Decreto 78/2010, manovra correttiva, Gazzetta Ufficiale, art. 36

Decreto 78/2010, manovra correttiva, Gazzetta Ufficiale, art. 36

Decreto 78/2010, manovra correttiva, Gazzetta Ufficiale, art. 36

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Art. 36

(Disposizioni antifrode)

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 28, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
“7-bis. Sulla base delle decisioni assunte dal GAFI, dai gruppi
regionali costituiti sul modello del GAFI e dall’OCSE, nonche’ delle
informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi
nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo e delle difficolta’ riscontrate nello scambio di
informazioni e nella cooperazione bilaterale, il Ministro
dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il
Comitato di sicurezza finanziaria, individua una lista di Paesi in
ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni anche in
materia fiscale.

7-ter. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto di cui agli
articoli 10, comma 2, ad esclusione della lettera g), 11, 12, 13 e
14, comma 1, lettere a), b) c) ed f), si astengono dall’instaurare un
rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni
professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla
prestazione professionale gia’ in essere di cui siano direttamente o
indirettamente parte societa’ fiduciarie, trust, societa’ anonime o
controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi
individuati dal decreto di cui al comma Ibis. Tali misure si
applicano anche nei confronti delle ulteriori entita’ giuridiche
altrimenti denominate aventi sede nei Paesi sopra individuati di cui
non e’ possibile identificare il titolare effettivo e verificarne
l’identita’.

7-quater. Con il decreto di cui al comma 7-bis sono stabilite le
modalita’ applicative ed il termine degli adempimenti di cui al comma
7-ter.”;
b) all’articolo 41, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “E’ un elemento di sospetto il ricorso frequente o
ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione
dei limiti di cui all’articolo 49, e, in particolare, il prelievo o
il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari
o superiore a 15.000 euro.”;

e) all’articolo 57, dopo il comma 1-bis, e’ inserito il seguente:

“1-ter. Alla violazione della disposizione di cui all’articolo 28,
comma 9, di importo fino ad euro 50.000 si applica una sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro, mentre per quelle di
importo superiore a 50.000 euro si applica una sanzione
amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento
dell’importo dell’operazione. Nel caso in cui l’importo
dell’operazione non sia determinato o determinabile si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro.”.


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Commento IlSole24Ore
Il ministero dell’Economia dovrà varare una black list dei Paesi dove c’è il maggior rischio di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e si è assenza di scambio di informazioni in materia fiscale. I destinatari delle misure del Dlgs 231/2007, di recepimento della direttiva di prevenzione del riciclaggio, devono astenersi dall’instaurare un rapporto continuativo.
Eseguire operazioni o prestazioni professionali o porre fine a un rapporto continuativo o alla prestazione professionale in essere di cui siano indirettamente o direttamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei paesi individuati dalla black list. Pesanti sanzioni per chi viola le nuove disposizioni.

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