San Marino. Dati acquisiti per rogatoria utilizzabili a fini fiscali

San Marino. Dati acquisiti per rogatoria utilizzabili a fini fiscali

L’informazione di San Marino

Dati acquisiti per rogatoria utilizzabili a fini fiscali / Lo ha stabilito una recente sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna nel caso di un contribuente che aveva circa 6 milioni non dichiarati a San Marino

Antonio Fabbri

La documentazione acquisita in un processo penale per rogatoria a San Marino, può essere utilizzata anche in sede tributaria e dare corso ad un legittimo accertamento. Questo stando alla recente sentenza di inizio luglio della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna che fissa un principio destinato a fare discutere, anche perché molto controverso nelle battaglie legali intentate negli ultimi anni, prima che San Marino divenisse stato white list.

Che cosa è accaduto Nella rogatoria per un procedimento penale, l’autorità giudiziaria di Forlì aveva ottenuto risposta dall’autorità sammarinese che nella risposta aveva posto la limitazione all’utilizzo delle informazioni raccolte, all’ambito del procedimento penale per il quale erano state richieste. Dalle carte, tuttavia, risultavano redditi non dichiarati di un soggetto no indagato, passibili di verifica fiscale, per importi considerevoli di oltre 6 milioni di euro. L’accertamento era così scattato da parte dell’Agenzia delle entrate che aveva fatto scattare “il recupero a tassazione dei redditi detenuti in un Paese, all’epoca dei fatti non white list, in quanto gli stessi si presumono sottratti a tassazione, salvo la prova contraria”, riporta Fisco Oggi, la rivista telematica del fisco italiano, in un articolo a firma di Giurisprudenza Ivano Cosimo Epifani e Vincenzo Portacci.

Il contribuente aveva impugnato l’avviso di accertamento dell’agenzia delle entrate opponendo l’inutilizzabilità della documentazione acquisita, considerate le limitazioni poste dall’Autorità giudiziaria sammarinese all’utilizzo della documentazione acquisita tramite rogatoria. Quindi il contribuente invocava la nullità ai fini dell’accertamento tributario, precisando che il procedimento penale non lo vedeva coinvolto. La Commissione tributaria provinciale, con sentenza 537/2/2014, ha accolto il ricorso. L’Agenzia delle Entrate ha però impugnato la decisione e in secondo grado la decisione della commissione tributaria provinciale è stata ribaltata.

La decisione della Ctr Infatti la Commissione tributaria regionale (Ctr) ha confermato l’operato dell’Agenzia delle entrate, stabilendo l’utilizzabilità fiscale della documentazione acquisita in sede di rogatoria, in quanto le limitazioni all’utilizzo della stessa, poste dalle autorità di San Marino esplicano i loro effetti in ambito penale e non in campo fiscale.

La Ctr ha da un lato confermato che l’Autorità giudiziaria di San Marino, nel trasmettere i documenti richiesti dalla Procura della Repubblica, “apponeva la clausola di specialità, precisando che la stessa non avrebbe potuto essere utilizzata per fini diversi da quelli indicati nella domanda, coincidendo la stessa nell’accertamento di reati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio e all’abusiva attività di esercizio del credito bancario”. Tuttavia, ha precisato il Collegio giudicante, “non è dato constatare l’esistenza, nell’ordinamento tributario, di una disposizione equiparabile all’art. 191 c.p.p.” relativamente, appunto, alla clausola di specialità. L’ordinamento tributario italiano, insomma, non prevede questa limitazione. Quindi la Commissione tributaria regionale ha precisato che non vi è alcuna preclusione, ai fini fiscali, all’utilizzabilità dei dati e dei documenti ricevuti mediante rogatoria, “poiché una siffatta limitazione trova applicazione nel solo ambito penale. Al contrario, una limitazione all’utilizzo di dati e documenti in ambito tributario troverebbe applicazione laddove gli stessi fossero acquisiti in violazione di diritti fondamentali come, ad esempio, il domicilio o la libertà personale. Un caso concreto citato dalla Commissione riguarda l’utilizzabilità di prove acquisite mediante gli accessi domiciliari, privi dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica”, spiega Fisco Oggi. 

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