Beneficiari effettivi: legge finanziaria 2014 che abolisce la pubblicazione, decisa nel dicembre 2012 (art. 26)

Beneficiari effettivi: legge finanziaria 2014 che abolisce la pubblicazione, decisa nel dicembre 2012 (art. 26)

LEGGE 20 DICEMBRE 2013 N.174 BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E BILANCI PLURIENNALI 2014/2016

Art.74 (Beneficiari effettivi del Sistema Bancario e Finanziario) 1. All’articolo 16 della Legge 17 novembre 2005 n.165 è aggiunto il seguente comma 5: “5. Non possono essere titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni rilevanti al capitale di un soggetto autorizzato i soggetti esteri, agenti in nome proprio ma per conto di terzi o comunque non aventi natura di persona fisica, per i quali ricorra almeno una delle seguenti circostanze: a) forma giuridica di “società anonima” o sostanzialmente tale, ossia inidonea, per l’ordinamento giuridico del Paese in cui hanno la propria sede, a garantire la necessaria trasparenza dei propri assetti proprietari; b) limiti alla costante e agevole conoscibilità dell’identità dei propri fiducianti/proponenti, e dei loro titolari effettivi, da parte dell’autorità di vigilanza; c) sede legale o amministrativa ubicata in uno dei Paesi, Territori o Giurisdizioni sottoposti a stretto monitoraggio in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo; d) sottoposizione al controllo, anche congiunto, di soggetti ricadenti in almeno una delle circostanze di cui alle tre precedenti lettere; e) quando il beneficiario effettivo è cittadino sammarinese.”. 2. Le eventuali situazioni di non conformità al nuovo comma 5 dell’articolo 16 della Legge 17 novembre 2005 n.165 devono essere regolarizzate entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, nelle forme e modalità stabilite dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino. 3. Il Comitato per il Credito ed il Risparmio, per il tramite del Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio, riferisce al Consiglio Grande e Generale, in seduta segreta, ogni qualvolta gli istituti finanziari, autorizzati ai sensi della Legge n.165/2005, accedono a facilitazioni o aiuti di Stato, consistenti in: – sgravi fiscali o la compensazione del versamento dei contributi previdenziali; – linee di credito di Banca Centrale; – fidejussioni rilasciate dallo Stato. Il riferimento ha per oggetto: – la spiegazione dei motivi per i quali l’istituto finanziario ha avuto accesso alle facilitazioni di cui al comma precedente, la misura delle stesse e le modalità e tempistiche di fruizione; – l’illustrazione degli assetti proprietari e di Governo dell’istituto finanziario;

– l’evidenza dei titolari economici effettivi delle partecipazioni al capitale sociale quando cittadini sammarinesi o soggetti residenti. Entro il 31 marzo 2014 il Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio riferisce al Consiglio Grande e Generale ai sensi del presente comma in relazione alle facilitazioni o agli aiuti di Stato riconosciuti ad istituti finanziari sammarinesi in data anteriore all’entrata in vigore della presente legge. 4. L’articolo 26 della Legge 21 dicembre 2012 n.150 è abrogato.

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