Tremonti ha emanato il decreto per gli appalti da Paesi black list. Italia Oggi, C. Bartelli

Tremonti ha emanato il decreto per gli appalti da Paesi black list. Italia Oggi, C. Bartelli

Italia Oggi

Antiriciclaggio,
gare trasparenti

Il decreto di attuazione della manovra estiva in coso di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale

Imprese in paesi black list con certificazione ad hoc

 

Cristina Bartelli


La stretta antiriciclaggio per la partecipazione alle gare
d’appalto di imprese residenti in paesi black list conquista la Gazzetta Ufficiale.
Ieri, il ministero dell’economia ha inviato infatti al Poligrafico la stesura
definitiva del provvedimento che dà attuazione alla disposizione contenuta
nella manovra estiva (articolo 37 dl 78/2010). Le imprese residenti nella lunga
lista dei paesi considerati non collaborativi dal punto di vista fiscale con
l’Italia avranno trenta giorni di tempo dalla pubblicazione del decreto per
adeguarsi alle nuove regole sulle procedure di partecipazione alle gare
d’appalto in Italia. Il fulcro della disposizione è ricevere, a fronte della
presentazione di una serie di documenti, una attestazione un via libera da
parte di via Venti Settembre alla partecipazione della gara. I soggetti che
dovranno dotarsi di questa certificazione, dalla durata di un anno, sono,
recita l’articolo 2 del dm, gli operatori economici aventi sede, residenza o
domicilio in paesi black list (dm 4 maggio 1999 e dm 21 novembre 2001). Sono 14
i dati che dovranno essere inviati al dipartimento del tesoro, direzione V. via
venti settembre, 97, 00187 a Roma in allegato ad una domanda su misura. I dati
riguardano prevalentemente informazioni sui bilanci e la compagine sociale. In
particolare dovranno essere rese note all’autorità italiana informazioni sull’atto
costitutivo e sugli eventuali provvedimenti di autorizzazione, le generalità
dell’imprenditore individuale, la ragione sociale la sede sociale e le
eventuali sedi secondarie, la sede amministrativa, le generalità di chi tiene
le scritture contabili, l’oggetto sociale, il capitale sociale sottoscritto e
versato, le generalità del legale rappresentante o dei rappresentanti delegati
della società, la generalità dei titolari delle quote di partecipazione
sociale, anche per il tramite di società controllanti; controllate e
fiduciarie, il sistema di amministrazione, le generalità degli amministratori e
il possesso dei requisiti di eleggibilità. conformemente alla normativa
italiana, generalità dei sindaci e dei soggetti esterni incaricati della
revisione contabile, eventualmente nominati, data di approvazione del bilancio.
Inoltre l’operatore dovrà informare il ministero per tutti quegli episodi che
si sono verificati negli ultimi cinque anni dalla data di presentazione
dell’istanza con riferimento alla denominazione all’oggetto sociale e alle
quote di partecipazione e agli organi di amministrazione della società. Nel
decreto si precisa inoltre che il diniego all’autorizzazione non impedisce la
presentazione della nuova istanza. Infine il ministero può effettuare controlli
a campione ed esercita la vigilanza per verificare che le condizioni continuino
ad esistere.

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