Decreto sulla telefonia presentato in Consiglio ma ritirato nella seduta del 23 novembre 2006

Decreto sulla telefonia presentato in Consiglio ma ritirato nella seduta del 23 novembre 2006

Decreto sulla telefonia presentato
in Consiglio ma ritirato nella seduta del 23 novembre 2006

 

Testo non ratificato dal Consiglio
perchè ritirato dallo stesso governo che lo aveva emanato. Il decreto, fra
l’altro, sostituisce due decreti precedenti in materia:
 15 Marzo 2006
n.70  e  Decreto 6 giugno 2006 n.
81
  decaduti per decorrenza dei termini per la ratifica.

Nel testo del decreto ritirato si
precisa che “tutti i rapporti sorti e tutti gli atti emanati” in vigenza dei due
decreti precedenti (mai ratificati), sono sanati.

 

REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 18 ottobre 2006 n.109

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’articolo 9 della Legge 28 marzo 1988
n.57

REGOLAMENTO DEI
SERVIZI PUBBLICI DI TELECOMUNICAZIONI

PARTE I DISPOSIZIONI
GENERALI

Art.1

(Titolo breve)

1. Si farà riferimento al presente Regolamento come
“Regolamento dei servizi pubblici di Telecomunicazioni”.

Art.2

(Ambito di
applicazione)

  1. Le disposizioni del presente
    Regolamento costituiscono un quadro normativo transitorio per la protezione
    degli interessi dei Concessionari esistenti delle reti e dei servizi di
    comunicazione elettronica nel territorio della Repubblica di San Marino, il
    quale sarà applicato fino all’adozione della normativa per le reti ed i servizi
    di comunicazione elettronica, che dovrà regolare in modo esauriente tutte le
    questioni previste nel Piano Strategico delle Telecomunicazioni della Repubblica
    di San Marino.

  2. Il presente Regolamento
    costituisce un quadro legislativo per:

(I°) l’istituzione di una Commissione con compiti in
materia di regolamentazione delle reti e servizi di Telecomunicazioni che sarà
responsabile dell’applicazione dei termini del Regolamento fino alla creazione
di un istituto regolatore permanente;

(II°) i diritti e gli obblighi legali imposti dalle
Concessioni per la fornitura di reti e/o servizi di comunicazione elettronica
concesse nella Repubblica di San Marino;

(III°) i principi generali che sottintendono all’uso e
all’assegnazione di risorse insufficienti ai Concessionari, ivi compresi a
titolo esemplificativo ma non esaustivo numeri e spettro radioelettrico;

(IV°) i diritti e i doveri dei Concessionari rispetto
alle richieste di qualsiasi forma di accesso e/o interconnessione relativi al
territorio della Repubblica di San Marino o in relazione ai consumatori
residenti a San Marino;

(V°) definire le modalità di applicazione del meccanismo
di risoluzione delle controversie stabilito nel presente Regolamento.

3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano
fatte salve le disposizioni della legislazione attualmente vigente o adottata in
futuro nella Repubblica di San Marino, relativa alla regolamentazione del
contenuto del settore audiovisivo.

Art.3

(Interpretazione)

1. Per gli scopi del presente Regolamento, tranne nei
casi in cui il contesto indichi altrimenti, tutte le espressioni tecniche
assumono il significato attribuito loro nelle varie direttive del Parlamento
Europeo e del Consiglio Europeo del 7 marzo 2002, vale a dire: Direttiva
2002/19/CE, Direttiva 2002/20/CE, Direttiva 2002/21/CE e Direttiva 2002/22/CE, a
seconda del caso.

PARTE II LA
COMMISSIONE

Art.4

(Designazione dei
poteri della Commissione)

  1. Il Congresso di Stato nomina la
    Commissione per la regolamentazione delle comunicazioni elettroniche.

  2. La Commissione deterrà i pieni
    poteri esecutivi secondo i termini stabiliti nel presente Regolamento in
    relazione al comma successivo.

  3. Il ruolo della Commissione
    terminerà nel momento in cui si istituisca per legge un’istituzione per
    esercitare i poteri di un’autorità di regolamentazione.

Art.5

(Effetti legali delle
decisioni della Commissione)

  1. Le decisioni prese dalla
    Commissione avranno pieno effetto legale.

  2. Per “Decisione” si intende un
    atto amministrativo il cui risultato è l’imposizione di un obbligo a un
    Concessionario.

  3. Le decisioni prese dalla
    Commissione possono essere soggette a revisione amministrativa preliminare da
    parte del Tribunale Unico della Repubblica di San Marino. In attesa dell’esito
    della suddetta revisione amministrativa, la decisione della Commissione è valida
    nella sua interezza.

Art. 6

(Assistenza alla
Commissione)

1. Nell’esercizio dei suoi poteri secondo il presente
Regolamento, la Commissione può agire da sola o può essere supportata
nell’adempimento delle sue funzioni da esperti con competenze di tipo legale,
economico, tecnico o industriale, secondo le opportunità.

  1. Nell’esercizio dei suoi poteri
    secondo la Parte VI, articolo 20, comma 3, del presente Regolamento, la
    Commissione è assistita da due membri esperti della Giuria di Risoluzione delle
    Controversie. La Commissione dovrà consultare i Concessionari soggetti ad una
    delle procedure avviate secondo i termini della Parte VI del presente
    Regolamento quanto all’identità dei due esperti che siederanno con la
    Commissione nella Giuria di Risoluzione delle Controversie. La Commissione
    dovrà, nell’esercizio ragionevole della sua discrezione e con il dovuto riguardo
    a qualsiasi riserva dei Concessionari coinvolti nella procedura, scegliere i due
    membri della giuria di esperti.

  2. Le decisioni della Giuria di
    Risoluzione delle Controversie prese secondo la Parte VI del presente
    Regolamento dovranno essere accettate con una maggioranza di 2:1. La Commissione
    ha diritto di esprimere un singolo voto.

  3. Il compenso giornaliero e le
    spese vive degli esperti esterni nominati dalla Commissione dovranno essere
    sostenute in eguale misura dai Concessionari della controversia giudicata
    secondo la Parte VI del presente Regolamento. Il compenso giornaliero per gli
    esperti indipendenti assunti secondo questa Parte dovrà essere divulgato in
    anticipo ai Concessionari coinvolti nella procedura iniziata secondo la Parte VI
    del presente Regolamento.

Art.7

(Poteri della
Commissione per la raccolta di informazioni)

  1. La Commissione può richiedere
    direttamente informazioni pertinenti all’adeguato esercizio delle sue competenze
    ai Concessionari e agli uffici della Pubblica Amministrazione.

  2. La Commissione ha il potere di
    verificare la correttezza di qualsiasi informazione ricevuta in risposta a una
    richiesta di informazioni secondo il presente articolo.

Art.8

(Sanzioni)

1. La Commissione ha il potere di imporre sanzioni
economiche se il Concessionario in questione non fornisce le informazioni
richieste in modo tempestivo o se tali informazioni si rivelano false.

PARTE III REGIME DI
CONCESSIONE

Art.9

(Diritti dei
Concessionari)

    1. Un Concessionario può: (I°)
      fornire reti e/o servizi di comunicazioni elettroniche nel territorio della
      Repubblica di San Marino, secondo i termini indicati nella sua Concessione;

    2. (II°) richiedere che le autorità
      competenti della Repubblica di San Marino concedano i diritti necessari per
      installare strutture sopra e sotto il suolo e nello spazio sovrastante di
      proprietà pubblica o privata allo scopo di fornire reti di comunicazioni
      pubbliche o reti di comunicazioni elettroniche.

  1. Qualora un Concessionario
    fornisca un servizio e/o una rete di comunicazioni elettroniche al pubblico, la
    Concessione deve attribuirgli anche, per presunzione necessaria, il diritto di
    negoziare l’interconnessione con qualsiasi impresa autorizzata in uno Stato
    Membro dell’Unione Europea e, dove applicabile, ottenere dall’impresa l’accesso
    o ’interconnessione per fornire una rete o un servizio di comunicazioni
    elettroniche pubblicamente disponibile.

    1. La Commissione dovrà, in caso di
      richiesta, concedere al Concessionario una dichiarazione: (I°) confermando che è
      stata ottenuta una Concessione; (II°) comunicando in dettaglio le circostanze in
      cui il Concessionario dispone del diritto a:

      1. inoltrare una domanda per la
        fornitura di diritti per la costituzione di strutture;

      2. negoziare particolari forme di
        accesso alla rete;

      3. ottenere l’interconnessione;

      4. assumere il ruolo di agente per
        la relativa utenza nell’esercizio del suo diritto di portabilità del numero;

      5. ottenere la selezione e/o la
        preselezione della portante, secondo richiesta;

      6. esercitare qualsiasi altro
        diritto assegnato dalla Concessione.

Art.10

(Diritto di utilizzo
di numeri e frequenze)

1. Qualora la Commissione ritenga necessario concedere il
diritto di usare numeri del Piano di numerazione o frequenze del Piano delle
frequenze della Repubblica di San Marino, assegnerà tali diritti in conformità
alla Concessione e coerentemente con le disposizioni della Parte IV del presente
Regolamento.

Art.11

(Conformità alle
condizioni delle Concessioni)

  1. La Commissione può imporre
    condizioni ragionevoli in ogni concessione di numerazioni o frequenze
    rilasciate. Tali condizioni saranno estratte solo dalla Parte A dell’Allegato
    alla Direttiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 7
    marzo 2002 sull’autorizzazione di reti e servizi di comunicazioni elettroniche,
    salvo diversa specifica espressa nei termini della Concessione stessa. La
    Commissione può, di volta in volta, variare tali termini, dopo aver consultato
    il Concessionario o i Concessionari interessati.

  2. La Commissione può richiedere ai
    Concessionari che utilizzano numeri o frequenze assegnati in base a una
    Concessione di fornire obbligatoriamente le informazioni necessarie per
    verificare la conformità alle condizioni della Concessione.

  3. La Commissione può fare tutto
    quanto in suo potere, comprese l’imposizione di sanzioni amministrative, per
    garantire che un Concessionario rispetti le condizioni della sua Concessione in
    relazione all’uso di numero e/o frequenze e dovrà adottare una Decisione dopo
    aver concesso al Concessionario interessato l’opportunità di correggere
    eventuali violazioni e dopo aver garantito al Concessionario il diritto di
    esprimere il suo punto di vista prima dell’adozione di una Decisione finale.

  4. Le eventuali sanzioni
    amministrative comminate devono essere appropriate e proporzionate agli atti di
    non conformità.

  5. Qualora la Commissione disponga
    delle prove di una violazione delle condizioni di una Concessione che
    rappresenti una grave ed immediata minaccia all’incolumità pubblica, alla
    sicurezza pubblica e alla salute pubblica, o crei gravi problemi economici od
    operativi per gli altri fornitori o utenti di reti o servizi di comunicazioni
    elettroniche, può ordinare misure provvisorie urgenti per correggere la
    situazione prima di adottare una Decisione definitiva.

PARTE IV CONCESSIONE
DI DIRITTI DI UTILIZZO DI NUMERI E FREQUENZE

Art.12

(Diritto di utilizzo
di numeri e frequenze)

  1. Qualora la Commissione ritenga
    necessario concedere il diritto di usare numeri del Piano di numerazione della
    Repubblica di San Marino o frequenze dal Piano delle frequenze della Repubblica
    di San Marino, assegnerà tali diritti alla Concessione rilasciata al relativo
    fornitore di reti e servizi di comunicazioni elettroniche.

  2. Nell’assegnazione del diritto di
    utilizzo di numeri o frequenze aggiuntivi non assegnati esplicitamente nei
    termini della Concessione, o nel caso le condizioni d’uso richiedano modifiche,
    la Commissione dovrà effettuare tali concessioni aggiuntive o modifiche tenendo
    conto delle norme di numerazione internazionali e delle disposizioni del Radio
    Regolamento Internazionale, che sancisce le regole di coordinamento e di
    ripartizione delle frequenze e deve assicurare una adeguata flessibilità, in
    modo da facilitare l’introduzione di nuovi servizi elettronici e la concessione
    di diritti di utilizzo di numeri e frequenze in modo non discriminatorio e
    trasparente.

Art.13

(Obblighi dei
Concessionari)

1. Secondo i termini della Concessione in discussione, la
Commissione può imporre uno o più dei seguenti obblighi su qualsiasi
Concessionario che ha ottenuto un diritto di utilizzo dei numeri: (I°)
definizione del servizio per cui il numero sarà utilizzato, compresi tutti i
requisiti collegati

alla fornitura di tale servizio; (II°) l’uso efficace ed
efficiente dei numeri; (III°) trasferibilità del numero secondo i termini del
presente Regolamento; (IV°) un obbligo di fornire informazioni del database
abbonati pubblico;

(V°) durata massima; (VI°) trasferimento dei diritti
all’iniziativa del giusto titolare e le condizioni per tale trasferimento;
(VII°) tariffe d’uso in conformità al presente Regolamento e alla Concessione
stessa; (VIII°) esecuzione di tutti gli impegni che il Concessionario che ha
ottenuto la concessione possa

aver assunto nel corso di una procedura di selezione
concorrenziale e comparativa; (IX°) obblighi in base ai pertinenti accordi
internazionali correlati all’uso di numeri.

2. La Commissione può imporre uno o più dei seguenti
obblighi su qualsiasi Concessionario che ha ottenuto un diritto di utilizzo
delle frequenze: (I°) designazione del servizio o tipo di rete o tecnologia per
cui il diritto di utilizzo della

frequenza è stato concesso, compreso se applicabile l’uso
esclusivo di una frequenza per la trasmissione di contenuto specifico o servizi
audiovisivi specifici; (II°) uso razionale, efficace ed efficiente delle
frequenze, compresi se appropriati i requisiti di copertura; (III°) condizioni
tecniche e operative necessarie per evitare interferenze dannose e limitare

l’esposizione del pubblico a campi elettromagnetici;
(IV°) durata massima, suscettibile di modifiche nel Piano delle frequenze di San
Marino; (V°) trasferimento dei diritti all’iniziativa del giusto titolare e le
condizioni per tale trasferimento; (VI°) tariffe d’uso, tenendo in debita
considerazione la qualità dei servizi offerti; (VII°) esecuzione di tutti gli
impegni che l’impresa che ha ottenuto la concessione ha assunto nel

corso di una procedura di selezione concorrenziale e
comparativa; (VIII°) obblighi in base ai pertinenti accordi internazionali o
regionali correlati all’uso delle frequenze.

    1. Le Decisioni della Commissione
      che riguardano la concessione di un diritto di utilizzo di numeri e/o frequenze
      devono essere notificate al relativo Concessionario e il rilascio della
      concessione deve essere pubblicato entro: (I°) tre (3) settimane dalla data
      della presentazione dell’istanza completa, nel caso di numeri

    2. assegnati per scopi specifici nel
      Piano di numerazione di San Marino; (II°) sei (6) settimane dalla data della
      presentazione dell’istanza completa, nel caso di frequenze assegnate per scopi
      specifici nel Piano delle frequenze di San Marino.

  1. Il rilascio al Concessionario del
    diritto di utilizzo delle frequenze di cui al comma precedente si intende di
    frequenze assegnate dalla Repubblica di San Marino e coordinate in ambito ITU
    con gli Stati membri secondo i criteri descritti dal Radio Regolamento. Possono
    essere previsti casi di assegnazioni temporanee e sperimentali, solo per servizi
    giudicati non compromettenti a livello di interferenze o pregiudizievoli ad
    altri servizi di comunicazioni elettroniche di altri Paesi. Tali frequenze,
    comunque, dovranno seguire successivamente le procedure sancite dall’ITU.

PARTE V FORNITURA DI
ACCESSO E INTERCONNESSIONE

Art.14

(Diritti ed obblighi
dei Concessionari)

  1. I Concessionari fornitori di reti
    e/o servizi di comunicazioni elettroniche sono liberi di contrattare tra loro
    intese tecniche e commerciali per l’accesso e/o l’interconnessione producendo la
    prova del possesso di Concessione per fornire tali reti e/o servizi in una
    giurisdizione riconosciuta dalla Repubblica di San Marino.

  2. I Concessionari per la fornitura
    di reti di comunicazioni elettroniche all’interno della Repubblica di San Marino
    avranno diritto a contrattare tra loro l’interconnessione per la fornitura di
    servizi di comunicazioni elettroniche pubblicamente disponibili.

  3. I Concessionari per la fornitura
    di reti di comunicazioni elettroniche presenti nella Repubblica di San Marino
    avranno l’obbligo, su richiesta di altri Concessionari per la fornitura delle
    reti di comunicazioni pubbliche, di contrattare tra loro l’interconnessione allo
    scopo di fornire servizi di comunicazioni elettroniche pubblicamente
    disponibili.

  4. Le interconnessioni delle reti
    dei Concessionari con le reti di comunicazioni elettroniche della Pubblica
    Amministrazione potranno avvenire anche sotto forma di accordi privati.

  5. I Concessionari non potranno
    proporre equivalenti servizi di accesso o interconnessione a termini e
    condizioni diversi alle diverse imprese, né offrire tali servizi in base a costi
    e termini non correlati agli effettivi servizi di accesso o interconnessione
    forniti.

  6. I Concessionari che acquisiscono
    informazioni da un altro Concessionario prima, durante e dopo il processo di
    trattativa per le intese di accesso o interconnessione, devono utilizzare tali
    informazioni esclusivamente per lo scopo per le quali sono state fornite e
    devono rispettare in qualsiasi momento la riservatezza dei dati trasmessi o
    memorizzati. Le informazioni ricevute non devono essere comunicate ad altri, in
    particolare ad altri reparti, affiliati o partner della parte che riceve le
    informazioni, per la quale possono costituire un vantaggio concorrenziale.

Art.15

(Poteri e
responsabilità della Commissione)

1. Coerentemente ai poteri conferiti alla Commissione dal
presente Regolamento, la Commissione incoraggerà e, laddove opportuno, garantirà
adeguato accesso, interconnessione e interoperabilità dei servizi, tenendo conto
degli obiettivi descritti nella presente Parte. A questo scopo, la Commissione
può imporre: (I°) nella misura in cui sia necessario per garantire la
connettività “end-to-end”, obblighi sulle

imprese che controllano l’accesso agli utenti finali,
compreso, in casi giustificati, l’obbligo di interconnettere reti che non siano
già interconnesse;

(II°) nella misura in cui sia necessario per garantire
l’accessibilità per gli utenti finali a servizi radiofonici e televisivi in
tecnica digitale all’interno di San Marino, obblighi sugli operatori di fornire
l’accesso in base a termini ragionevoli e non discriminatori alle seguenti
strutture:

(a)

Interfacce di programma applicativo (API);

(b)

Guide elettroniche di programma (EPG).

  1. Imponendo a un operatore
    l’obbligo di fornire l’accesso in base alla presente Parte del Regolamento, la
    Commissione può prescrivere condizioni tecniche e operative che il fornitore e/o
    i beneficiari di tale accesso devono soddisfare, per garantire il normale
    funzionamento della rete, secondo specifici standard tecnici o specifiche
    sviluppati dagli enti di standardizzazione europei, quali CEN, CENELEC o ETSI.
    Nel caso non esistano standard europei, la Commissione può far riferimento a
    standard pertinenti stabiliti da enti internazionali, ad esempio l’ITU o, se
    anche quest’ultimi non fossero ancora disponibili, la Commissione può fare
    riferimento alle raccomandazioni emanate da enti internazionali o europei, come
    l’ITU o la CEPT.

  2. Gli obblighi e le condizioni
    imposte in base al presente articolo devono basarsi su criteri obiettivi,
    trasparenti, proporzionati e non discriminatori.

Art.16

(Obbligo di non
discriminazione)

  1. In caso di avvio della procedura
    di risoluzione delle controversie secondo la Parte VI del presente Regolamento,
    la Commissione può, come parte delle condizioni di risoluzione, imporre al
    Concessionario interessato un obbligo di non discriminazione in relazione alla
    fornitura di interconnessione e/o accesso.

  2. Gli obblighi di non
    discriminazione devono garantire, in particolare, che il Concessionario ad essi
    soggetto: (I°) fornisca accesso o interconnessione applicando condizioni
    equivalenti in circostanze

equivalenti ad altre imprese fornendo servizi
equivalenti; (II°) fornisca servizi e informazioni ad altri alle stesse
condizioni e con la stessa qualità garantite ai servizi propri, o dei suoi
reparti, affiliati o partner.

Art.17

(Obblighi di accesso e
utilizzo di strutture di rete specifiche)

  1. Laddove i Concessionari non sono
    in grado di raggiungere un accordo sui termini di accesso a specifici elementi
    di rete e alle strutture e/o servizi associati, la Commissione più imporre ai
    Concessionari, nell’ambito dell’esercizio dei suoi poteri nella procedura di
    risoluzione delle controversie definita nella Parte VI del presente Regolamento,
    obblighi di adempimento di richieste ragionevoli di accesso e di uso di
    specifici elementi di rete e strutture associate.

  2. Nell’esercizio dei poteri
    conferiti secondo la Parte VI del presente Regolamento, nell’imposizione
    dell’obbligo d’accesso stabilito dal comma 1 del presente articolo, la
    Commissione può richiedere agli operatori di adottare uno o più dei seguenti
    comportamenti: (I°) assegnare a terzi l’accesso a elementi e/o strutture di rete
    specificati, compreso l’accesso

dissociato al circuito locale;

(II°) non revocare l’accesso alle strutture già concesso;

(III°) fornire servizi specifici all’ingrosso perché
terzi li rivendano;

(IV°) assegnare accesso aperto a interfacce tecniche,
protocolli e altre tecnologie fondamentali,

indispensabili per l’interoperabilità di servizi o
servizi di rete virtuali;

(V°) fornire la co-localizzazione o altre forme di
condivisione delle strutture, compresi condotti, edifici o tralicci;

(VI°) fornire servizi specifici necessari per assicurare
l’interoperabilità di servizi “end-to-end” agli utenti, comprese strutture per
servizi di rete intelligente o roaming su reti mobili;

(VII°) fornire l’accesso a sistemi di supporto operativo
o sistemi di software simili, necessari per

garantire la leale concorrenza nella fornitura di
servizi; (VIII°) interconnettere reti o strutture di rete, comprese le strutture
connesse. Nell’adempimento del presente articolo, la Commissione può aggiungere
a tali obblighi condizioni relative all’equità e alla ragionevolezza.

3. Laddove la Commissione ritenga che la particolare
forma di accesso imposta dovrebbe essere fornita con orientazione al costo dei
prezzi, l’onere della prova che i prezzi in questione sono ricavati dai costi,
tenendo conto di un ammontare o di un utile sul capitale investito ragionevole,
spetta al Concessionario incaricato della fornitura dell’accesso.
Nell’imposizione dell’orientazione al costo dei prezzi, la Commissione dovrà
applicare un modello di costo incrementale medio su lungo periodo (LRAIC)
laddove sono disponibili dati accurati. In alternativa, la Commissione può
legittimamente affidarsi all’utilizzo di parametri per stabilire l’orientazione
al costo delle tariffe di un operatore ragionevolmente efficiente.

Art.18

(Co-localizzazione e
condivisione della struttura)

  1. I Concessionari fornitori di reti
    e/o servizi di comunicazioni elettroniche avranno il diritto di negoziare intese
    per l’uso e/o l’accesso alle loro strutture e installazioni da parte di
    qualsiasi altro Concessionario per la collocazione e/o la condivisione della
    struttura.

  2. A seguito di deferimento da
    qualsiasi Concessionario di una controversia in relazione all’accordo citato nel
    comma 1, il Concessionario ha facoltà di adottare misure per risolvere la
    controversia, secondo le disposizioni della Parte VI del presente Regolamento;
    in questo contesto, l’accordo in questione sarà considerato accordo di
    interconnessione.

Art.19

(Selezione del vettore
e preselezione del vettore)

1. Qualsiasi Concessionario fornitore di reti e/o servizi
di comunicazioni elettroniche interconnesso avrà facoltà di contrattare, con un
Concessionario fornitore di connessione e uso della rete telefonica pubblica
presso una sede fissa, la possibilità per i propri abbonati di accedere ai
servizi del Concessionario fornitore di servizi telefonici pubblicamente
disponibili: (I°) su base “call-by-call” con digitazione di codice di selezione
vettore;

(II°) mediante una pre-selezione dotata di funzione per
ignorare ogni scelta preselezionata su base “call-by-call”, digitando un codice
di selezione vettore.

2. La Commissione ha facoltà, a seguito di deferimento da
qualsiasi Concessionario che richiede tale accesso in relazione alle procedure
stabilite nella Parte VI del presente Regolamento, di garantire che la struttura
dei prezzi per l’accesso e l’interconnessione correlata alla fornitura delle
funzioni indicate nel comma 1 sia orientata al costo e che gli eventuali costi
diretti per gli abbonati non fungano da disincentivo per l’uso di tali funzioni.

Art.20

(Trasferibilità dei
numeri)

  1. A complemento dei vari obblighi
    di accesso e interconnessione citati nella presente Parte, la Commissione può
    richiedere, nell’esercizio dei poteri conferitogli dalla Parte VI del presente
    Regolamento, che all’interno degli archi di numerazione assegnati alla
    Repubblica di San Marino, un Concessionario fornitore di un servizio di
    telefonia pubblicamente disponibile, compreso il servizio mobile, garantisca che
    gli abbonati di tale servizio possano, su richiesta, conservare il proprio
    numero indipendentemente dall’impresa fornitrice del servizio: (I°) in caso di
    numeri geografici, presso una specifica ubicazione; (II°) in caso di numeri non
    geografici, in qualsiasi ubicazione. Gli obblighi prescritti dal presente comma
    si applicheranno al trasferimento di numeri tra reti fornitrici di servizi
    presso un’ubicazione fissa e reti mobili. Tale obbligo può essere esteso dalla
    Commissione fino a coprire il trasferimento di numeri tra reti fisse e mobili,
    al fine di favorire la convergenza tra servizi fissi e mobili, dopo un adeguato
    consulto pubblico convocato dalla Commissione sulla questione.

  2. La Commissione ha facoltà, in
    riferimento al comma 1 del presente articolo, di prendere misure aggiuntive per
    assicurare che la struttura dei prezzi di interconnessione correlata alla
    fornitura della trasferibilità del numero sia orientata al costo e che gli
    eventuali costi diretti per gli abbonati, se applicati, non fungano da
    disincentivo per l’utilizzo di tale funzione.

  3. A discrezione della Commissione,
    gli obblighi stabiliti dal comma 2 del presente articolo possono includere un
    requisito secondo il quale non vi saranno costi diretti per gli abbonati,
    applicati dal Concessionario interessato da tali obblighi, in relazione alla
    trasferibilità del numero.

  4. Qualora il diritto di
    trasferibilità dei numeri sia un diritto che venga a trovarsi in essere a
    beneficio dei singoli utenti finali, secondo gli scopi del presente Regolamento,
    la sua applicazione sarà delegata al Concessionario verso le cui reti e/o
    servizi gli abbonati in questione richiedono la trasferibilità del numero. Di
    conseguenza, la procedura di risoluzione delle controversie stabilita nella
    Parte VI del presente Regolamento può essere avviata da un Concessionario che
    agisca nel ruolo di agente per tale capacità e sarà soggetta ad altre esigenze
    della Parte VI per analogia.

PARTE VI RISOLUZIONE
DELLE CONTROVERSIE

Art.21

(Risoluzione delle
controversie tra Concessionari)

  1. Nel caso di controversia o
    controversie emerse tra Concessionari in connessione con obblighi derivanti dal
    presente Regolamento, la Commissione, fatte salve le disposizioni del presente
    articolo, su richiesta scritta di qualsiasi Concessionario, avvierà una
    procedura di risoluzione della controversia. Tale procedura può affrontare
    numerose questioni derivate dagli obblighi imposti dal presente Regolamento o
    può essere correlata a una serie di controversie in relazione agli obblighi
    imposti dal presente Regolamento, che la Commissione ha facoltà di considerare
    separatamente o nell’insieme nell’esercizio dei poteri conferitogli dalla
    presente Parte.

  2. Una procedura di risoluzione
    della controversia conforme alla presente Parte può essere avviata su richiesta
    di un Concessionario se è dimostrato che il Concessionario richiedente ha
    cercato una contrattazione in buona fede, nel rispetto dei diritti elencati nel
    presente Regolamento, ma non è

stato in grado di ottenere tali diritti dopo l’inizio
delle contrattazioni da parte del richiedente per un periodo di almeno due (2)
mesi dalla data in cui la contrattazione è stata avviata.

  1. Una procedura di risoluzione
    delle controversie avviata in conformità alla presente Parte sarà condotta dalla
    Commissione e da due esperti indipendenti (collettivamente definiti “Giuria di
    Risoluzione delle Controversie”), selezionati con i mezzi e le condizioni
    specificati nella Parte II, articolo 6, commi 2 e 4, del presente Regolamento.

  2. In seguito all’affidamento alla
    giurisdizione della risoluzione della controversia avviata in conformità alla
    presente Parte, la Giuria di Risoluzione delle Controversie dovrà, nel più breve
    tempo possibile, e solo in circostanze eccezionali per le quali la Commissione
    consideri opportuno estendere tale periodo, adottare una Decisione volta a
    risolvere la controversia entro due (2) mesi dalla data in cui la controversia
    gli è stata notificata per iscritto da uno dei Concessionari coinvolti nella
    controversia.

  3. La Decisione sarà adottata dalla
    Commissione e mirerà a garantire la conformità ai requisiti del presente
    Regolamento.

  4. Nella risoluzione di eventuali
    controversie avviate in conformità alla presente Parte, la Commissione dovrà
    attenersi con dovuto rispetto alle procedure standard internazionali
    (“parametri”) e alla procedura amministrativa della Commissione Europea,
    soprattutto in assenza di dati accurati sui costi che informino la Commissione
    dell’effettivo costo di fornitura di una particolare forma di accesso o
    interconnessione.

  5. La Commissione può decidere di
    non avviare l’indagine indicata in questo articolo se ritiene che le parti
    dispongano di sufficienti mezzi di risoluzione della controversia in modo
    tempestivo o se uno qualsiasi dei Concessionari ha avviato un procedimento
    legale in relazione alla controversia stessa.

  6. Se la Commissione decide di non
    avviare un’indagine in base al presente articolo, ne darà tempestiva
    comunicazione alle parti, corredando la Decisione delle motivazioni per cui è
    stata adottata.

  7. Il Concessionario a cui si
    applica una Decisione della Commissione in base alla presente Parte deve
    rispettare le disposizioni della Decisione applicabili.

  8. La Commissione notificherà a ogni
    parte interessata una Decisione corredata delle motivazioni e delle indicazioni
    per acquisire le copie o le informazioni riguardanti la Decisione stessa.

  9. Secondo i termini del comma 7 del
    presente articolo, la procedura stabilita nell’articolo non impedisce ad alcun
    Concessionario di avviare un’azione presso il Tribunale Unico, dinanzi alle
    sezioni investite della giurisdizione per dibattere la controversia in
    questione.

Art.22

(Risoluzione di
controversie transfrontaliere)

1. Nel caso di controversie transfrontaliere emerse in
relazione a diritti od obblighi derivanti dal presente Regolamento o da “acquis”
comunitario dell’Unione Europea, la Commissione mirerà a rispettare le procedure
fissate dall’Unione Europea, qualora le controversie rientranti nell’ambito del
presente Regolamento abbiano un carattere transfrontaliero.

Art.23

(Imprescrittibilità
della Decisione della risoluzione della controversia)

1. Una Decisione presa in conformità a questa Parte del
presente Regolamento non cadrà in prescrizione in caso di conversione in legge
della legislazione primaria in futuro e continuerà ad essere applicata, salvo:
(I°) ripetizione esplicita; (II°) incoerenza con una o più disposizioni delle
normative vigenti.

Art. 24

(Disposizione finale)

1. Sono fatti salvi tutti i rapporti sorti e tutti gli
atti emanati in vigenza del Decreto 15 Marzo 2006 n.70 decaduto per decorrenza
dei termini per la ratifica successivamente reiterato con
Decreto 6 giugno 2006 n.
81
anch’esso decaduto per decorrenza dei termini per la ratifica.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 18 ottobre 2006/1706
d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

Antonio Carattoni –
Roberto Giorgetti

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

Valeria Ciavatta

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