Legge Righi sulle società, ieri vertice di maggioranza ma le tensioni restano

Legge Righi sulle società, ieri vertice di maggioranza ma le tensioni restano

Nonostante le smentite e le puntualizzazioni, la modifica alla legge “per facilitare e semplificare l’avvio di attività economiche” promossa dal Segretario di Stato all’Industria Fabio Righi continua ad essere oggetto di forti tensioni all’interno della maggioranza di governo.

La proposta, che arriva nel Consiglio Grande e Generale che si apre oggi in seconda lettura, prevede modifiche alla legge sulle società n. 47 del 2006 con l’obiettivo, scrive Righi nella relazione al Pdl, di “semplificare l’attuale normativa che disciplina il settore societario, al fine precipuo di incentivarne e potenziarne lo sviluppo con effetti diretti sulla competitività del sistema paese”.

Sono due in particolare le novità su cui si sta concentrando il dibattito in maggioranza. La prima, contenuta all’articolo 1, va a modificare le caratteristiche del “Soggetto Inidoneo”, ovvero colui che non può essere amministratore di società a San Marino od ottenere licenze. Ad oggi la legge prevede un lungo elenco di paletti:

per Soggetto Inidoneo, [si ritiene]
una persona fisica che:

  • a) risulti condannata, nella Repubblica di San Marino o all’estero, con sentenza penale passata in giudicato, a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore a due anni, per misfatti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica o per traffico di sostanze stupefacenti, commessi negli ultimi quindici anni; oppure risulti condannata con sentenza penale passata in giudicato, per corruzione, utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale, usura, bancarotta fraudolenta o riciclaggio, per misfatti commessi negli ultimi quindici anni; oppure abbia riportato condanne anche non definitive o sia stata rinviata a giudizio nell’ambito di un procedimento penale in corso, per associazione per delinquere di stampo malavitoso o finanziamento del terrorismo;
  • b) nei ventiquattro mesi precedenti all’atto costitutivo della società o all’atto di acquisto delle quote sociali o all’atto di nomina a cariche sociali, sia stata socio o abbia avuto i poteri di rappresentanza di cui all’articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n.47, in una società revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato. La qualità di socio o l’avere i poteri di rappresentanza di cui all’articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche deve essere contestuale al verificarsi delle azioni che hanno portato all’adozione della delibera di revoca della licenza stessa. La presente disposizione non si applica qualora nel ricorso amministrativo contro l’atto di diniego all’iscrizione in qualità di socio o amministratore al Registro delle società, a causa del provvedimento di revoca subito, il socio o l’amministratore dimostri di avere adottato un comportamento diligente e di non avere alcuna responsabilità nelle decisioni o nelle attività della società che hanno portato alla revoca della licenza;
  • c) nei ventiquattro mesi precedenti all’atto costitutivo della società o all’atto di acquisto delle quote sociali o all’atto di nomina a cariche sociali, sia stata titolare di licenza revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato;
  • d) sia sottoposta anche in qualità di amministratore unico, in concomitanza all’atto costitutivo della società o all’atto di acquisto delle quote sociali o all’atto di nomina a cariche sociali, ad un concorso giudiziale dei creditori ovvero ad una procedura equivalente in ordinamenti stranieri;
  • e) chi sia oggetto di azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, a norma del Titolo II della Legge 25 maggio 2004 n. 70, volte al recupero di crediti vantati della Pubblica Amministrazione o dagli Enti del Settore Pubblico Allargato che non siano oggetto di contenzioso o non siano inseriti in un accordo per il pagamento rateale teso all’estinzione delle pendenze;
  • f) sia residente nei paesi nei “Paesi sotto monitoraggio” così come identificati dall’Agenzia di Informazione Finanziaria,

    ovvero una persona giuridica che:
  • i) abbia in corso una procedura di concorso giudiziale dei creditori o di liquidazione coatta per insolvenza ovvero procedure equivalenti anche in ordinamenti stranieri;
  • ii) sia sottoposta a liquidazione volontaria a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento;
  • iii) nei ventiquattro mesi precedenti all’atto costitutivo della società o all’atto di acquisto delle quote sociali, sia stata socio in una società revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato. La qualità di socio deve essere contestuale al verificarsi delle azioni che hanno portato all’adozione della delibera di revoca della licenza stessa. La presente disposizione non si applica qualora nel ricorso amministrativo contro l’atto di diniego all’iscrizione in qualità di socio al Registro delle società, a causa del provvedimento di revoca subito, il socio dimostri di avere adottato un comportamento diligente e di non avere alcuna responsabilità nelle decisioni o nelle attività della società che hanno portato alla revoca della licenza;
  • iv) sia oggetto di azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, a norma del Titolo II della Legge 25 maggio 2004 n. 70, volte al recupero di crediti vantati della Pubblica Amministrazione o dagli Enti del Settore Pubblico Allargato che non siano oggetto di contenzioso o non siano inseriti in un accordo per il pagamento rateale teso all’estinzione delle pendenze.

 

La proposta di Righi, per la verità avvallata in Commissione, è di ridurre le limitazioni in questo modo:

per Soggetto Inidoneo, [si ritiene] una persona fisica che:

  • a) risulti condannata per misfatti, con sentenza penale passata in giudicato, alla pena della prigionia per un tempo superiore a tre anni e non sia intervenuta riabilitazione;
  • b) nei ventiquattro mesi precedenti all’atto costitutivo della società o all’atto di acquisto delle quote sociali o all’atto di nomina a cariche sociali, abbia avuto i poteri di rappresentanza in una società la cui licenza sia stata revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato;
  • c) sia residente nei paesi nei “Paesi sotto monitoraggio” cosÌ come identificati dall’ Agenzia di Informazione Finanziaria;

 

La seconda novità del Pdl riguarda la possibilità, per i soci di una società, di poter richiedere che le proprie generalità non siano visibili a tutti sull’apposito registro. Una scelta che ha fatto parlare di “ritorno all’anonimato societario mascherato“. Affermazioni smentite con forza da Righi.

Su tutto ciò le tensioni interne alla maggioranza sono emerse con forza con il passaggio dalla bozza in Commissione consiliare permanente ai primi di aprile, dove Emanuele Santi di Rete e Gian Nicola Berti di Npr si sono fatti promotori di un ordine del giorno per impegnare il governo a fare una legge che “renda più efficaci i controlli sulle attività economiche (…), e inoltre che rafforzi requisiti di idoneità e professionalità per l’avvio o ingresso di nuovi operatori nelle attività economiche sammarinesi”.

Alla vigilia dell’approdo in seconda lettura, la maggioranza si è riunita ieri pomeriggio in Via delle Scalette insieme allo stesso Righi per tentare di sciogliere i nodi ed evitare il peggio in Consiglio.

Ma nonostante i tentativi di conciliazione le posizioni sono rimaste distanti.

Tra i più critici rispetto alla nuova legge c’è il consigliere Gian Nicola Berti. “Capisco la ratio di questa proposta – commenta a Libertas – ma le limitazioni sui soggetti inidonei sono state fondamentali per ripulire la nostra economia dai poco di buono e riabilitarci agli occhi dell’Italia e non solo. È vero che oggi le cose sono cambiate ma San Marino non ha tuttora sufficienti strumenti per i controlli ex post. Mi riferisco ad un corpo di polizia tributaria come la Guardia di Finanza italiana oppure all’uso di intercettazioni ambientali e telefoniche a tappeto.

Per questo ho sostenuto e continuo a sostenere che eliminare questa regola sia stupido per noi. Aprirebbe la porta nuovamente a truffatori, emissari di false fatture, bancarottieri. E non possiamo permetterci un nuovo danno reputazionale”.

Berti annuncia la linea dura in Consiglio: “Su tante cose si può mediare, su queste no. Su quella norma si può intervenire per modulare i limiti, ma non in questo modo”.

digià

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