Da San Marino trasparenza a meta’. Italia Oggi, Gabriele Frontoni

Da San Marino trasparenza a meta’. Italia Oggi, Gabriele Frontoni

Italia Oggi

San Marino
semiblindato – Per San Marino trasparenza a metà

Sì allo Scambio di  informazioni   con l’Italia 
ma l’ammissibilità sarà valutata di volta in volta dalla Repubblica del
Titano

Legge approvata con molti filtri.

 

Gabriele Frontoni

 

Sì allo scambio di informazioni fiscali con l’Italia. Ma non in automatico. È questo il senso della nuova legge
sull’assistenza amministrativa in materia tributaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale di San Marino che acquisterà efficacia esecutiva a partire
dal 15esimo giorno dalla sua pubblicazione. Una vera e propria rivoluzione per la Rupe che ha messo nero su
bianco la propria volontà di voltare pagina indirizzandosi lungo il cammino di
trasparenza richiesto a gran voce dall’Ocse. Ed è proprio l’articolo 1 della
nuova norma a ribadire questa determinazione: «Il Consiglio di Stato è
impegnato nell’attività di rafforzamento delle intese bilaterali in materia di
cooperazione fiscale (attualmente 30. ndr), di accordi per evitare le doppie
imposizioni e di accordi per lo scambio di informazioni in base agli standard e
ai modelli definiti dall’Ocse». Ma il Parlamento del Titano è andato oltre,
impegnandosi a negoziare e sottoscrivere accordi che contemplino forme di
assistenza amministrativa su base spontanea, a richiesta o automatica,  in linea
con quanto
previsto dalle disposizioni della direttiva comunitaria 2011/16/Ue sulla
cooperazione amministrativa tra Stati adottata dal Consiglio dell’Ue il 15
febbraio scorso. Ma come avverrà, nello specifico questo scambio di
informazioni? Lo chiarisce l’articolo 2 della nuova legge. «Nelle more della
conclusione ed entrata in vigore di accordi tra la Repubblica di San
Marino e altri Stati o Giurisdizioni per evitare le doppie imposizioni e/o
favorire lo scambio di informazioni in materia fiscale sulla base degli
standard Ocse le disposizioni del Titolo III definiscono le modalità con le
quali verranno fornite informazioni fiscali su richiesta a detti Stati e/o
Giurisdizioni con i quali il negoziato parafato in conformità al diritto
internazionale, non sia ancora entrato in vigore». Vedi il caso dell’Italia,
con l’intesa tributaria tra i due Paesi sepolta in un cassetto da un paio
d’anni dopo aver ricevuto l’ok dai tecnici dei due ministeri. Successivamente
all’entrata in vigore degli accordi, lo scambio di informazioni avviene nelle
modalità e in conformità con quanto stabilito e nel rispetto delle specifiche
disposizioni in materia». A quel punto, entrerà in gioco l’Ufficio centrale di
Collegamento che, prima di attivare le procedure interne per acquisire le
informazioni oggetto di una richiesta proveniente da un’autorità estera, sarà
tenuto a verificarne gli elementi, valutandone l’ammissibilità rispetto a
quanto stabilito negli accordi. In caso di richiesta valida, allora scatterà
l’acquisizione dei dati e il loro invio all’autorità estera. In caso contrario,
ne verrà data informazione in tempi stretti al richiedente. Esistono però
alcune cause per il rifiuto di una richiesta, ben definite: se la parte
richiedente non ha fatto ricorso a tutti i mezzi disponibili nel proprio
territorio per ottenere le informazioni; se l’evasione della richiesta risulta
contraria all’ordine pubblico; se le richieste non contengono elementi
sufficienti a dimostrare la pertinenza delle informazioni richieste; ma anche
se la richiesta non è circostanziata o rappresenta una fishing expedition. Una
clausola dell’articolo 6 della nuova legge nasconde, tuttavia, alcuni possibili
escamotage per evitare la condivisione delle informazioni. «L’Ufficio Centrale
di Collegamento è tenuto ad astenersi dal fornire informazioni che
rivelerebbero un segreto commerciale o industriale. E che rivelerebbero
comunicazioni riservate tra un cliente e un avvocato».

 

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