San Marino: svolta trasparenza. Marco Peruzzi, IlSole24Ore

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IlSole24Ore

San Marino apre alla trasparenza

Marco Peruzzi

San Marino apre allo scambio di informazioni fiscali con gli altri Paesi, in
particolare con l’Italia. Da inizio agosto è entrata infatti in vigore la legge,
varata a larga maggioranza dal Parlamento sanmarinese, che disciplina le
modalità per lo scambio di dati e rende di fatto operativi gli accordi già
negoziati ma non ancora entrati in vigore (i cosiddetti “parafati”).

La
misura si inserisce in un contesto di iniziative anche diplomatiche intraprese
dalla Repubblica del Titano per l’adesione agli standard internazionali Ocse di
cooperazione in materia fiscale. Tra queste spiccano, per esempio, le modifiche
alla legge bancaria, in vigore da inizio 2010, in base alle quali il segreto
bancario non può essere opposto allo scambio di informazioni in attuazione di
accordi internazionali, e gli oltre 30 accordi bilaterali conclusi sino alla
fine dell’anno scorso. Oltre, naturalmente, all’abolizione – anch’essa del 2010
– della forma giuridica delle società anonime e all’introduzione di nuove regole
per garantire la trasparenza negli assetti proprietari delle società
locali.
Ma tutto ciò non è bastato. San Marino non è riuscita a
riqualificarsi in ambito internazionale come nuova realtà economica, non più
off-shore, e soprattutto non è riuscita a ristabilire normali rapporti con
l’Italia, principale partner commerciale, da tempo interrotti. Da qui la
decisione di fare un ulteriore passo verso la cooperazione, con l’approvazione
della legge sullo scambio di informazioni in materia fiscale sulla base dei
modelli Ocse.
La nuova legge (si veda il testo sul sito wwww.ilsole24ore.com)
permette di anticipare lo scambio di informazioni, su richiesta, nelle more
dell’entrata in vigore degli accordi già presi, ma non ancora operativi. Tra
questi rientra anche l’accordo con l’Italia, con la quale è stata sottoscritta
una convenzione contro le doppie imposizione (Dta) e “parafato” poi un
protocollo modificativo che non è mai entrato in vigore.
A decidere se
concedere le informazioni sarà l’Ufficio centrale di collegamento, organismo
previsto dalla legge antiriciclaggio del 2008, che ne esce dunque rafforzato
anche grazie alla possibilità di utilizzare le forze di polizia e tutti gli
uffici dello Stato. Prima di attivare le procedure interne necessarie ad
acquisire i dati chiesti da un’autorità estera, l’Ufficio verificherà gli
elementi della richiesta, valutandone l’ammissibilità rispetto a quanto
stabilito negli accordi. In caso di richiesta valida e completa procederà quindi
all’acquisizione, direttamente o indirettamente, delle informazioni richieste,
ai fini dello scambio. In caso contrario potrà rifiutare la collaborazione.
L’articolo 6 della nuova legge elenca infatti una lunga serie di cause che
giustificano il rifiuto di assistenza. Ciò accadrà, per esempio, se il
richiedente non ha fatto ricorso a tutti i mezzi disponibili nel proprio
territorio per ottenere le informazioni, oppure quando l’evasione della
richiesta e la comunicazione delle informazioni sono contrarie all’ordine
pubblico. Oppure, ancora, quando la richiesta non sia circostanziata e appaia
«come un tentativo indiscriminato di ottenere informazioni». L’Ufficio centrale
di collegamento, inoltre, si asterrà dal fornire informazioni «che rivelerebbero
un segreto commerciale, industriale, o una procedura commerciale» o che
rendessero note comunicazioni riservate tra cliente e avvocato.
La legge
precisa poi che le imposte oggetto dello scambio di informazioni sono quelle
prelevate dallo Stato richiedente e fissa il termine di 90 giorni per l’evasione
della pratica. In ogni caso l’assistenza dell’Ufficio centrale sarà garantita
soltanto per fattispecie reddituali di competenza del periodo d’imposta 2011 e
successivi.
Le informazioni, infine, potranno essere comunicate solo a
persone o autorità (compresi tribunali e organi amministrativi) nella
giurisdizione dello Stato richiedente incaricate dell’accertamento o della
riscossione delle imposte, oppure dell’attuazione di procedimenti che riguardano
queste imposte, o che siano, infine, competenti a decidere su eventuali
ricorsi.

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