Credito imposta. PROVA

Credito imposta. PROVA

CREDITO DI IMPOSTA

Comparazione interpellanza (Roberto Ciavatta, Luca Lazzari,
Luca Santolini)  e risposta del
Segretario di Stato alle Finanze, Claudio Felici

 

I sottoscritti consiglieri,

visti i decreti legge n.174/2011 (Credito Sammarinese),
n.61/2012 (BCS/Asset), n.72/2013 (ECB/CIS), accomunati dal riconoscimento di
benefici fiscali in favore delle banche che hanno assunto i debiti di altre
banche in crisi, con lo scopo – dichiarato dal governo – “di rimuovere i
presupposti per l’immediato avvio da parte dell’Autorità di Vigilanza di
procedimenti di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta
amministrativa”;

considerato che l’importo di tali benefici fiscali è pari
alla differenza fra gli attivi e i passivi acquisiti e che dunque tanto maggiori
sono i crediti della banca cedente ritenuti inesigibili tanto maggiori sono i
danni procurati all’erario;

valutato il gravoso impegno assunto dallo Stato e quindi
rendendosi imprescindibile l’impegno a sgomberare il campo da ogni dubbio
rispetto alla gestione dello strumento del credito d’imposta;

sentita l’intervista pubblicata in data 16 aprile 2014
dalla testata online Giornale.sm ad un imprenditore italiano cliente di Euro
Commercial Bank il cui piano di rientro – in seguito all’acquisizione di quest’ultima
da parte di BancaCIS – sarebbe stato reso dalla banca stessa estremamente
difficile da rispettare con il presumibile scopo di far risultare come
sofferenze dei crediti in realtà esigibili con modi e tempi più flessibili;

sentito anche l’intervento del Consigliere Luca Lazzari
che lo scorso 11 marzo ha dato notizia all’Aula di avere raccolto una
testimonianza secondo la quale alcuni politici avrebbero approfittato degli
interventi normativi in questione per la riduzione di posizioni debitorie personali.

Interpellano il governo per conoscere:

 

Oggetto: 
Interpellanza .Consiglieri Roberto Ciavatta e Luca Lazzari, depositata
in data 30 aprile       2014, alla
quale si è associato per risposta scritta il Consigliere Luca Santolini

 

                   In riferimento all’interpellanza depositata
dai Consiglieri Roberto Ciavatta e Luca Lazzari, in data 30 aprile u.s., che
ha ad oggetto questioni connesse ai benefici fiscali in favore di banche che
hanno assunto le attività e passività di altre banche in crisi, si precisa
quanto segue.

1. a quanto ammonta il credito d’imposta riconosciuto agli
istituti bancari oggetto dei decreti sopra citati;

 

Risposta n.1
       Si chiede in sostanza a
quanto ammonta il credito di ìmposta, riconosciuto ai sei istituti bancari
intervenuti a sostegno del Credito Sammarinese, ad Asset Banca per
l’intervento in favore della BCS, e, infine, a Banca CIS per l’acquisizione
delle attività e passività del gruppo ECB.


Al riguardo, occorre preliminarmente precisare che:

 
a) l’ammontare dei
crediti di imposta riconosciuti nelle tre operazioni in questione
non
può essere rappresentato da una somma fissa ma è necessariamente riferibile a
un ammontare variabile nel corso del tempo, in relazione all’andamento del
recupero dei crediti, sia anomali (incagli, sofferenze  scaduti/sconfinanti, ristrutturati) sia in
bonis;

b) lo stesso valore degli attivi ceduti non è
cristallizzabile e può variare rispetto al modificarsi delle condizioni
economiche, finanziarie e patrimoniali dei debitori ceduti, all’esistenza o
meno di garanzie e al loro eventuale deterioramento. Pertanto, nel corso del
tempo che sarà necessario al :recupero delle esposizioni, le banche
cessionarie (o il relativo veicolo) valorizzeranno detti attivi (per lo più
crediti), come previsto dalla vigente normativa, al “presumibile valore di
realizzo” e, pertanto, potranno registrare rettifiche o riprese di valore;
c) ai sensi dei decreti n.ri 174/2011 e 61/2012 il credito di imposta tempo
per tempo riconosciuto non coincide con lo sbilancio di cessione aggiornato,
ciò in quanto lo sbilancio è calcolato come differenziale tra attività (come
sopra considerato, al presumibile valore di realizzo) e passività, alla varie
date in cui esso è calcolato mentre il credito di imposta valorizza le
attività al valore di recupero, quindi non include valutazioni
sull’evoluzione della qualità degli attivi di bilancìo;

d) ai sensi del decreto n. 72/2013, viceversa, il credito
di imposta è calcolato tempo per tempo sulla base dello sbilancio di cessione
di volta in volta aggiornato;
e) nelle operazioni BCS/ASSET e BANCA CIS/ECB il conferimento ai veicoli
(Fondi comuni) e stata effettuata prevalentemente con riguardo solo a una
parte delle attività (crediti anomali). Ne consegue che parte degli attivi,
il cui recupero inciderà sul credito d’imposta, è rimasta iscritta nei
bilanci delle banche cessionarie,


Sulla valutazione complessiva, inoltre, all’esito dei
giudizi anche penali, che hanno dato luogo a sequestri di depositi ceduti,
parte delle minori entrate fiscali potranno essere compensate con eventuali
confische. Si precisa  al riguardo, che
nel caso del Credito Sammarinese sono stati apposti vincoli da sequestro
giudiziario per euro 10,3 mln di depositi.

In relazione a quanto precede, si può dire quale sia stato l’iniziale
beneficio fiscale
coincidente con il deficit iniziale assunto, per le banche
cessionarie, ma è difficile stimare quale potrà essere, all’esito di tutti i
recuperi, l’ammontare complessivo dei crediti di imposta effettivamente
utilizzati.


La scrivente Segreteria di Stato ritiene non opportuno
divulgare, attraverso lo strumento dell’interpellanza, dati ritenuti
sensibili nell’interesse dell’intero sistema finanziario e del Paese, a tal
proposito si rammenta che i dati
connessi ai benefici fiscali in favore delle banche sono stati oggetto di un
riferimento in Consiglio Grande e Generale nella seduta di ottobre 2013, la Segreteria di Stato
per le Finanze è disponibile ad aggiornare i dati con le stesse modalità.

2. chi sono i soggetti che hanno verificato l’effettiva
esistenza e l’ammontare delle sofferenze contabilizzate nelle operazioni di
aggregazione e cessione tra istituti bancari;

 

Risposta n. 2
Si chiede quali siano stati i soggetti che hanno verificato l’effettiva esistenza
delle sofferenze contabilizzate nelle operazioni di aggregazione e cessione
tra istituti bancari,
Ai riguardo, occorre precisare che:

 

a)     
la determinazione iniziale dello sbilancio di
cessione (differenza tra valore delle attività e valore  delle passività all’atto delle cessioni) in
tutti i casi avviene di comune accordo tra cedente e cessionario. Tuttavia,
in due casi le banche cedenti erano rappresentate da pubblici ufficiali
(Commissario liquidatore nel caso del Credito Sammarinese e Commissario
straordinario nel caso della BCS). Nel terzo caso, trattandosi di banche in
bonis (Banca CIS ed ECB), la determinazione è avvenuta ad opera degli organi
ordinari delle banche senza la presenza di un pubblico ufficiale;

b)     
lo sbilancio si modifica continuamente, come si
diceva, in relazione soprattutto all’andamento dell’attività di recupero dei
crediti anomali. Pertanto, nel prosieguo, i soggetti responsabili della determinazione del valore
dello sbilancio non possono che essere i componenti degli organi aziendali delle cessionarie (o
del veicolo destinato al recupero in monte degli attivi ceduti).

Ciò posto, proprio in considerazione dei rilevanti interessi pubblici in
gioco, per gli impegni assunti dallo Stato, il Governo ha nominato un
supervisore in ordine alle valutazioni
che sì fa:ranno degli attivi da recuperare (cfr anche Risposta  n. 4).

3. se il governo per mezzo del Comitato per il Credito e
il Risparmio abbia avuto la possibilità di valutare le pratiche a sofferenza
prima del rilascio delle relative autorizzazioni;

 

Risposta n. 3
Si chiede se il Governo, attraverso il CCR, abbia avuto la possibilità di
valutare le pratiche in sofferenza prima del rilascio delle relative
autorizzazioni.
Al riguardo, la domanda appare mal posta, in quanto il Governo:
– non valuta (nè rientra nei compiti dell’esecutivo dello Stato valutare) le
sofferenze di una banca, se non attraverso propri organi tecnici,
– non rilascia autorizzazioni alle operazioni di concentrazione, come quella
in esame.

4. per quale ragione sia stato nominato un Commissario
osservatore solo a operazioni concluse e di quali elementi dispone il governo
tali per cui abbia ritenuto di avviare una verifica sui crediti d’imposta
concessi;

 

Risposta n. 4
Si chiede per quale ragione sia stato nominato un Commissario osservatore
solo a operazioni concluse e di quali elementi dispone il Governo, tali per
cui abbia ritenuto di avviare una verifica sui crediti d’imposta concessi.

 

Come appare dalle precedenti
risposte, pur essendo concluse le cessioni, lo sbilancio varia in relazione
all’andamento del recupero dei crediti e, pertanto, si modifica anche
l‘importo del credito d’imposta. Ne consegue che è proprio la fase successiva
all’avvenuta cessione (quella del recupero dei crediti) che presenta per lo
Stato i maggiori rischi, in quanto, in astratto, il cessionario potrebbe non
avere particolare interesse, stante il credito di imposta (ossia l‘impegno
assunto ‘dalla Stato), ad effettuare una stringente e proficua azione di
recupero dei crediti. E” apparso, quindi, opportuno istituire la figura di un
supervisore di nomina governativa che svolga verifiche sui criteri seguiti
per recuperare i crediti e valorizzare le poste dell’attivo.

In definitiva, la nomina è avvenuta a fini di evidente prudenza e non per
l’eventuale conoscenza di elementi di giudizio ulteriori e diversi.

5. se non sia da rilevarsi un profilo di incompatibilità
nell’assegnazione dell’incarico di Commissario osservatore al dottor Antonio
Gumina dal momento che nel suo precedente ruolo di Responsabile della
vigilanza di Banca Centrale potrebbe essersi trovato ad avvallare le stesse
posizioni su cui oggi è chiamato ad indagare;

 

Risposta n. 5
Si chiede se non sia da rileversi un profilo di incompatibilità
nell’assegnazione dell’incarico di commissario osservatore al dr. Gumina,
tenuto conto del precedente incarico in BCSM, in quanto potrebbe essersi
trovato ad avallare posizioni su cui oggi è chiamato a indagare.

Su tale specifica questione non si ravvisano profili di incompatibilità
stante quanto già illustrato
nella risposta n. 2.

6. se il governo intende intraprendere delle azioni di
responsabilità penale rispetto ad eventuali incongruenze che dovessero
emergere.

 

Risposta n 6.
Si chiede se il Governo intende intraprendere azioni di responsabilità penale
rispetto ad eventuali: incongruenze che dovessero emergere.
Si ritiene in generale che, se nell’ambito dell’attività di recupero dei
crediti il Governo, attraverso il Commissario Osservatore, riscontri fatti di
possibile rilievo penale, questi sarebbero prontamente denunciati alla
competente Autorità Giudiziaria.

7. se le concessioni delle banche cedenti siano state
annullate o se al contrario siano state attribuite alle banche cessionarie
divenendo così oggetto di pericolose trattative private al di fuori di ogni
controllo pubblico.

 

Risposta n. 7
Si chiede se le concessioni delle banche cedenti siano state annullate o se
ai contrario siano state attribuite alle banche cessionarie divenendo casi
oggetto di pericolose trattative private al di fuori di ogni controllò
pubblico.

Al riguardo occorre precisare alcuni concetti:

a) lo strumento della concessione non è previsto in alcuna .norma della LISF.
E’ previsto che lo Stato, per quasi tutte le attività autorizzabili, possa rilasciare
o meno un nulla – osta dopo che la
BCSM ha eventualmente rilasciato l’autorizzazione alla
costituzione dì un soggetto autorizzato;
b) lo strumento della cessione prevede il passaggio da banca cedente a banca
cessionaria delle attività e delle passività della prima. Tra esse non può
essere ceduta nè l’autorizzazione rilasciata dalla BCSM (che nelle operazioni
in questione peraltro preesisteva già in capo alla cessionaria), nè il nulla
– osta del Governo (che, parimenti, preesisteva in capo alle cessionarie).

Detto ciò, qualora la domanda fosse diretta a comprendere quale sia la sorte
dell’autorizzazione e del nulla – osta rilasciati a suo tempo dalla BCSM e
dallo Stato a beneficio della banca cedente, si precisa che la disciplina
prevista dalla LISF è contenuta nell’art. 10 e 99:della LISF.


Ne consegue che, una volta svuotata la banca cedente delle
proprie attività e passività, la stessa, sulla quale permangono sia
l’autorizzazione (BCSM) che il nulla
osta (governativo), diventa non operativa e, quindi, la proprietà ha sei mesi
di tempo per riattivare l’attività
ovvero per porla in liquidazione, ad eccezione del caso  in cui nel lasso di tempo considerato, non
siano state avviate concrete trattative per la cessione a terzi della banca
(il livello di concretezza è dato per lo più dalla stipula di un contratto
preliminare e/o dalla presentazione di un’istanza in BCSM del/dei
promissario/i acquirente/i, diretta ad ottenere l’autorizzazione
dell’acquisto).

 

 

 

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