San Marino, lo scambio dei dati. Giorgio Gavelli. IlSole24Ore

San Marino, lo scambio dei dati. Giorgio Gavelli. IlSole24Ore

IlSole24Ore

San Marino chiama Entrate e Gdf allo scambio di dati

Giorgio Gavelli

Per lo scambio di informazioni fiscali con San Marino, la palla adesso passa
all’Italia. Il provvedimento legislativo appena approvato dalla Repubblica del
Titano è infatti già operativo nei confronti dei Paesi che, come l’Italia, hanno
in essere accordi già parafati, anche se mai entrati in vigore (si veda «Il Sole
24 Ore» di ieri).

La parola, adesso, passa all’Italia che, sulla base
dell’articolo 11 della legge sanmarinese 106/2011, deve comunicare alla
Segreteria di Stato per gli Affari esteri, attraverso il canale diplomatico, le
generalità delle autorità competenti ad attivare la richiesta di assistenza.
Dopo di che, via libera allo scambio, per tutte le fattispecie reddituali di
competenza del periodo d’imposta che ha inizio a far data dal 1° gennaio
2011.
Poiché le informazioni (articolo 12) possono essere comunicate nello
Stato richiedente solo a persone o autorità (compresi tribunali e organi
amministrativi) incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte,
ovvero dell’attuazione di procedimenti concernenti tali imposte (con facoltà di
utilizzo delle informazioni nel corso di udienze o nei giudizi), si può pensare
che destinatari dei dati saranno agenzia delle Entrate, Guardia di finanza e
Equitalia. Siccome poi sono previste «le autorità competenti in merito alle
decisioni di ricorsi presentati per tali imposte», è facile il riferimento alle
Commissioni tributarie e ai tribunali.
Lo “spettro” delle informazioni
disponibili è, del resto, assai ampio: si tratta di tutte «le imposte prelevate
dallo Stato richiedente sulla base delle leggi in esso in vigore al momento
della richiesta», per cui non vi è differenza tra imposizione diretta e
indiretta, potendo riguardare l’Irpef, l’Ires, l’Irap, l’imposta di successione,
quella di registro, eccetera.
Non è previsto che la richiesta di informazioni
debba basarsi espressamente su illeciti già individuati nel Paese richiedente,
così come, a quanto si può capire, a essa non è in alcun modo opponibile il
segreto bancario, per cui le risultanze dei conti dovrebbero divenire
accessibili, ove richieste nell’ambito di una istanza valida e
ammissibile.
L’obiettivo dichiarato dei 14 articoli della legge rubricata
«disposizioni per l’implementazione dell’assistenza fiscale internazionale
attraverso lo scambio di informazioni» è quello di avviare il passaggio di
informazioni in materia fiscale nelle more degli accordi non ancora perfezionati
ed entrati in vigore, disciplinando i termini e le modalità con cui questo
scambio può avvenire. Saranno poi i singoli accordi bilaterali per evitare le
doppie imposizioni e per favorire lo scambio di informazioni a livello fiscale,
già negoziati sulla base dei modelli Ocse e parafati in conformità al diritto
internazionale, a regolare “a regime” i rapporti tra i singoli Stati e la
Repubblica di San Marino.
Le modalità di evasione delle richieste pervenute
dall’Autorità competente dello Stato richiedente sono indicate all’articolo 11
del provvedimento. Fulcro della procedura è l’Ufficio centrale di collegamento,
che valuta la validità e la completezza delle richieste pervenute (sulla base di
quanto previsto dagli accordi o dalla nuova legge) e acquisisce, direttamente o
indirettamente, le informazioni richieste. Sono incluse le informazioni
«verosimilmente pertinenti alla determinazione, all’accertamento e alla
riscossione di tali imposte, al recupero e all’applicazione dei crediti
d’imposta, ovvero alle indagini o alle azioni penali in materia fiscale».
Pur
nell’ambito di quanto previsto dalla legislazione sanmarinese, viene già
previsto che, ove la richiesta ne faccia espressa menzione, l’Ufficio di
collegamento potrà fornire informazioni anche nella forma di deposizione di
testimoni e copie autentiche di documenti originali. Saranno considerate
inammissibili le richieste talmente generiche da essere qualificabili come
tentativi indiscriminati di ottenere informazioni (fishing expedition, nel
linguaggio Ocse), mentre non è causa di diniego dello scambio di informazioni il
fatto che la condotta soggetta a verifica costituisca reato ai sensi della
legislazione del Titano, purché tale condotta sia stata posta in essere
all’interno della Repubblica di San Marino

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