le prove false
Ferroni è lapidario anche relativamente
alle prove a difesa e testimonianze
ritenute “artefatte”.
Il giudice dice che “la denuncia
di falsità di tali dichiarazioni non
viene esclusivamente fondata,
come reputa la procura reclamante,
su meri riscontri di natura
grafica o di presunta coincidenza
delle medesime dichiarazioni,
bensì sia sulla carenza di profili
formali atti a conferire ai medesimi
documenti attendibilità, sia
sull’inattendibilità dei contenuti
delle dichiarazioni”. Anche per il
giudice di Appello, dunque, quelle
dichiarazioni sono inattendibili
anche perché rese dai soggetti
implicati negli affari di Phua e
compagnia. Quindi per il Giudice
delle Appellazioni “le conclusioni
cui sono pervenuti gli Inquirenti
non costituiscono affatto il
frutto “di una visione unilaterale
e pregiudiziale degli esiti investigativi”,
né l’esito di un “collage
di sospettose suggestioni”, bensì
la conseguenza di valutazioni
approfondite e condivisibili delle
risultanze probatorie, oltre che
di deduzioni logiche, coerenti e
stringenti”. Di qui il rigetto del
reclamo e la conferma integrale
del provvedimento degli inquirenti.

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