Sole 24 Ore, Luca Gaiani, Il ministero aggiorna la black list le black list in cura dimagrante

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Sole 24 Ore

Il ministero aggiorna la black list le black list in cura dimagrante

Un decreto dell’Economia in corso di pubblicazione corregge gli elenchi dei paesi a fiscalità privilegiata

Luca Gaiani

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Cipro e Malta fuori dalla black list unitamente alla Corea del Sud. Il ministero delle Economia corregge le liste dei paesi a fiscalità privilegiata da utilizzare anche per l’imminente comunicazione dei rapporti con clienti e fornitori di quei paesi. Questo mentre manca ancora l’ufficializzazione della proroga della prima scadenza degli elenchi che si dovrebbe slittare al 31 ottobre.

Con un decreto che è stato firmato il27 luglio, il ministro dell’Economia interviene per aggiornare le tre black list attualmente in vigore in Italia: quella del 4 maggio 1999 concernente la residenza delle persone fisiche, quella del 21 novembre 2001, valida ai fini della norma Cfc e infine il Dm del 23 gennaio 2002 da utilizzare per il regime di indeducibiità dei costi sostenuti dalle imprese. Viene, inoltre, integrata con Cipro e Lettonia la cosiddetta white list del 1996.

Il Dm interviene, innanzitutto, eliminando dalle liste dei paesi a fiscalità privilegiata i due stati nel frattempo entrati a far parte della Ue: Cipro e Malta. Per questi paesi, peraltro, l’esclusione dalla lista nera era già in vigore con riferimento alla regola (articolo 110 Tuir) che prevede una indeducibilità presuntiva degli oneri di impresa, tranne che nel caso di dimostrazione di particolari condizioni circa l’attività del fornitore o l’interesse del soggetto italiano ad avvalersene.

Cipro e Malta sono ora del tutto equiparati ai paesi a fiscalità ordinaria con la conseguenza che, dall’esercizio fiscale 2010, non si applicano nei loro confronti, non solo le norme dell’articolo 110 del Tuir, ma anche le regole previste dagli articoli 2,167 e 168 del Tuir. In particolare, per le persone fisiche che hanno trasferito la loro residenza in uno di tali stati non vale più la residenza fiscale presunta in Italia e per le società controllate o collegate domiciliate nei medesimi paesi non scatterà più la tassazione per trasparenza in capo al socio italiano.

Oltre ai due stati europei esce dalla black list (solo da quella del 2001 e da quella del 2002,in quanto non era presente nell’elenco del 1999) la Corea del Sud, nei cui confronti non saranno più applicabili la norma sulle Cfc e quella sull’indeducibibità dei costi.

Le modifiche alle liste dei paradisi fiscali si applicano anche per l’individuazione dei clienti e dei fornitori da includere negli elenchi in vigore dal 1° luglio 2010 in forza di quanto stabilito dal decreto legge n. 40/2010. Per queste comunicazioni si attendono ancora, oltre alla prevista proroga del primo invio (che scadrebbe il 31 agosto, ma che dovrebbe essere collocato a fine ottobre), integrazioni e/o chiarimenti circa l’esatto ambito di applicazione. Ad esempio, nella lista del 2001,è tuttora presente un paese comunitario (Lussemburgo) seppur con riferimento a una particolarissima categoria di società (le cosiddette holding del 1929). In questo caso, si attende di sapere dalle Entrate se i clienti e fornitori del Lussemburgo vadano compresi nell’elenco telematico in ogni caso, oppure solo qualora si tratti di società del tipo indicato nella black list. Nei prossimi giorni dovrebbe, poi, arrivare anche il decreto che, in base al dettato del decreto 40, dovrebbe portare all’eventuale esclusione di alcuni settori dagli obblighi legati alle comunicazioni Iva. E non è escluso che in questa occasione possa arrivare qualche ulteriore limatura alle liste.

E, infine, auspicabile anche che il Fisco faccia tempestivamente chiarezza sulle numerose sovrapposizioni che ancora esistono a seguito del richiamo fatto dalla norma alle liste del 2001 e del 1999.

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