Il sistema giudiziario svizzero decide in modo diametralmente opposto a quello della Repubblica di San Marino che, attraverso il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme, ha ritenuto legittima la supertassa
frontalieri.
Gabriele Frontoni di Italia Oggi titola: Sentenza del
tribunale federale dichiara la par conditio / Rimborsi ai confini / Transfrontalieri, richieste in 5 anni
I residenti all’estero (per esempio italiani) che lavorano in territorio
elvetico a cui non sono state riconosciute dalla Svizzera le stesse deduzioni
applicabili ai contribuenti con domicilio o dimora fiscale nel paese, né le
deduzioni nel proprio Stato di residenza, potranno far valere il divieto di
discriminazione sancito dall’articolo 2 dell’Accordo tra la Confederazione
svizzera e la Comunità europea sulla libera circolazione delle persone, anche
dopo il termine ultimo del 31 di marzo dell’anno successivo. Unica condizione,
il reddito percepito dal frontaliere in Svizzera dovrà ammontare a non meno del
90% del totale delle sue fonti di reddito. E quanto stabilito da una storica
sentenza del Tribunale federale elvetico che ha sancito un limite alle
discriminazioni subite dai frontalieri ammettendo la possibilità di richiedere
le detrazioni degli interessi passivi di un mutuo ipotecario, delle spese
effettive di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro o degli alimenti versati
al coniuge divorziato e ai figli.
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