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Istituzione di un registro navale per unità da diporto |
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ARTICOLI 1-Definizioni 2-Autorità per la Navigazione Marittima 5-Rilascio licenza di navigazione 6-Dati riportati sulla licenza 9-Natanti senza obbligo di iscrizione 12-Unificazione comando imbarcazione e motore 13-Servizi svolti da passeggeri 14-Titoli abilitanti alla conduzione 16-Sanzioni 21Sanzioni per fatti pericolosi 22-Soccorso 23-Estensione del territorio sammarinese
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LEGGE 30 novembre 2004 n.164 |
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Titolo I Disposizioni generali Articolo 1
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime e interne. 2. È navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro. 3. Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate: a) "unità da diporto": ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto; b) "nave da diporto": ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo gli standard di cui all’ultimo comma del presente articolo; c) "imbarcazione da diporto": ogni unità con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, misurata secondo gli standard di cui all’ultimo comma del presente articolo; d) "natante da diporto": le unità individuate ai sensi dell’articolo 9 della presente legge. 4. Ai fini della disciplina della locazione e del noleggio di unità da diporto si intende: a) per locazione: il contratto con cui una delle parti si obbliga a fronte di un corrispettivo a far godere all’altra per un dato periodo di tempo l’unità da diporto. L’unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi; b) per noleggio di unità da diporto: il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra parte l’unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio. Le unità da diporto di cui al precedente comma, possedute da persone fisiche, società di persone, società di capitali, società fiduciarie o trust, possono essere utilizzate anche mediante contratti di locazione e di noleggio e per l’insegnamento della navigazione da diporto, nonché come unità di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo. 5. Con decreto reggenziale, sono emanate le norme relative all’omologazione e al collaudo delle unità da diporto, all’accertamento della potenza dei motori, all’uso degli stessi, al rilascio del relativo certificato nonché alla applicazione degli standard usati nella misurazione degli scafi.
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