San Marino. Il Titano dovrà restituire 457mila euro frutto di estorsione e sequestro di persona

San Marino. Il Titano dovrà restituire 457mila euro frutto di estorsione e sequestro di persona

L’informazione di San Marino

Resa nota ieri la pronuncia della Corte che avrà una conseguenza paradossale 

Il Titano dovrà restituire 457mila euro frutto di estorsione e sequestro di persona

Il Collegio Garante ha dichiarato l’incostituzionalità della norma che prevedeva il possesso ingiustificato di valori

Per i saggi non violerebbe il principio di uguaglianza non mettendo sullo stesso piano chi ha ricevuto condanne e chi è incensurato

Antonio Fabbri

I saggi hanno deciso: l’articolo 199 ter che punisce, anzi ormai puniva, il possesso ingiustificato di valori, è incostituzionale. Così San Marino dovrà restituire ad una persona, già finita sotto custodia cautelare in Italia, con diversi gravi precedenti e ritenuta contigua alla ‘ndrangheta, oltre 450mila euro ritenuti frutto di ricettazione, estorsione e sequestro di persona. E’ questo l’effetto concreto della decisione assunta dal Collegio Garante di costituzionalità delle norme, composto dal presidente Giovanni Guzzetta, e dai membri effettivi, Giuseppe Ugo Rescigno e Giovanni Nicolini. La sentenza, che è dell’8 marzo, è stata resa pubblica ieri.

il percorso dell’eccezione L’eccezione di costituzionalità era stata presentata sia in primo grado che in appello dai legali di Michelangelo Fedele, 70enne originario della Calabria, da tempo residente in Toscana, dove era stato mandato in soggiorno obbligato negli anni ottanta e ritenuto contiguo alla ‘ndrangheta. In primo grado il giudice Gilberto Felici si era pronunciato per la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, richiamando anche i dettati degli organismi internazionali in materia, Moneyval e Gafi. Il processo era dunque andato avanti e si era arrivati alla sentenza di condanna per il Fedele, che prevedeva anche la confisca della somma di oltre 450mila euro già sotto sequestro. In appello, nelle cui maglie maturava la prescritto – ma il giudice si sarebbe comunque dovuto pronunciare sulla confisca – il giudice delle appellazioni David Brunelli ha invece ritenuto “non manifestamente infondata” l’eccezione di costituzionalità, e senza entrare nel merito ha trasmesso gli atti al Collegio Garante. Il Collegio si è dunque pronunciato stabilendo l’incostituzionalità della norma. Decisione che farà decadere la condanna di primo grado in quanto basata su una norma ritenuta incostituzionale e farà decadere pure le statuizioni sulla confisca del denaro, sulle quali a questo punto il giudice di appello non dovrà pronunciarsi, e che dovrà dunque essere restituito.

Le motivazioni dei Garanti In sostanza i garanti, accogliendo le osservazioni del giudice di Brunelli, hanno affermato che la norma viola il principio di uguaglianza, laddove non mette sullo stesso piano chi ha precedenti penali e chi non li ha, imponendo solo al primo di giustificare la provenienza di denaro o beni di cui sia stato trovato in possesso. Così per i Garanti si tratterebbe di un reato di “presunzione”, per questo illegittimo. Per la verità parrebbe più un reato di pericolo, che mira a scongiurare il rischio che denari di provenienza illecita possano essere usati per i medesimi scopi (criminalità, terrorismo, corruzione) dei quali si sospetta la provenienza, ma i Garanti lo etichettano come “fattispecie di reato basata sulla presunzione”.

Altro elemento di incostituzionalità è, per i garanti, l’assenza di parametri di graduazione sull’entità del denaro o dei beni ingiustificatamente posseduti. E a questo uniscono l’altro aspetto che evidenzia come non venga fatto riferimento, nell’articolo di legge in questione, alla possibile di intervenuta riabilitazione, che estinguerebbe ogni effetto penale. In quel caso una precedente condanna non potrebbe essere presa in considerazione come presupposto per integrare la fattispecie del possesso ingiustificato di valori e questa carenza della norma configura per il Collegio un altro elemento di incostituzionalità.

Se tuttavia i Garanti da un lato dichiarano incostituzionale l’articolo che prevede il possesso ingiustificato di valori da parte do chi sia stato in precedenza condannato, dall’altro suggeriscono la possibilità di introdurre norme ancor più “invasive”, ipotizzando addirittura la previsione di una confisca preventiva anche in assenza di condanna, volta a prevenire la commissione di reati “da parte di soggetti ritenuti pericolosi”.

Così, per quanto riguarda le raccomandazioni internazionali in materia, i Garanti specificano che il Moneyval “non richiede l’inserimento di autonome figure di reato in relazione al possesso ingiustificato di valori (mentre tale esigenza è richiesta per il riciclaggio), auspicando piuttosto l’adozione di misure di prevenzione finalizzate alla confisca o al congelamento dei patrimoni”.

Gli effetti della decisione Gli effetti della decisione sono duplici: dal punto di vista normativo e dal punto di vista sostanziale. Quest’ultimo, nel caso di specie, è quello che probabilmente la gente comune, al di fuori dei meccanismi del diritto e più avvezza a valutare ciò che è giusto e ciò che non lo è, comprende meglio.

Il primo effetto, infatti, imporrà probabilmente al Consiglio Grande e Generale di approvare una nuova formulazione, più confacente a quelli che i Garanti hanno indicato come i dettati costituzionali, allo scopo di non lasciare vuoti normativi nella lotta al terrorismo, al riciclaggio e alla criminalità organizzata che passa, come noto, nel congelamento della linfa della criminalità: il denaro. In questo si vedrà se dagli organismi internazionali, richiamati anche dai garanti, giungerà anche un richiamo al Titano.

Il secondo effetto più, intellegibile, è quello che San Marino sarà costretto a restituire 457.900 euro che ha già riconosciuto essere frutto di ricettazione, estorsione e sequestro di persona. Quanto questo sia giusto, i Garanti non lo hanno spiegato nella loro sentenza. 

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