Commissione per il lavoro

Commissione per il lavoro

Commissione per il lavoro

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Nominata nella seduta del Consiglio Grande e Generale del
18 gennaio 2008.

E’ prevista dall’articolo 3 della Legge 29 settembre 2005
n.131.

E’ paritetica ed è nominata dal Consiglio Grande e Generale
per l’intera Legislatura.

E’ composta:

– dal Segretario di Stato per il Lavoro che la presiede;

– da un membro effettivo nominato dal Consiglio Grande e
Generale: Italo Pedini (designato da Ap per la maggioranza)

– da un membro supplente nominato dal Consiglio Grande e
Generale: Antonio Putti (designato da Nps per Ns e Ps per
l’opposizione)

– da due
rappresentanti effettivi delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori
legalmente riconosciute: Gilberto Piermattei (C.S.d.L.) e Gian Luca
Montanari
(C.S.D.L.);

– da due
rappresentanti supplenti delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori
legalmente riconosciute: Maria Domenica Giacobbi (C.S.d.L) e Mirco
Battazza
(C.S.D.L.);

– da due rappresentanti effettivi delle Organizzazioni Sindacali
dei datori di lavoro legalmente riconosciute: Romina Menicucci (A.N.I.S.)
e Paolo Valli (O.S.L.A.);

– da due rappresentanti supplenti delle Organizzazioni Sindacali
dei datori di lavoro legalmente riconosciute: Silvia Della Balda
 (U.S.C.) e Giorgio Battistini (U.N.A.S.).

Fanno parte
della Commissione, con voto consultivo, il Direttore dell’Ufficio del Lavoro e
il Collocatore con funzioni di verbalizzante e di segreteria tecnica.

In via
straordinaria, a seconda degli argomenti posti all’ordine del giorno, su
richiesta del Presidente, possono partecipare alle sedute della Commissione
anche altri funzionari o esperti con funzione consultiva.

La
Commissione è convocata dal Presidente o da un suo delegato o su richiesta di
almeno tre membri quando se ne ravvisi la necessità.

Per la
validità delle riunioni della Commissione è richiesta la presenza di almeno la
metà più uno dei suoi componenti, ad esclusione di coloro che hanno voto
consultivo.

La
Commissione delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il
voto del Presidente

In
particolare, oltre alle competenze attribuitele da leggi specifiche, assolve i
seguenti compiti:

a) effettua l’attività di consultazione permanente rispetto
alla programmazione delle politiche del lavoro e della formazione, ne controlla
e ne garantisce operativamente la realizzazione;

b) esprime pareri sui programmi di formazione
professionale;

c) analizza i rapporti periodici trasmessi dall’Ufficio
Informativo;

d) prende atto delle Convenzioni stipulate dalla Segreteria
di Stato per il Lavoro e dalla Direzione degli Uffici del Lavoro ai sensi
dell’articolo 12 della Legge 19 settembre 1989 n. 95;

e) detta i criteri, con proprio Regolamento, per la
gestione delle graduatorie di avviamento al lavoro;

f) delibera sui ricorsi degli interessati contro i
provvedimenti presi dall’Ufficio del Lavoro – Sezione Collocamento;

g) approva i progetti di contratto di inserimento
lavorativo;

h) vigila sull’attuazione di leggi o normative concernenti
disposizioni in materia di lavoro, collaborando attivamente con l’Ufficio
dell’Ispettorato del Lavoro;

i) determina le procedure, gli standard e le modalità di
certificazione dei rapporti di lavoro, applicando le norme definite in
materia;

l) redige obbligatoriamente e invia al Consiglio Grande e
Generale, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sullo stato generale
dell’occupazione, anche sulla base di un riferimento che l’Ufficio del Lavoro
dovrà effettuare, ogni quadrimestre, sullo stato generale dell’occupazione alla
stessa Commissione per il Lavoro;

m) si rapporta e si coordina con il Comitato Esecutivo per
il Lavoro e la Formazione, per l’attuazione delle politiche del lavoro e
formative.

Sono
soggette a pubblicazione tutte le delibere della Commissione per il Lavoro che
riguardino temi di carattere generale.

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