San Marino. Violenza contro le donne e di genere. Introdotti i reati di molestie e adescamento. Nel nuovo Decreto anche il “richiamo verbale”

San Marino. Violenza contro le donne e di genere. Introdotti i reati di molestie e adescamento. Nel nuovo Decreto anche il “richiamo verbale”

Il Segretario di Stato per la Giustizia e la Famiglia Massimo Andrea Ugolini comunica l’adozione del Decreto Delegato “Modifiche alla Legge 20 giugno 2008 n. 97 “Prevenzione e repressione della violenza contro le donne e di genere” e al codice penale”.

Come spiega la Segreteria di Stato in una nota, “allo scopo di rafforzare ulteriormente gli strumenti di prevenzione esistenti per allinearsi ai principi enunciati dal GREVIO e alle raccomandazioni giunte da organismi internazionali, quali GREVIO e GRETA, il Consiglio Grande e Generale – con gli ordini del giorno approvati rispettivamente nelle sedute del 24 febbraio 2023 e dell’1 dicembre 2023 – ha impegnato il Congresso di Stato a riferire allo stesso circa le misure adottate a contrasto della violenza contro le donne e ad aggiornare la normativa in materia”.

L’ampio articolato del decreto, da un lato apporta numerose modifiche all’impianto di prevenzione attuale e, dall’altro, introduce istituti, provvedimenti e fattispecie penali in linea con le più attuali raccomandazioni e indirizzi condivisi da organismi sovranazionali.

Le principali novità

  • In primo luogo, è stata attribuita la competenza inderogabile del Giudice Inquirente a ricevere le segnalazioni di violenza nelle ipotesi di reati procedibili d’ufficio o di presentazione formale di querela della vittima per reati perseguibili ad iniziativa di parte. In assenza di tali requisiti, competente a ricevere le segnalazioni è, invece, l’UOC Salute Mentale o, qualora si tratti di minori, l’UOS Tutela Minori. Tutti gli atti d’indagine dovranno avvenire nel più breve tempo possibile e il Giudice Inquirente deve assumere informazioni dalla parte lesa o da chi abbia denunciato i fatti entro e non oltre 48 ore.
  • Si è altresì inteso garantire una maggiore sicurezza e assistenza alle vittime di violenza, rafforzando il legame e la sinergia tra gli organi competenti.
  • Inoltre, è disposta dal servizio competente la collocazione in struttura di ricovero protetta del minore che lo necessiti qualora si verifichi una, seppure temporanea, inidoneità/impossibilità nell’esercizio della potestà genitoriale. Al fine di individuare una sistemazione adeguata per i minori vittime di violenza o per quelli che si trovino temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo a garantirne l’educazione, è istituito, presso l’UOS Tutela Minori, un registro dedicato ai soggetti disponibili ad accogliere tali minori in stato di bisogno. Per questi soggetti è previsto un contributo economico.
  • Per quanto concerne le modifiche apportate al Codice Penale, sono state delineate due nuove fattispecie di reato: l’adescamento di minori e le molestie sessuali.
  • Inoltre, è stata inserita l’aggravante nel caso in cui la violenza sessuale di cui all’articolo 171 c.p. sia commessa a danno di un minore.
  • Si è voluto introdurre, infine, un nuovo provvedimento amministrativo di prevenzione, il richiamo verbale, destinato esclusivamente all’autore di specifiche fattispecie non perseguibili d’ufficio. Questo nuovo strumento mira a evitare che le medesime condotte vengano ripetute e può essere richiesto solo se non è già stata presentata querela e se non siano stati perpetrati reati procedibili d’ufficio.
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