Indennità temporanea al lavoro, pdl Upr

Indennità temporanea al lavoro, pdl Upr

Le recenti modifiche alle disposizioni che regolano la erogazione della indennità temporanea al lavoro hanno determinato chiare penalizzazioni nei confronti dei lavoratori in un tentativo dogmatico di “punire” coloro che giustificano le proprie assenze lavorative attraverso false malattie. Appare ingiusto che per colpire alcuni vengano penalizzati tutti.

Il seguente disegno di Legge intende stabilire una riduzione crescente della indennità temporanea al lavoro in base al numero di eventi malattia incorsi nell’anno solare (Art. 2).

In base ai dati ISTAT si rileva che in Italia sia nel settore pubblico che nel settore privato si verificano poco più di 2 (2 virgola qualcosa) eventi malattia in un anno per lavoratore e proprio per questo motivo si ritiene non necessario per i primi due eventi malattia applicare una decurtazione superiore al 14% già prevista nei casi di malattia comune.

Per il terzo evento malattia viene altresì prevista una decurtazione del 33.44% per i primi tre giorni lavorativi. Dal quarto evento malattia e così per i successivi è del 50% per i primi tre giorni lavorativi.

·      Permane  nei casi di

·      infortunio sul lavoro;

·      malattia professionale;

·      malattie oncologiche o degenerative;

relativamente ai periodi di riacutizzazione e/o di trattamento intensivo, elencate in apposita lista redatta dal Comitato Esecutivo, l’indennità pari al 100% dal 1° giorno e per l’intera durata.

Allo stesso modo i periodi per le condizioni sopradescritte non vengono computati al fine del calcolo degli eventi malattia.

Al momento attuale (Art. 3) tutte le persone che si assentano dal lavoro per motivi di salute, sono tenute a motivare la mancata presenza con un certificato rilasciato da un medico afferente all’Istituto di Sicurezza Sociale e in particolare dal proprio Medico di Base.

Il documento è necessario in tutti i casi, anche in presenza di piccoli malesseri o indisposizioni passeggere che possono durare anche un solo giorno. Spesso, quindi, i medici di medicina generale si trovano a firmare certificati che provano l’esistenza di uno stato di malattia di cui è molto difficile, in realtà, trovare tracce materiali nel paziente.

Si tratta, per esempio, dei casi di emicrania o di malessere intestinale. In queste situazioni è più semplice che sia la persona stessa a presentare un’autocertificazione.

La normativa vigente impone che i dottori possano rilasciare un certificato solo dopo aver visitato il paziente di persona. Una norma, quindi, che costringe a fidarsi della buona fede del paziente. L’assetto legislativo in vigore in sostanza obbliga i medici a testimoniare la presenza di stati patologici privi di sintomi obiettivi e oggettivabili. Una situazione che si presenta per molte piccole patologie.

Un quadro che comporta un lavoro imponente, e spesso superfluo, non solo per i medici di famiglia ma anche per quelli incaricati di effettuare le visite fiscali. Non trascurabile, infine, l’impegno e il disagio per l’assistito/lavoratore (sempre al centro di ogni percorso sanitario) che deve recarsi dal medico non per una necessità diagnostica o terapeutica ma semplicemente per l’ottenimento di una certificazione di pubblica utilità.

Pertanto sarebbe molto utile che il paziente presentasse un’autocertificazione per motivare le proprie assenze per malattia dal lavoro, limitatamente ai primi tre giorni.

Nel caso di prolungamento dell’assenza, la causa sarebbe molto probabilmente una patologia in grado di dare segno di sé, dando la possibilità al medico di effettuare una vera diagnosi, rilasciando una prognosi supportata dai fatti.

E’ per queste ragioni che il gruppo consiliare di Unione per la Repubblica ha redatto il presente progetto di legge che sottopone all’attenzione del Consiglio Grande e Generale.

Modifiche alle disposizioni che regolano la erogazione della indennità temporanea al lavoro

Art. 1

(Modifiche articolo 48 Legge 23 dicembre 2014 n. 219)

1. L’articolo 1 della Legge 7 giugno 1977 n. 30 è modificato come segue:

“Art. 1

A partire dal 1 gennaio 2016 l’indennità per la inabilità temporanea al lavoro, compresa quella in corso, è erogata secondo le modalità che seguono”.

2. L’articolo 2 della Legge 7 giugno 1977 n.30 è modificato come segue:

“Art. 2

L’indennità economica di cui alla lettera a) dell’articolo 20 della Legge 22 dicembre 1955 n.42 è così regolamentata:

a) per le malattie comuni è pari all’86% dal 1° giorno fino al 365° giorno, trascorsi i quali il lavoratore viene sottoposto a visita medica per eventuale collocamento a riposo; nei primi due eventi malattia l’indennità permane pari al 86% per tutti i giorni di malattia a prescindere dalla durata della stessa; nel terzo evento malattia per il 1°, 2° e 3° è pari al 66,66%; dal quarto e per i successivi eventi malattia per il 1°, 2° e 3° è pari al 50%.

Qualora, per riacutizzazioni o ricadute della stessa malattia, non siano trascorsi più di due giorni dalla fine del periodo di inabilità, il periodo viene computato come evento unico. In caso di malattia a cavaliere di due anni solari l’evento malattia viene computato unicamente nell’anno solare di inizio della malattia stessa;

b) per i casi di gravidanza e puerperio l’indennità è pari al 100% per 150 giorni;

c) per i casi di infortunio sul lavoro, malattia professionale, malattie oncologiche o degenerative, relativamente ai periodi di riacutizzazione e/o di trattamento intensivo, elencate in apposita lista redatta dal Comitato Esecutivo, l’indennità è pari al 100% dal 1° giorno e per l’intera durata. I periodi di malattia, per le condizioni sopradescritte, non vengono computati al fine del calcolo degli eventi malattia;

d) sono accomunati alla malattia comune gli interventi per chirurgia estetica, ove siano ritenuti necessari per rimuovere vizi funzionali connessi al difetto estetico; sono invece esclusi dalla nozione di malattia gli interventi privi di specifiche e dirette esigenze terapeutiche”.

Art. 2

(autocertificazione)

1. Il lavoratore può motivare l’assenza, causa malattia, per i primi tre giorni di malattia attraverso autocertificazione da compilarsi su apposito modello predisposto dall’Istituto di Sicurezza Sociale e da consegnare entro 12 ore al datore di lavoro. Eventuali prosecuzioni del periodo di malattia devono essere certificati dal personale medico dell’Istituto di Sicurezza Sociale.

Art. 3

(Coordinamento)

1. Eventuali norme in contrasto con la presente legge si intendono abrogate.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

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