San Marino. Bcsm: ricorso amministrativo e falsità

San Marino. Bcsm: ricorso amministrativo e falsità

Falsità nel ricorso amministrativo di Bcsm

Banca Centrale, per sostenere la propria tesi, scrive che L’informazione fu il primo media a rendere pubblica l’indagine su Gozi e Tomasetti… ma non è vero

Forse accecati dalla volontà di colpire la stampa non gradita e non solo, Banca Centrale, la sua presidente e persino, in tutto o in parte, il suo Consiglio Direttivo – dato che il mandato ad agire viene conferito dal vice presidente Francesco Mancini – non hanno ben ponderato il contenuto del ricorso amministrativo presentato contro il provvedimento che ha consentito, come è diritto sancito dalle norme, di visionare un fascicolo archiviato e, pertanto, pubblicato, oltre che di preminente interesse per la collettività. La narrazione della Banca Centrale, risulta così in certi punti distorta nel ricorso presentato per suo conto dall’avvocato Tania Ercolani.

Narrazione che parte da prima, dall’aprile 2019. Infatti nel ricorso richiama il periodo in cui la notizia della Presidente di Banca Centrale indagata (poi archiviata) diventò di dominio pubblico. Va detto che fu proprio l’avvocato Tomasetti a rendere nota la comunicazione giudiziaria che aveva ricevuto, ben 10 giorni prima che uscis- se sui media, mettendola sotto il naso, il 5 aprile del 2019, all’allora Reggenza, ai Segretari di Stato, insomma ad ambienti politici. La stessa Presidente Tomasetti aveva infatti in quegli stessi giorni incontrato anche i membri del Congresso di Stato, esibendo loro la comunicazione giudiziaria ricevuta, sostenendo che fosse suo dovere “rendere edotti i Segretari di Stato” e che questo “la ponesse nelle condizioni di condividere un documento relativo ad indagini ancorché segretate”. Volendo trascurare il non trascurabile fatto che fu appunto la stessa Tomasetti a fare circolare per prima la notizia dell’indagine nei suoi confronti in ambienti politici, c’è un altra ricostruzione che viene usata da Bcsm per colpire la stampa e distorcere la realtà. E cioè che una decina di giorni dopo che la stessa diretta interessata la spiattellò alla poli- tica, la notizia uscì sui media. E’ su questo punto che il ricorso di Bcsm riporta il falso.

Scrive infatti riferendosi chiaramente (poiché richiama l’impegno di Gozi nella campagna elettorale europea) al periodo in cui uscì la notizia dell’indagine: “[…] nonostante il fascicolo fosse stato secretato per la totalità delle indagini, dettagli rilevanti delle vicende oggetto di indagine si potevano leggere sui mezzi di informazione – di cui il primo a darne notizia fu la testata “l’Informazione”.

Questa affermazione, però, è falsa. Infatti la notizia dell’indagine a carico della Presidente Catia Tomasetti e di Sandro Gozi comparì su molti altri giornali on-line e televisioni, ben prima che su l’Informazione. Le date sono importanti, è per questo che va sottolineato – cosa che Bcsm avrebbe potuto facilmente verificare facendo semplicemente una googolata evitando di scrivere cose non vere in un ricorso all’Autorità giudiziaria – che la notizia dell’indagine su Tomasetti e Gozi diventò di dominio pubblico sui media nella tarda mattinata (Ansa, ore 11:51) del 15 aprile 2019. Volendo elencare solo alcuni dei mezzi di informazione che pubblicarono la notizia quel giorno, si ricordano: agenzia di stampa Ansa; Corriere.it, il sito del Corriere della Sera; huffingtonpost. it; lastampa.it; ilrestodelcarlino. it; ilfattoquotidiano.it; San Marino Rtv; rainews.it; ilsecoloxix.it; libertas.sm; money.it… e la lista sarebbe ancora lunga.

Ebbene l’Informazione pubblicò la notizia, già ampiamente sviscerata da tutti i mezzi di informazione, solo il giorno dopo, il 16 aprile 2019. Ecco perché è falso ciò che viene riportato nel ricorso di Bcsm laddove si legge: “[…] dettagli rilevanti delle vicende oggetto di indagine si potevano leggere sui mezzi di informazione – di cui il primo a darne notizia fu la testata “l’Informazione […]”.

Eh no, non è così. Probabilmente, anzi, l’Informazione fu tra gli ultimi, anche per la natura del media, essendo un quotidiano cartaceo.

La seconda falsità è relativa al giornalista che ha legittimamente fatto richiesta di accesso ad un fascicolo pubblicato perché archiviato. Ebbene, Bcsm, per metterne in dubbio la legittimazione, lo definisce “sedicente giornalista”, nel ricorso presentato. Il problema è che questi non è “sedicente” per niente. Infatti Banca Centrale dovrebbe sapere, e se non lo sa prima di riportare castronerie in ricorsi giudiziari si sarebbe dovuta informare, che gli elenchi dei giornalisti regolarmente iscritti sono pubblici, pubblicati anche on-line sul sito della Consulta per l’informazione oltre che, per gli iscritti in Italia, su quello dell’Ordine dei giornalisti. Pertanto, nessuno può dirsi giornalista se non è regolarmente iscritto e se in questi elenchi non compare. Ma d’altra parte non ci si può aspettare troppo da chi predilige canali di comunicazione che i requisiti prescritti per legge non li rispettano.

Ora, se su queste banali questioni si è capaci di inserire falsità in un ricorso giudiziario per sostenere le proprie tesi, è inevitabile che qualche dubbio sorga anche su tutto il resto.

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