San Marino. Distretto Economico Speciale: ulteriori chiarimenti da parte del Congresso di Stato

San Marino. Distretto Economico Speciale: ulteriori chiarimenti da parte del Congresso di Stato

Prosegue la pubblicazione delle FAQ riguardanti il Distretto Economico Speciale a Fiscalità Agevolata da parte del Congresso di Stato.

Qui maggiori approfondimenti sul DES

Qui le altre FAQ a cura del Congresso di Stato

7) Quali sono le imprese clienti che si possono localizzare nel DES ?
Le imprese clienti che si possono localizzare nelle strutture del DES per la loro attività d’impresa possono operare in settori strategici predeterminati, concordati tra la società di gestione e lo Stato, ed in regime di non concorrenza con le imprese presenti e già operanti nella Repubblica di San Marino. Non è ammessa l’adesione al DES di imprese già residenti nella Repubblica di San Marino o nella Repubblica Italiana nei dieci anni precedenti la domanda di adesione.

8) Chi autorizza l’adesione al DES delle imprese clienti ?
La richiesta di adesione nel DES delle imprese clienti è soggetta al parere vincolante autorizzativo della Commissione Finanze che ne verifica i requisiti e garantisce la non concorrenza con le impresi esistenti.

9) Quali sono i benefici e le limitazioni del regime di residenza fiscale non domiciliata (RFND)?

L’ottenimento della residenza fiscale non domiciliata (RFND) dà diritto al soggiorno temporaneo in un luogo sicuro, strategico e con servizi di alto valore. I titolari di residenza fiscale non domiciliata (RFND):
a)    non possono accedere ad alcun tipo di rapporto di lavoro dipendente nel Settore Pubblico Allargato ed in enti che, di diritto pubblico o privato, siano partecipati dall’Eccellentissima Camera;
b)    non hanno diritto di percepire provvidenze, contributi, assegni ed erogazioni pubbliche comunque denominati legati al possesso di residenza;
c)    non hanno diritto ad alcuna assistenza sanitaria gratuita erogata dall’Istituto Sicurezza Sociale;
d)    non hanno diritto di accesso alla previdenza sammarinese, non devono provvedere al versamento di alcun onere previdenziale e devono gestire in autonomia il proprio regime previdenziale;
e)    non hanno diritto di accesso a nessuno strumento di ammortizzatore e protezione sociale.

10) Il rilascio delle residenze fiscali non domiciliate (RFND) può creare problemi al percorso di associazionismo europeo?
Nel corso degli anni il regime “non dom” è stato adottato da vari altri Paesi europei tra cui Gran Bretagna, Svizzera, Belgio, Spagna, Portogallo, Francia, Malta, Grecia, Cipro e solo recentemente anche dall’Italia. Tutti con lo scopo di attrarre nel proprio Paese stranieri facoltosi, con l’obbiettivo non tanto di incrementare il gettito erariale, ma di agevolare la residenza a personaggi con patrimoni importanti in grado di generare reddito e ricchezza. Trattasi di regimi fiscali “leciti”, nel senso che non vengono considerati dalla Commissione europea come facenti parte di una concorrenza fiscale “dannosa”, posta in essere come forma di elusione fiscale. Le imposte sul reddito personale rientrano nella competenza dei singoli Stati e i regimi sono tutti compatibili con i principi comunitari e con le linee-guida OCSE tanto da non potere essere qualificati come “harmful tax practices”.

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