San Marino. Mancato riconoscimento di arretrati, ricorso di sette agenti della Guardia di Rocca a Strasburgo

San Marino. Mancato riconoscimento di arretrati, ricorso di sette agenti della Guardia di Rocca a Strasburgo

Mancato riconoscimento di arretrati, ricorso di sette agenti a Strasburgo

C’è un caso che vede davanti alla Corte di Strasburgo il ricorso di sette agenti della Guardia di Rocca, arruolati tra il 2006 e il 2008. Dopo l’iter giudiziario interno il caso è arrivato alla Cedu ed è stato reso pubblico due giorni fa sul sito della Corte. I sette ricorsi vertono su un intervento normativo avente ad oggetto l’adeguamento retroattivo delle carriere dei ricorrenti.

“Secondo i ricorrenti – ricostruisce la Cedu – ai sensi della legge n. 99 del 1997, la loro definitiva assunzione doveva essere con- fermata a seguito di un periodo di prova di un anno, che prevedeva anche il relativo avanza- mento di carriera. Tuttavia, la loro assunzione è divenuta definitiva solo con deliberazione del Consiglio del 18 gennaio 2016, alla luce dell’articolo 63 della legge n. 189 del 2015”, attribuendo loro un quinto livello.

“Subito dopo – prosegue la ricostruzione della Cedu – in date comprese tra il 28 gennaio e il 2 febbraio 2016, i ricorrenti hanno chiesto alla Direzione Risorse Umane dello Stato il calcolo dell’adeguamento retrospettivo delle loro carriere ex legge n. 189 del 2015”, ma non hanno avuto risposta. Intanto con decreto n. 88 del 25 luglio 2016, “il legislatore, tenuto conto delle esigenze dello Stato e ritenendo che la norma necessitasse di chiarimenti, ha precisato che ai fini dell’art. 63 della legge n. 189 del 2015 gli eventuali benefici economici derivanti dall’adeguamento retroattivo delle carriere”, potevano essere erogati a decorrere “solo dal 1° febbraio 2016, esclusi eventuali arretrati o somme da corrispondere fino a tale data”. Così le domande degli arretrati sono state respinte sulla base del nuovo decreto. Ciascuno dei ricorrenti ha quindi lamentato di aver subito danni compresi tra circa 25.000 e 50.000 euro, anche perché il decreto è arrivato in pendenza dei procedimenti amministrativi instaurati dai ricorrenti che quindi lamentano che l’intervento dello Stato abbia interferito in detti procedimenti.

I ricorrenti lamentano, ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, un intervento legislativo dello Stato nei procedimenti pendenti per garantire che l’esito gli fosse favorevole – ricostruisce infatti la Cedu – Per gli stessi motivi, invocando l’art. 1 del Protocollo n. 1, ritengono che vi sia stata un’ingerenza illegittima e sproporzionata nel loro legittimo affidamento, che ha peraltro creato una disparità di trattamento tra coloro che erano stati arruolati con procedure speciali e altri militari personale iscritto a concorsi pubblici”.

Il ricorso è stato preso in carico dalla prima sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo che ha formulato delle domande alle parti, i ricorrenti e lo Stato di San Marino. Tra le richieste di chiarimenti la Cedu vuole conoscere la tempistica delle cause interne per capire se l’intervento legislativo sia avvenuto in pendenza di giudizio. In tale caso chiede se i ricorrenti abbiano avuto un’udienza equa e, in particolare, se vi è stata un’ingerenza del legislatore nell’amministrazione della giustizia volta a influenzare la determinazione giurisdizionale di una controversia. “In caso affermativo, l’interferenza era basata su motivi imperativi di interesse generale?

Una volta ottenuta la risposta ai quesiti la Cedu valuterà se vi siano state violazioni e ingerenze del legislatore nelle vicende pendenti.

Articolo tratto da L’informazione di San Marino pubblicato integralmente dopo le 23

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