San Marino. Sindacato della Reggenza, de Vergottini ricusato

San Marino. Sindacato della Reggenza, de Vergottini ricusato

Sindacato della Reggenza, ricusato il presidente dei garanti De Vergottini

E’ già stato avvocato, in tempi recenti, anche degli ex Reggenti Mancini e Zafferani quando dall’opposizione proponevano eccezioni di costituzionalità. Ecco i motivi del sindacato

Sono 17 i motivi per i quali è stato presentato il sindacato della Reggenza nei confronti degli ex Capi di Stato Alessandro Mancini e Grazia Zafferani. Era attesa per questi giorni la pronuncia sull’ammissibilità del sindacato, ma nell’istanza i firmatari sollevavano un altro problema: l’incompatibilità del presidente del Collegio dei Garanti, Giuseppe De Vergottini a fare parte del Collegio decidente il sindacato. I 33 firmatari, infatti, hanno invitato De Vergottini ad astenersi e, in mancanza, hanno fatto istanza di ricusazione:  “Chiedono infine che si astenga da qualsiasi decisione in ordine al presente Sindacato della Reggenza il Presidente del Collegio Garante di Costituzionalità delle Norme, Prof. Giuseppe De Vergottini, in quanto lo stesso ha patrocinato avanti al medesimo Collegio nel recente passato un ricorso avendo ricevuto il relativo mandato anche dai signori Alessandro Mancini e Grazia Zafferani”.

De Vergottini, cioè, è stato avvocato anche dei due ex Reggenti tra l’altro in istanze di costituzionalità, anche dagli stessi promosse assieme all’ex opposizione oggi maggioranza, proprio per questioni relative alle vicende di giustizia che, per giunta, sono strettamente collegate ai motivi per i quali viene presentata l’azione di sindacato.

Il Vice presidente del Collegio Garante, Giovanni Nicolini, dovrà adesso designare un giudice supplente dei Garanti che possa decidere sulla ricusazione. Poi ci sarà la valutazione sull’ammissibilità del sindacato e, se dovesse essere ammesso, il vaglio nel merito delle contestazioni, che sono molto articolate. Eccole: “i) per non aver messo in votazione le delibere nel corso del Consiglio Giudiziario riunito in seduta ordinaria del 22 giugno 2020;

ii) per non aver convocato il Consiglio Giudiziario riunito in seduta ordinaria a seguito della ripetuta richiesta di nove magistrati;

iii) per aver reintrodotto, senza giustificato motivo, all’ordine del giorno della seduta del Consiglio Giudiziario riunito in seduta plenaria in data 24 luglio 2020, il comma “Discussione in ordine alla Legge Qualificata 20 febbraio 2020 n. 1 ed eventuali conseguenti determinazioni di competenza”, comma già evaso nella precedente seduta del 13 luglio 2020;

iv) per aver, durante la seduta del Consiglio Giudiziario riunito in seduta plenaria il 24 luglio 2020, messo in votazione atti e documenti al di fuori dell’ordine del giorno e della prevedibilità dei commi trattati da parte dei componenti dell’organo;

v) per aver presieduto la seduta del Consiglio Giudiziario riunito in seduta plenaria del 24 luglio 2020 in assenza di numero legale o facendo partecipare un membro in conflitto di interessi;

vi) per aver rifiutato di trasmettere ad alcuni membri richiedenti del Consiglio Giudiziario Plenario gli atti, i documenti ed i risultati delle deliberazioni di cui avevano diritto, nella predetta veste, ad avere conoscenza;

vii) per non aver assegnato un termine al segretario verbalizzante della seduta del Consiglio Giudiziario riunito in seduta plenaria del 24 luglio 2020 affinché depositasse il verbale in tempi congrui, stante l’importanza di tale riunione per le numerose deliberazioni adottate anche a seguire e per gli eventuali ricorsi amministrativi intentati anche a seguito dell’Ordinanza di codesto On.le Collegio n. 3 in data 31 agosto 2020 nel ricorso per conflitto di attribuzioni n. 2/2020 ;

viii) per aver presie- duto la seduta del Consiglio Giudiziario riunito in seduta plenaria del 9 e 10 settembre 2020 in assenza di parità fra membri togati e membri non togati, contrariamente a quanto previsto dalla legge qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 e successive modifiche;

ix) per aver convocato e presieduto le sessioni del Consiglio Giudiziario riunito in seduta plenaria del 9 – 10 settembre e 27 – 28 settembre 2020, nonostante gli inviti in senso contrario da parte del Segretario Generale del Con- siglio d’Europa e del Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa, forieri – essendo rimasti inascoltati – di conseguenze pregiudizievoli per la Repubblica;

x) per aver messo in votazione atti e documenti durante la seduta del Consiglio Giudiziario riunito in seduta plenaria del 28 e 29 settembre 2020 al di fuori dell’ordine del giorno; 

xi) per aver convocato e presieduto la seduta del Consiglio Giudiziario riunito in seduta plenaria del 28 e 29 settembre 2020 consentendo la messa in votazione di deliberazioni deleterie per il potere giudiziario e per il buon funzionamento della giustizia, arrecando un danno gravissimo all’ordinamento costituzionale;

xii) per non aver inserito all’ordine del giorno della seduta del Consiglio Giudiziario riunito in seduta plenaria del 28 e 29 settembre 2020, la trattazione in merito alle sentenze del Giudice Vitaliano Esposito;

xiii) per aver considerato in via assolutamente subordinata le richieste provenienti dalla Magistratura sammarinese rispetto a quelle del Governo e/o della maggioranza consiliare, dimostrando ripetutamente di non essere imparziale nell’esercizio delle attribuzioni costituzionalmente attribuite ai Capitani Reggenti;

xiv) per non aver preso in considerazione gli autorevoli appelli formulati, nel corso del semestre 1 aprile – 1 ottobre 2020, venendo meno al ruolo di “supremi garanti dell’ordinamento costituzionale della Repubblica”;

xv) per aver convocato a distanza ravvicinata, con corposissimi ordini del giorno, spesso senza allegare alle convocazioni adeguata documentazione, in maniera da rendere impossibile per i membri del Consiglio Giudiziario Plenario affrontare adeguatamente le sedute di tale organo, spesso peraltro convocato in concomitanza con riunioni di altre commissioni consiliari;

xvi) per avere, in Ufficio di Presidenza, omesso di fornire comunicazioni rilevanti al fine di permettere ai Consiglieri di esercitare le loro prerogative parlamentari;

xvii) per avere, in Consiglio Grande e Generale, consentito che prendessero la parola e che votassero Consiglieri in palese conflitto di interesse”. 

 

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