San Marino. Processo “Re Nero”, decisione della Cassazione confermata per la 2ª volta

San Marino. Processo “Re Nero”, decisione della Cassazione confermata per la 2ª volta

“Re Nero”, per la seconda volta la Cassazione conferma la decisione. L’udienza del ricorso straordinario è del novembre 2022 ma la sentenza è stata pubblicata a marzo e in questi gironi si trova sul sito che raccoglie le pronunce della Corte. Si erano opposti alla richiesta della difesa di Stefano Ercolani le parti civili Agenzia delle Entrate, Bcrr e Banca d’Italia

ANTONIO FABBRI – Era il dicembre del 2021 quando la seconda Sezione della Corte di Cassazione confermava la condanna del processo “Re Nero” per Stefano Ercolani, ex presidente di Asset Banca, per le vicende legate al riciclaggio internazionale e all’abusiva attività bancaria del processo nato nel 2008 a Forlì. Una decisione confermata per Ercolani, con la condanna come stabilita dalla Corte d’Appello di Bologna a 6 anni 5 mesi e 10 giorni; da rideterminare, invece, per gli altri imputati con il rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello.

Non è noto se sia stata fissata e quando questa nuova udienza. Nel frattempo, tuttavia, la difesa di Stefano Ercolani aveva presentato un ulteriore ricorso davanti alla Cassazione, un cosiddetto “ricorso straordiario”, dato che il terzo grado di giudizio si era già svolto a dicembre 2021. Si tratta di un ricorso ulteriore che può essere presentato quando vengano ravvisati dalla parte ricorrente degli errori di fatto che si ritiene abbia commesso la Corte di Cassazione nel suo giudizio definitivo. Così il 14 novembre 2022 si è celebrato al palazzo di Piazza Cavour di Roma, dove ha sede la Cassazione, una ulteriore udienza sul caso Re Nero, la cui sentenza è stata pubblicata a marzo di quest’anno e recentemente è stata inserita sul sito on-line che raccoglie l’archivio delle sentenze della Corte. Il ricorso straordinario è stato presentato dalla difesa di Ercolani ritenendo che la Seconda Sezione della Cassazione fosse incorsa, nella sua decisione, in una serie di errori di fatto tra cui – secondo i legali del ricorrente – il richiamo di prove estranee alla vicenda del riciclaggio; il non avere esaminato i motivi di ricorso circa il reato presupposto del riciclaggio; il non avere considerato i motivi di ricorso circa l’aggravante della transnazionalità. Le parti civili, Agenzia delle entrate, Banca d’Italia e Banca di Credito e Risparmio di Romagna hanno chiesto alla Corte che dichiarasse l’inammissibilità del ricorso.

La Sesta Sezione penale della Cassazione, valutate le istanze della difesa, ha dichiarato il ricorso “inammissibile in quanto i presunti errori denunciati non rientrano nella categoria degli errori di fatto”.

Nel valutare i singoli presunti errori la Corte ha rilevato: “In questa sede il ricorrente intende dar risalto – sotto forma di prova omessa – alla restituzione dei danari depositati in San Marino allo stesso Cappelli (l’autore del reato presupposto del riciclaggio per il quale è stata emessa la condanna, ndr.).

Ebbene, questa circostanza – prosegue la Corte – risulta già affrontata in sede di merito per la prova non della consumazione del riciclaggio, quanto piuttosto del reato presupposto di appropriazione indebita, al fine di dimostrare la effettiva destinazione del danaro depositato in Asset dal Cappelli. Tant’è che il ricorrente nel suo ricorso per Cassazione – lungi dal presentarla come prova “decisiva” a discarico – ha cercato di sminuirne il significato per la dimostrazione dell’appropriazione indebita, rivelando di aver ben compreso il senso della ricostruzione della Corte di appello, fatto proprio anche dalla sentenza impugnata”.

Dunque la Sesta Sezione ha rigettato l’ulteriore ricorso straordinario sul caso “Re Nero” giudicandolo inammissibile. Confermata così di fatto per la seconda volta la decisione precedente, il ricorrente è stato condannato “al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende (…). Segue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione in favore delle parti civili (…) Agenzia delle entrate, Banca d’Italia e Banca di credito e risparmio di Romagna, che liquida in euro 3.700 per ciascuna parte civile”.

Articolo tratto da L’Informazione di San Marino pubblicato integralmente dopo le 23

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