Gabriele Frontoni, San Marino-Italia, intesa in bilico,Italia Oggi

Gabriele Frontoni, San Marino-Italia, intesa in bilico,Italia Oggi

Italia Oggi
San Marino-Italia, intesa in bilico
Gabriele Frontoni
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Accordo contro le doppie imposizioni incagliato su 4 punti

Si riduce tutto a quattro articoli il braccio di ferro fiscale Italia e San Marino. Quattro elementi di revisione al protocollo di modifica dell’accordo contro le doppie imposizioni, siglato tra i due paesi nel 2002 e sottoposto a un aggiornamento nel 2009, che ha portato alla parafatura del nuovo testo il 25 giugno dello scorso anno. Da quel momento in avanti, è calato il silenzio su un’intesa a cui si lega il futuro fiscale della Rupe e le relazioni commerciali tra i due Paesi. Uno stop del tutto inspiegabile, secondo il governo del Titano, che ha inibito, di fatto, l’entrata in vigore di altri due accordi già siglati tra Italia e San Marino, ovvero quello di cooperazione economica e quello di collaborazione finanziaria. Ma quali sono le novità del nuovo Protocollo che non convincono ancora il ministro Tremonti? A levare ogni dubbio è stato il giornale della Rupe, San Marino Oggi, entrato in possesso del testo integrale dell’intesa. Appena tre pagine che vanno a modificare gli articoli 10, 11, 12 e 26 della vecchia convenzione fiscale del 21 marzo 2002, mai ratificata dai rispettivi parlamenti, riguardanti il trattamento fiscale dei dividendi, degli interessi e dei canoni, oltre all’introduzione dello scambio di informazioni sul modello Ocse.
«I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l’effettivo beneficiano dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere: il 10% dell’ammontare, lordo dei dividendi se l’effettivo beneficiano è una società diversa da una società di persone che ha detenuto almeno il 10% del capitale della società che distribuisce i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi; il 15% dell’ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi», si legge all’articolo 10 del documento secondo cui «queste disposizioni non si applicano nel caso in cui il beneficianio effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione, oppure una professione indipendente mediante una base fissa, e la partecipazione generatrice di dividendi si nicolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione». Cambiamenti anche per la tassazione degli interessi che ricadranno nell’imponibile dello stato di residenza del titolare a meno di alcuni casi specifici. «Gli interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l’effettivo beneficiano degli interessi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non pu eccedere: lo 0% dell’ammontare lordo degli interessi se l’effettivo beneficiario è una società diversa da una società di persone che ha detenuto almeno il 25% del capitale della società che paga gli interessi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data di pagamento degli interessi; il 13% dell’ammontare lordo degli interessi, in tutti gli altri casi». E cosa dire dei canoni? In questo caso, la nuova convenzione prevede alcune soglie di tassazione anche nello Stato contraente dal quale essi provengono, ma non superiori allo «0% dell’ammontare lordo dei canoni se l’effettivo beneficiario è una società diversa da una società di persone che ha detenuto almeno il 25% del capitale della società che paga i canoni per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data di pagamento dei canoni e il 10% dell’ammontare lordo dei canoni, in tutti gli altri casi».

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