San Marino. Legge sull’occupazione: precisazioni dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

San Marino. Legge sull’occupazione: precisazioni dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Legge sull’occupazione: l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili si rivolge alla Segreteria di Stato per il Lavoro, chiedendo la pubblicazione dell’ultima comunicazione trasmessa venerdì 24 febbraio u.s. alla Segreteria di Stato al Lavoro in appresso riportata.

Il comma 3 dell’art. 4 del DD COORDINAMENTO Legge 164/2022, pur rappresentando un’apertura apprezzabile rispetto alle necessità delle piccole imprese (che paiono identificate nel documento in oggetto come “società aventi numero di dipendenti inferiore a 10”), riteniamo che sia ancora molto penalizzante in primo luogo nei confronti del socio titolare di quote pari o superiore al 50% nonché nei confronti dell’amministratore delle stesse società per quanto in appresso rappresentato. 1)Socio titolare di quote pari o superiore al 50%. Per quanto riguarda il socio di società di capitali non esiste un nesso giuridico tra la qualifica di socio e quella di lavoratore dipendente che possa giustificare la pretesa assunzione ad un livello retributivo in ogni caso non inferiore al 5°. Occorre infatti tenere presente che il rapporto socio/società nulla ha a che vedere con il rapporto dipendente/società: il lavoratore dipendente deve essere retribuito in base alle tariffe previste dai contratti collettivi di lavoro corrispondenti alla mansione per la quale lo stesso lavoratore è assunto. Non esiste la mansione di “socio”. La mansione può essere quella di manovale, elettricista, imbianchino, muratore, giardiniere, cuoco, addetto alle vendite, ragioniere, geometra, magazziniere, ecc. sia che lo stesso soggetto sia socio della società oppure non socio, e pertanto il livello retributivo non può essere diverso tra lavoratori che svolgono la stessa mansione per il semplice fatto che uno di essi è socio. Il lavoratore dipendente, che è anche socio della società, non ha prerogative o abilità superiori rispetto al lavoratore non socio per quanto riguarda il rapporto di lavoro dipendente con la società (per esempio deve rispettare lo stesso termine di preavviso, beneficia delle stesse ore di ferie, ecc.), pertanto è molto ingiusto che debba essere retribuito con un livello superiore a quello a cui avrebbe diritto nel caso non fosse titolare di quote pari o superiori al 50% del capitale della società. 2)Amministratore.

Per quanto riguarda l’amministratore che ha anche un rapporto di lavoro dipendente con la società, si ribadisce quanto lungamente argomentato nell’incontro del 17 febbraio u.s., ovvero che l’amministratore è il legale rappresentante della società ed è preposto ad effettuare scelte nell’interesse della società e se la stessa persona fisica ha instaurato anche un rapporto di lavoro dipendente con la società per lo svolgimento di una mansione diversa e ulteriore rispetto a quella dell’amministratore (per esempio manovale, elettricista, imbianchino, muratore, giardiniere, cuoco, addetto alle vendite, ragioniere, geometra, magazziniere, ecc.) è giusto che venga retribuito in base alle tariffe previste dai contratti collettivi di lavoro corrispondenti alla mansione per la quale lo stesso lavoratore è assunto. Ci permettiamo di evidenziare che nella stessa società potrebbe sicuramente verificarsi l’esigenza di assumere un altro lavoratore con una mansione specialistica corrispondente ad un livello retributivo superiore all’amministratore.

La circostanza di essere amministratore (e quindi legale rappresentante della società) non implica 2 necessariamente l’esistenza in capo all’amministratore di competenze superiori rispetto a quelle degli altri dipendenti. Anzi, molto spesso i membri dei CdA delle aziende hanno compensi inferiori rispetto al loro Direttore Generale, che è un dipendente ed ha competenze superiori agli amministratori medesimi. Si pensi all’esempio di una società di muratori, nella quale i due soci aventi quote paritarie al 50% di cui uno è amministratore, sono entrambi lavoratori dipendenti della società e si trovano nella necessità di assumere un geometra oppure un ragioniere: è certo che il geometra ed il ragioniere verrebbero assunti con livello retributivo superiore a quello dei due muratori, benché questi ultimi siano anche soci della società. Il nostro tessuto economico è composto, fortunatamente, anche da queste realtà, e negarne l’evidenza sarebbe una grave ingiustizia nei confronti di queste persone che prima di tutto sono seri e onesti lavoratori e al tempo stesso hanno il coraggio di operare tramite una propria società, dando un valore aggiunto al Paese. Non è giusto che vengano gravati da ulteriori oneri per il fatto di essersi assunti anche la responsabilità di essere amministratori e/o soci della società. Nella certezza che comprenderà, On.le Segretario di Stato, la realtà e le ragioni di quanto osservato, si porgono i più distinti saluti.”

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