Verso la legge sull’aborto a San Marino, Uno di Noi: “Fissare limite massimo temporale oltre il quale non sia più lecito interrompere una gravidanza”

Verso la legge sull’aborto a San Marino, Uno di Noi: “Fissare limite massimo temporale oltre il quale non sia più lecito interrompere una gravidanza”

Continua ad essere acceso a San Marino il dibattito su come dovrà essere modificata la legge che recepirà il quesito referendario approvato nel settembre 2021 da più del 77% dei votanti.

Oggi è nuovamente l’associazione Uno di noi, già comitato contrario al referendum, a scrivere alla stampa in merito agli emendamenti proposti, puntando in particolare sul momento della gravidanza dopo il quale resta vietato abortire.

“Quando in campagna referendaria – scrive Uno di noi – il Comitato Contrario paventava il rischio, in caso di vittoria dei SI, che si sarebbe potuto abortire a San Marino fino al nono mese di gravidanza in quanto il quesito non poneva limiti temporali all’effettuazione dell’IVG motivata da anomalie e malformazioni del feto, c’era, da un lato, chi si stracciava le vesti dicendo che con gli attuali progressi della diagnostica prenatale questa era un’ipotesi inconcepibile, e chi, dall’altro lato, difendeva la completezza del quesito in quanto sarebbe stato poi compito del legislatore declinare questo aspetto come tanti altri ritenuti “di dettaglio”.

“Ci ricordiamo ancora – scrivono gli attivisti – il manifesto affisso l’ultimo giorno di campagna referendaria dal Comitato Promotore, ove era scritto: “L’aborto al nono mese non esiste”. Il che purtroppo non è vero in quanto in alcuni paesi l’aborto viene praticato fino al nono mese di gravidanza con una tecnica molto semplice: uccidendo il bimbo nell’utero materno.

Ebbene, dobbiamo amaramente constatare che “pensando male ci avevamo preso”, dato che nel
progetto di legge sull’IVG non è possibile trovare il limite massimo temporale oltre il quale non sia più lecito interrompere una gravidanza. Nel progetto di legge è però presente (all’art.5 comma 1) il principio secondo cui “laddove sussista la possibilità di vita autonoma del feto, il medico deve  adottare ogni misura idonea a salvaguardarne la vita.”.

Premesso che per noi la vita è vita ed ha valore anche quando non è autonoma, in caso contrario dovremmo riconoscere paradossalmente come “non vive” anche tutte quelle persone, pur già nate, che hanno bisogno di assistenza continua da parte degli altri (bambini in età prescolare, anziani non autosufficienti, persone di ogni età affette da gravi malattie o disabilità ecc.), oggi sappiamo che, grazie ai progressi della scienza di rianimazione neonatale e pediatrica, un bambino che abbia già raggiunto lo stadio fetale corrispondente alla 22° settimana di gestazione ha il 50% delle possibilità di sopravvivere, tant’è che anche nella vicina Italia si evita di superare quel limite. Abbiamo dunque ritenuto necessario valorizzare questa (pur minimale) garanzia e trarne le dovute conseguenze proponendo rispettivamente:

1) di dare una più adeguata collocazione a tale principio anteponendolo all’articolo 1 (nel nuovo
comma 7), insieme a tutti i principi fondamentali della legge;
2) di precisare che comunque oltre la ventiduesima settimana di gestazione l’IVG non è più
praticabile, salvo naturalmente il caso di imminente pericolo di vita per la donna.

Sarà ora interessante vedere se tutti coloro che prima si stracciavano le vesti o che assicuravano
l’introduzione del termine per legge, saranno disposti a sostenere questa nostra proposta” conclude la nota.

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