SAN MARINO Federazione Sammarinese Giuco Calcio: sul calcio scommesse le decisioni della Commissione Disciplinare
Procedimento disciplinare n. 4/2017 avente ad oggetto “Presunta alterazione della gara FOLGORESAN GIOVANNI del 9 marzo 2016 di Coppa Titano, della gara JUVENES-FOLGORE del 14 marzo 2017 di Coppa Titano, finalizzata a effettuare scommesse dall’esito sicuro, della gara JUVENES DOGANA – LA FIORITA del 30.03.2016 di Coppa Titano, della gara PENNAROSSA – LA FIORITA del 6.03.2016 del Campionato Sammarinese, nonché presunta violazione del divieto di scommettere poste in essere da tesserati della F.S.G.C.”.
La Commissione Disciplinare della FSGC:
– visto l’atto di deferimento della Procura Federale della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio del 27 agosto 2018;
– visti i documenti allegati al presente procedimento disciplinare;
– viste le memorie depositate dai soggetti deferiti;
– preso atto della requisitoria del Procuratore Federale e delle richieste sanzionatorie formulate;
– preso atto delle difese dei legali delle parti deferite e delle dichiarazioni rese in sede dibattimentale dalle
stesse parti deferite;
– determinato “in continuazione” l’ammontare delle sanzioni ulteriori rispetto all’illecito disciplinare più
grave commesso dal deferito e, ove ne sussistano i presupposti, applicata la riduzione delle sanzioni ai sensi
dell’art. 32 Reg. Disciplina (Collaborazione degli imputati),
1) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all’art. 5, comma 1° Reg. Disciplina, per avere effettuato scommesse sulla gara
Fiorentino – Cailungo del 30.3.2016 (stagione sportiva 2015 – 2016), sulla gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 (stagione sportiva 2015 – 2016) e sulla gara di Coppa Titano Juvenes – La
Fiorita del 30.3.2016 (stagione sportiva 2015 – 2016), irroga la sanzione complessiva di anni 2 di inibizione ed € 1.000,00 di ammenda a carico del tesserato signor Gasperoni Alan (all’epoca dei fatti Presidente della
Società Polisportiva LA FIORITA 1967);
2) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la responsabilità per la violazione ascritta di cui all’art. 5, comma 1° Reg. Disciplina, per avere effettuato reiteratamente nel tempo
scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali, irroga la sanzione di mesi 6 di squalifica ed € 400,00 di ammenda a carico del tesserato signor Perrotta Francesco (all’epoca dei fatti
calciatore tesserato della società S.S. FOLGORE dalla stagione sportiva 2014 – 2015 alla stagione sportiva 2016 – 2017 e della società LIBERTAS nella stagione sportiva 2017 – 2018);
3) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC nei confronti del signor Montanari Simone, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S. Pennarossa (nella s.s. 2015 – 2016) e della S.S.
FOLGORE (nella s.s. 2016-2017), accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all’art. 5, comma 2° Reg. Disciplina, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale,
omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal signor Cangini Alessio sulla gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 (stagione sportiva 2015 – 2016) e le scommesse
effettuate dal signor Cuttone Alessandro sulla gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 (stagione sportiva 2016 – 2017). Nessuna sanzione aggiuntiva viene applicata rispetto a quella già comminata nell’ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017, di cui al Comunicato Ufficiale della FSGC n. 26 del 26 gennaio 2018. La sanzione già comminata nell’ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017 assorbe la sanzione applicabile alle condotte omissive contestate nel presente procedimento n. 4 del 2017;
4) accoglie il deferimento …
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