San Marino. Accusati di aver violato la legge sui giochi, assolti esercente e consulente

San Marino. Accusati di aver violato la legge sui giochi, assolti esercente e consulente

Accusati di aver violato la legge sui giochi, assolti esercente e consulente

ANTONIO FABBRI – Due assoluzioni, una con formula piena e una per particolare tenuità del fatto. Il caso, tuttavia, evidenzia da un lato l’inadeguatezza del- la normativa sui giochi che soprattutto non tiene conto delle nuove tecnologie; dall’altro l’incapacità delle autorità preposte di stringere accordi su aspetti che interessano direttamente le persone e i servizi di cui queste necessitano.

Il caso Il caso nasce da un controllo della Polizia civile in un esercizio pubblico. Qui, con un proprio computer, l’imputato, a processo assieme alla titolare del negozio, faceva da consulente per dei sistemi di gioco del Superenalotto e, allo stesso tempo, consentiva a degli utenti di fare delle puntate on-line al gioco del lotto, cui è possibile giocare registrandosi con un account personale.

Il nodo emerso nel processo era proprio questo: se per la legge sammarinese sia possibile, con un account personale, effettuare delle giocate on-line. Secondo gli esponenti dell’Ente di Stato dei giochi, non essendo previsto dalla legge, non sarebbe consentito, ma tale interpretazione non pare pacifica, al contrario. In particolare, però, era contestato che le giocate, seppure fatte attraverso account personale, fossero effettuate in luogo pubblico.

Vi era poi una seconda contestazione, di esercizio abusivo di attività che necessita l’autorizzazione di Banca centrale, perché venivano effettuate anche delle ricariche PostePay a chi ne avesse necessità. Da quest’ultima imputazione entrambi gli imputati hanno ottenuto l’assoluzione piena.

Le conclusioni della Procura fiscale Ha da subito espresso perplessità sull’imputazione il procuratore del fisco Roberto Cesarini che, richiamando le testimonianze ascoltate in aula, ha evidenziato come la legge vigente sia “anacronistica”, non considerando le attuali possibilità di gioco on-line anche attraverso un telefonino e da qualsiasi luogo.

Il Pf ha poi svolto una riflessione sul fatto che il Superenalotto sia consentito e il lotto no, pur essendo entrambi giochi auto- rizzati dall’autorità italiana ad esercitare il gioco anche per via telematica.

La Procura fiscale ha rilevato anche alcune affermazioni emerse: “Mi ha lasciato perplesso – ha detto – che a fronte della possibilità di giocare on-line, si riconosca ai privati di farlo perché non saranno mai controllati o sanzionati. Cioè il privato a casa propria può giocarsi di tutto, ma non ha la possibilità di farlo in luogo pubblico. Sto pensando che è una valutazione alla sammarinese – ha detto sarcasticamente il Pf – cioè in privato si può fare di tutto purché non si sappia. Il problema è a monte – ha aggiunto – Non ci troviamo nell’ambito di un sanzione penale, qui ci troviamo di fronte, ad una violazione, ammesso che ci sia, amministrativa. Il gioco on-line non trova espressa disciplina”, specifica il Pf.

Ma è principio consolidato del diritto che ciò che la legge non vieta o non prevede, è consentito. Quindi, specifica il Pf, “è una realtà che va eventualmente valutata con una modifica di legge che preveda quando determinati fatti siano di rilevanza penale, prendendo in considerazione la realtà attuale”.

Quindi per il Pf “il fatto non costituisce reato e non sussiste responsabilità penale”.

Per il secondo capo di imputazione, ovvero il fatto di avere ricaricato delle PostePay, le carte prepagate di Poste Italiane, “qui si contesta l’esercizio di attività riservate a soggetti autorizzati da Bcsm”. Ma anche qui la Procura fiscale non ravvisa responsabilità penale. Non solo. Il Pf sottolinea anche il recente disagio subito da molti utenti e da bar, tabaccherie ed edicole che si sono visti bloccare il sistema di pagamento di bollette, ricariche PostePay e telefoniche. Anche qui il Pf evidenza un problema a monte. “Banca Centrale ha saputo fare tante cose nella sua esistenza – ha detto – non sa però che presso le ricevitorie e i bar era possibile effettuare una ricarica Poste- Pay, una ricarica telefonica o  pagare una bolletta e che da parecchio tempo questi servizi non si possono più effettuare. Ma il servizio è legato alla possibilità di fare accordi con chi gestisce una attività assolutamente autorizzata in Italia, mentre manca di una autorizzazione sammarinese. E allora semmai qui doveva essere chiamata PostePay e non chi effettua le ricariche. Insomma, si parla della possibilità di dare dei servizi ai sammarinesi e delle valutazioni vanno fatte. Anche sotto questo punto di vista, comunque, la Procura fiscale non ritiene che emerga responsabilità”. Al di là del caso specifico e alla ritenuta fondatezza o meno delle contestazioni penali, viene dunque posta dalla Procura fiscale la necessità di fornire servizi ai sammarinesi e il fatto che le autorità preposte abbiano il dovere di fare accordi perché questi servizi ci siano. Problema, tra l’altro, salito agli onori delle cronache in questi giorni, con gli esercenti che hanno interessato sia la Segreteria alle Finanze sia la Banca centrale, ma che giace ancora irrisolto con grave disagio sia per gli utenti che per gli esercenti.

Le conclusioni delle difese L’avvocato Silvia Cecchetti, difensore del primo dei due imputati, ha condiviso la ricostruzione fatta dalla Procura fiscale ed ha aggiunto: “Come può essere punita una condotta che non prevede un disvalore penale effettivo? Se è vero come è vero che la condotta dei due imputati non è vietata, non se e riscontra il disvalore”.

Sul capo di imputazione relativo a PostePay: “Non rientra in alcuna delle condotte autorizzate previste dalla legge bancaria – ha specificato – Il conto postepay lo apre Poste italiane, vigilate dall’Italia e nulla vieta a un sammarinese di aprire un conto oltre confine”. L’avvocato Cecchetti ha quindi chiesto l’assoluzione del suo assistito. Così pure l’avvocato Rossano Fabbri per la sua assistita, si è associato alle conclusioni della collega e del Pf. “Ci troviamo di fronte a una situazione che ha assunto contorni grotteschi. Vedere dei lavoratori trovarsi in una situazione come questa, quando si sarebbe potuta con- cludere molto prima. Che cosa lascia amareggiati? Che via via si è sentita tutta una serie di testimonianze che non fanno che avvalorare l’incertezza delle norme. Questi enti non hanno la doverosa competenza per rico- prire determiati ruoli. Se detti enti hanno poteri sanzionatori, bisogna che ci siano dentro persone che hanno le idee chiare… a sentire i testimoni viene fuori una ipocrisia di fondo dove i privati possono fare quello che vogliono, invece se succede a operatore, poiché non è contemplato, allora dovrebbe essere sanzionato. Esattamente il contrario dei principi generali del diritto, dove ciò che non è vietato, è consentito. Ed è inoltre necessaria la determinatezza del comportamento che è penalmente rilevante. La disciplina contestata lontanissima dal caso di specie. Non vi era neppure il dovere di intervento degli organismi richiamati”.

Anche l’avvocato Fabbri ha quindi chiesto l’assoluzione con formula piena.

Alla fine delle arringhe finali il Commissario della Legge Simon Luca Morsiani si è ritirato in camera di consiglio. Quindi la sentenza: Assolti entrambi con formula piena dal capo di imputazione relativo alle ricariche della poste pay.

Quanto al capo di imputazione relativo alle giocate on-line al lotto, assolta con formula piena la titolare dell’esercizio; assolto per la particolare tenuità del fatto, invece, il consulente.

Articolo tratto da L’informazione di san Marino pubblicato integralmente dopo le 22

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