Eludere fisco italiano, dal notaio a San Marino

Eludere fisco italiano, dal notaio a San Marino

Dal notaio sammarinese per eludere il Fisco italiano

Sentenza della Commissione tributaria regionale di Ancona su un caso di un mutuo acceso con banca italiana con atto rogato sul Titano

La vicenda è singolare ed ha visto una pronuncia della Commissione tributaria regionale di Ancona con sentenza dello scorso settembre. Ne ha dato notizia in questi giorni l’organo ufficiale dell’Agenzia delle entrate.

Nella sostanza si tratta di un caso nel quale due soggetti contribuenti italiani, per eludere le imposte, avevano pensato con la condivisione della banca finanziatrice, di sbrigare le pratiche per l’accensione di un mutuo presso un notaio sammarinese, così pensando di essere esenti dal pagamento delle tasse in Italia.

Che cosa era successo? I soggetti contraenti avevano acceso un mutuo presso una banca italiana. Quest’ultima doveva fungere da sostituto di imposta e versare quanto dovuto al fisco italiano. Ma non lo ha fatto. Così l’Agenzia delle entrate aveva intimato alla banca il pagamento di quanto dovuto e le relative sanzioni.

La banca a quel punto aveva impugnato la richiesta del fisco davanti alla Commissione tributaria provinciale (Ctp) di Ancona . La giustizia amministrativa di primo grado aveva però dato ragione all’Agenzia delle entrate, che chiedeva di riscuotere l’imposta e le sanzioni per il mancato versamento, relative ad un contratto di finanziamento, ancorché questo fosse stato stipulato con rogito notarile a San Marino.

La Ctp di Ancona riteneva di natura elusiva l’operazione di finanziamento, in quanto la stipula e la registrazione dell’atto all’estero, appunto a San Marino, aveva consentito alle parti di ottenere un vantaggio fiscale cospicuo e immediato, rispetto all’imposta, ben più rilevante, che sarebbe stata richiesta in Italia.

A questa decisione la banca ha fatto appello davanti alla Commissione tributaria regionale (Ctr) di Ancona. Anche in questo caso, però, il Collegio marchigiano di seconde cure ha rigettato l’appello della banca contribuente, disconoscendo gli effetti fiscali dell’operazione realizzata dalle parti, in quanto priva di giustificazioni economiche. La Ctr ha cioè rilevato, nella sua sentenza n. 500 del 10 settembre scorso, che non vi era alcuna giustificazione economica perché le parti stipulassero rogito notarile e registrazione a San Marino.

Nella sentenza la Ctr pone anche in evidenza che il finanziamento in oggetto era intercorso tra soggetti italiani, aveva una durata di diversi mesi ed era esclusivamente disciplinato dalla legge italiana. “In definitiva, tutti gli effetti del contratto si realizzavano in Italia – riporta l’organo di informazione dell’Agenzia delle entrate – ove la somma finanziata era stata erogata con accredito sul conto corrente intestato a una società, presso una filiale marchigiana della banca appellante e, seppure le parti contrattuali erano distinti soggetti giuridici, unico era il soggetto economico, atteso che la banca suddetta aveva il controllo totalitario della società di leasing. Quindi, nell’atto rogato ricorrevano tutti i presupposti – sia soggettivo che oggettivo – per l’applicazione del regime sostitutivo di cui all’articolo 15 del Dpr n. 601/73, con obbligo di corrispondere l’imposta unica dello 0,25% dell’importo del finanziamento. Tuttavia, relativamente al regime fiscale, le parti contrattuali, con esplicita pattuizione, si erano date reciprocamente atto di non applicare l’imposta sostitutiva suddetta, trattandosi di contratto di finanziamento stipulato al di fuori del territorio italiano”.

A destare comunque sospetto nel fisco italiano anche il fatto che, l’accensione del mutuo da parte delle banca, non prevedeva alcuna garanzia. Tanto che, per poter realizzare l’effetto elusivo e sottrarsi all’imposizione fiscale in Italia “le parti – ricostruisce FiscoOggi – avevano escluso la previsione, nel contratto, di garanzie in favore della banca finanziatrice, perché, se ciò avessero fatto, l’atto sarebbe stato ugualmente soggetto all’obbligo di registrazione” in Italia. “Appare evidente come tale assenza di garanzie costituisca un’anomalia contraria proprio alla prassi bancaria, essendo normale, nei contratti di mutuo, che l’istituto mutuante si cauteli da eventuali inadempimenti del mutuatario nella restituzione della somma proprio mediante la costituzione di garanzie, solitamente reali”. Per la Commissione tributaria è quindi verosimile che “le parti avessero scelto tale forma solenne per far constare che l’atto di finanziamento fosse stato stipulato all’estero e, quindi, non fosse soggetto a imposizione fiscale”.

Quindi il vantaggio fiscale è stato ottenuto dai contraenti “mediante l’utilizzo delle anzidette due condizioni, ossia assenza di garanzie e stipula dell’atto all’estero. Con tale combinazione di norme, pur lecita, le parti hanno realizzato un’operazione del tutto priva di sostanza economica – prosegue FiscoOggi riportando la sentenza della Ctr – sicché il beneficio fiscale conseguito è indebito, siccome in contrasto con le finalità delle norme fiscali e i principi dell’ordinamento tributario, con conseguente disconoscimento degli effetti fiscali dell’operazione realizzata e l’attrazione a tassazione in Italia del contenuto negoziale dell’atto”.

Secondo il fisco italiano, dunque, il caso “rientra appieno nella figura dell’abuso del diritto”, come definito dalla Cassazione italiana che afferma: “… in materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione o un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione”.

Proprio quello che secondo l’Agenzia delle entrate e la Commissione tributaria è avvenuto nel caso specifico, nel quale “la normativa civilistica e tributaria è stata consapevolmente piegata per conseguire l’elusione dall’imposizione, escludendo nel mutuo la previsione di garanzie e stipulando l’atto nella vicina Repubblica di San Marino, senza giustificazione economica alcuna, ma al solo fine di sottrarsi all’onere fiscale italiano”.

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