Verbale Udienza

Verbale Udienza

Verbale dell’udienza orale del 7 luglio 2004
 
REPUBBLICA DI SAN MARINO COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME
UDIENZA PUBBLICA
DEL 7 LUGLIO 2004
PER L’AMMISSIBILITÀ DI N.3 REFERENDUM PROPOSITIVI PRESENTATATI IL 24 MARZO 2004
Ore 14,30 Presenti: Prof. Giorgio Lombardi (Presidente) – Prof. Augusto Barbera (membro effettivo) – Prof Giuseppe Ugo Rescigno (membro supplente) – Prof. Carlo Bottari (membro supplente)
                               Cancelliere (Avv. Giovanna Crescentini)
                               Sono altresì presenti i legali rappresentanti dei Comitati Promotori Sig.ri Augusto Michelotti e Marino Cecchetti, nonché l’Avv. Antonio Masiello quale legale per tutti e tre i referendum.
 
II Presidente Lombardi in apertura dell’udienza spiega che il Collegio, per la trattazione delle questioni odierna, è composto da lui stesso, dal Prof. Augusto Barbera e dal Prof. Giuseppe Ugo Rescigno in sostituzione del Prof. Angelo Piazza. Precisa che è altresì presente il Prof. Carlo Bottari in previsione di una eventuale futura assenza di un membro del Collegio come sopra costituito.
Ricorda che i tre Referendum propositivi sono stati presentati il 24 marzo 2004. L’udienza odierna è stata convocata con decreto dello stesso Presidente in data 23 giugno.
Il primo referendum propositivo recita: “Volete voi che le convenzioni di cui all ‘art. 45 della legge 1995 n.87 Testo Unico delle leggi Urbanistiche e edilizie debbano essere ratfflcate per la loro esecutività dal Consiglio Grande e Generale con voto fccvorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti? ” Il legale rappresentante del Comitato promotore è il Sig. Augusto Michelotti; il relatore d’udienza è il Prof. Augusto Barbera.
Il secondo referendum propositivo recita: “Volete voi che i trasferimenti a qualsiasi titolo di beni immobili di proprietà dello Stato vengano autorizzati in ultima istanza dal Consiglio Grande e Generale con il voto fàvorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti? ” Il legale rappresentante del Comitato Promotore è sempre il Sig. Augusto Michelotti; il relatore d’udienza è il Prof. Augusto Barbera.
Il terzo referendum propositivo recita: Volete voi che gli immobili siti nel territorio della Repubblica possano essere intestati solamente a persone fisiche eccezione fatta per:
1) gli immobili intestati alla Ecc, ma Camera;
2) gli immobili intestati ti Enti senza finalità di lucro il cui utili di esercizio e patrimonio in caso di scioglimento per Statuto siano interamente destinati a istituzioni opere ed interventi di beneficenza all’interno della Comunità sammarinese;
3) gli immobili adibiti a sede di attività produttiva di servizio, commerciali , artigianali e industriali esercitati in forma societari e strettamente necessari e direttamente sIrumentali al relativo oggetto sociale?”. Il legale rappresentante del Comitato Promotore è il Sig. Marino Cecchetti; il relatore d’udienza è il Prof. Giuseppe Ugo Rescigno.
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Il Prof. Barbera, quale relatore d’udienza, in merito al primo referendum – dopo averne ricordato il testo – riferisce che il Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie, all’art.45, prevede una attività di convenzionamento dello Stato per l’attuazione di strumenti urbanistici. L’attività di convezionamento è preceduta da una istruttoria complessa che non sta ad indicare. L’attività di convenzionamento è di competenza, in base al primo comma dell’art.45, del Congresso di Stato; i proponenti intendono invece trasferirne la ratifica, per l’esecutività, al Consiglio Grande e Generale con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
 
Il Prof. Rescigno, quale relatore d’udienza del terzo referendum, ricorda qual è l’oggetto del quesito. Spiega che l’obiettivo che persegue il referendum è quello di stabilire il principio che solo le persone fisiche possano essere proprietari di immobili situati nel territorio della Repubblica; le eccezioni elencate sono tassative. Ovviamente la strumentazione tecnica necessaria per dare una concreta operatività a questi principi riguarderà la fase successiva al referendum.
 
II Prof. Barbera, quale relatore d’udienza del secondo referendum,dopo averne riletto il quesito, spiega che le finalità – a detta dei promotori – sono le medesime del primo dei quesiti e cioè coinvolgere, al di là della maggioranza del Consiglio Grande e Generale, anche una parte della opposizione o comunque allargare il quorum fino a raggiungere i due terzi dei componenti per quanto riguarda le deliberazioni in merito al trasferimento di beni immobili di proprietà dello Stato a privati.
 
II Presidente Lombardi dà atto che non si sono costituiti comitati contrari e quindi dà la parola ai legali rappresentanti dei comitati promotori dei tre referendum e all’avvocato Masiello che interviene per tutti e tre i comitati.
 
Augusto Michelotti, legale rappresentante del primo e del secondo referendum propositivo, spiega che, anche se la tematica è abbastanza simile per i due referendum, per questioni di chiarezza si è pensato di presentarne due, per non accumulare temi diversi.
Considerato l’uso che si è fatto del territorio, particolarmente negli ultimi 15 anni, precisa che alcuni cittadini hanno pensato di individuare un sistema per impedire che questo utilizzo possa continuare a perpetrarsi facilmente. Il territorio dello Stato è un bene di tutti i cittadini, compresi anche i rappresentanti politici delle forze di opposizione e di tutti i rappresentanti di associazioni che cercano comunque di difendere il patrimonio dello Stato. Negli anni 70 – 80, e anche precedentemente, si aveva una gestione dello Stato molto più ponderata e corretta; gli allora amministratori della Cosa Pubblica si comportavano osservando la regola del buon padre di famiglia; questa correttezza è stata invece gravemente superata negli ultimi anni in cui sono successe alcune cose che hanno fatto gridare allo scandalo. Sono state fatte diverse proteste; ci si è accorti che il sistema parlamentare così come congegnato permette alla sola maggioranza semplice – che può essere anche di 16 Consiglieri, dato che una seduta consiliare è valida con 30 Consiglieri – di vendere una consistente parte del territorio o di permutarla a condizioni sfavorevoli per lo Stato. Questo non lo si ritiene giusto, mentre giusto sarebbe che tali alienazioni e permute venissero discusse in maniera approfondita all’interno del Consiglio Grande e Generale e che le decisioni da al riguardo fossero ponderate e convenienti per lo Stato. Le due richieste referendarie di sottoporre
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le decisioni in materia di alienazioni e permute e le ratifiche degli atti di convenzionamento al voto favorevole dei due terzi del Consiglio Grande e Generale porterebbero senz’altro ad un livello di riflessione molto più approfondita e comunque ad una decisione ponderata e seria.
A titolo di esempio cita un caso recente e cioè la convenzione per la costruzione di una casa di riposo a Galazzano, in cui il terreno di proprietà dello Stato è stato venduto per € 150,00 al metro quadro, quando invece i prezzi di mercato in quella zona si aggirano intorno ai 500 600 curo. Cita anche la convenzione che lo Stato ha stipulato con la Ditta Colombini di Rovereta in cui alcuni piccoli appezzamenti di terreno, per complessivi 1500, valutati a 520 curo al metro quadro sono stati dati dallo Stato ceduti alla Ditta Colombini in permuta con una porzione di terreno agricolo del valore di 50 curo al metro quadro. Queste situazioni fanno emergere come ogni operazione immobiliare sia sempre sfavorevole per lo Stato.
Sostiene che se questi referendum verranno dichiarati ammissibili, verranno celebrati e saranno accolti, finalmente si avrà una normativa che indurrà il Consiglio Grande e Generale a prendere decisioni serie, ponderate e ampiamente condivise sul patrimonio dello Stato.
 
Marino Cecchetti, legale rappresentante del comitato promotore del terzo referendum riferisce in merito.
Precisa che nella relazione si è già detto dello scopo del referendum, e cioè tentare di riportare, nell’interesse pubblico, un po’ di ordine, di trasparenza, di equità fiscale nel settore immobiliare. Aggiunge che questa iniziativa non è estemporanea, né isolata: da anni un gruppo di persone va sostenendo che occorre mettere mano all’intestazione delle proprietà immobiliari a San ,larino. Ricorda che nel 1997 lui ed altri cittadini hanno presentato al riguardo una istanza d’Arengo, poi respinta, ripresentata nel 2002 e nuovamente respinta. Nell’una e nell’altra occasione i Consiglieri della maggioranza pro-tempore hanno respinto tale istanza senza motivazione, mentre i Consiglieri della minoranza pro-tempore l’hanno sostenuta con dovizia di argomentazioni economiche, politiche, giuridiche. Tutti questi interventi, in vista di questo referendum, sono stati resi pubblici attraverso Internet perché tutti ne potessero avere conoscenza. Ritiene che significativi, per ampiezza e articolazione delle argomentazioni, siano stati al riguardo gli interventi del Prof. Cristoforo 13uscarini – Direttore dell’Archivio di Stato e autore di numerose pubblicazioni di storia sammarinese e di diritto -, dell’avv. Antonella Mularoni – ora Giudice presso la Corte Europea dei diritti dlel’Uomo, del Prof. Bindi – docente di Storia e Filosofia presso il liceo classico, esperto di storia sammarinese, presente in Consiglio dal 1964 e ancora oggi membro del Consiglio. Gli interventi sono stati tanti, circa una trentina, in entrambe le occasioni, perché è tanto l’interesse in questa materia, perché San Marino è, sì, uno Stato ma ha le dimensioni di una piccola comunità e come in tutte le piccole comunità si è prestata sempre molta attenzione all’assetto delle proprietà vigilando soprattutto verso l’esterno, ma ponendo attenzione anche all’interno al fine di impedire concentrazioni della proprietà. Ciò ha dato sempre ottimi risultati. A San Marino in passato non hanno mai vinto i poteri forti, né la nobiltà, né la Chiesa. Quest’ultima, nei territori limitrofi alla nostra Repubblica è arrivata a possedere sino al 40% del patrimonio immobiliare, a San Marino non è mai andata oltre al 17% proprio per questa vigilanza.
Fa presente che nel 1701 viene eletto papa Clemente, che è, sì, un Albani di Urbino ma è anche un quasi sammarinese perché sia il nonno che il padre erano stati aggregati alla cittadinanza sammarinese. Da tutti i luoghi del circondario si mandano delegazioni per chiedere favori, per strappare il massimo di esenzioni. tributi, benefici ecc. San Marino cosa chiede? Chiede che il papa
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autorizzi di fare pagare le tasse agli ecclesiastici alla pari dei secolari, perché così quelli non avessero nessun vantaggio di espandersi in territorio potendo comprare con i loro soldi beni fuori della Repubblica dove invece valevano i soliti privilegi.
Questa attenzione è durata fino a qualche decennio fa. In uno studio pubblicato dal Prof. Anselmi, esperto di catasti marchigiani, recentemente scomparso, è riportato che a San Marino per secoli il rapporto fra proprietari e abitanti era di uno a quattro. Sino a qualche decennio fa c’era una regola in base alla quale potevano intestarsi beni immobili in Repubblica solo cittadini o residenti e i proprietari figuravano a catasto con nome e cognome. Poi è invalso l’uso di intestare i beni immobili anche alle Società: sino a quando queste sono state in numero esiguo e sono state concesse solo per condizioni particolari, industriali soprattutto, perché creavano offerta di lavoro, il sistema ha retto. Poi le società sono state sempre più numerose; praticamente oggi chiunque può arrivare a San Marino e disporre di una Società – o comprandola o creandola ex novo – e, disponendo di una società, può acquisire beni immobili in territorio senza alcun filtro. Il fenomeno si è poi aggravato ulteriormente perché si è esteso al settore immobiliare l’anonimato societario.
Non solo. Verso la metà degli anni 90, gran parte dei capitali che erano dediti ai traffici delle merci attorno a San Marino, quando quei traffici sono stati stoppati, sono confluiti nel settore immobiliare Attualmente se si guardano i permessi di edificazione concessi dalla Commissione Urbanistica, si osserva che almeno un terzo degli stessi sono concessi a società oltre la metà dei volumi edificatori. La situazione inoltre è stata aggravata da altri benefici: ad esempio qualcuno può anche non allibrare a catasto. Nell’ultima finanziaria infatti si è detto che l’allibramento può essere sostituito anche da una dichiarazione sostitutiva. Nel settore immobiliare quindi regna il caos. Un settore, questo, che è divenuto di primaria importanza nella nostra Repubblica ed è la prova più vistosa del degrado della politica in questo Paese.
Si dice che la nostra sopravvivenza come Stato derivi da un Santo, ma anche il nostro Santo, come tutti i Santi, ha bisogno di uomini per realizzare il suo miracolo: crede che il miracolo più importante che abbia fatto il Santo Marino qui, sia stato quello di assicurare alla guida del Paese uomini di qualità, ininterrottamente almeno dal 1228, quando il Paese si è aperto all’esterno con il mercato di Borgo. Altrimenti, così piccoli, saremmo stati subito travolti dai pericoli sempre incombenti come in ogni altro luogo. Sono stati proprio questi pericoli esterni e le difficoltà interne – che pure non sono mai mancate – a selezionare lungo i secoli la nostra classe dirigente, fino a darle le qualità necessarie per vincere la sfida dei tempi, per vincere i pericoli esterni e interni. Verso la metà degli anni 70, a seguito degli accordi italo-sammarinesi sull’IVA, è incominciato a piovere danaro; governare San Marino diventa facile: è sicuro all’esterno, perché ormai presente sulla scena internazionale; il cassetto è pieno e le punte di eccellenze scompaiono, diventano un ingombro, un prodotto residuale; nel Governo prevale la mediocrità e peggio. Si sa che da sempre, in tutti gli Stati, attorno ai poteri pubblici si aggirano cordate politico-affaristiche che sfruttano ogni occasione di tornaconto: ebbene a San Marino, dopo gli anni 70, quelle cordate hanno trovato le condizioni per crescere più che altrove e assai più che in passato, fino a determinare le scelte dei politici. Basti pensare allo sfruttamento della sovranità, con la cosiddetta industria delle fatture, protetta dai politici sino a modificare il codice penale, sino a depenalizzare certi reati, come il falso in bilancio, se fatto con intenzione di evadere il fisco di altri Stati. La conseguenza in questo ultimo caso è stato il blocco ai confini messo in atto dalla Guardia di Finanza e la costrizione di assumere impegni internazionali che ancora portiamo sulle spalle. Ma le cordate-politico affaristiche non si sono arrestate. Stoppate all’esterno si sono buttate all’interno, si sono messe a sfruttare la sovranità
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“a presa diretta”, costruendo immobili su immobili, da vendere a chiunque fosse disposto a pagarli con il sovrapprezzo della sovranità pur di mettere piede qui. Come tentare di arginare questa degenerazione della politica e dei partiti? Rispetto ad altri Stati a San Marino l’alveo dei partiti è istituzionalmente meno definito e gli stessi possono “straripare” facilmente, perché mancano gli argini istituzionali come in altri Stati.
Però è andato emergendo un istituto particolare che è proprio l’istituto referendario. Precisa che insieme ad altri cittadini ha riposto una grande fiducia nell’istituto referendario per cominciare a risolvere i problemi del Paese.
All’inizio del `900 Pietro Franciosi era riuscito a portare a San Marino la democrazia rappresentativa, non sulla base dei principi delle rivoluzioni borghesi ma come revolutio, come ritorno alla democrazia delle origini, a quella dell’età comunale e pensava che quella revolutio – come l’ha chiamata Bobbio – si potesse completare con l’istituzione del referendum alla maniera della Svizzera. Questo all’inizio del 900. Il referendum arriva tardi a San Marino, arriva soltanto nell’ultimo quarto del `900, però arriva “alto” perché dice il Prof Astuti nel 1972: “In un piccolo Stato come San Marino è un’efficace forma di partecipazione diretta del popolo, idonea a contestare eventuali tendenze conservatrici o innovatrici del Consiglio Grande e Generale non rispondenti alle genuine aspirazioni dei cittadini”. Questo si può fare con il referendum.
Non solo: per impedire che vengano frapposti ostacoli pretestuosi alla celebrazione del referendum, nel 1994 la legge referendaria, che è ancora in vigore, stabilisce che dal giudizio di ammissibilità del referendum “è esclusa ogni valutazione che attenga al complesso normativo risultante a seguito dell’eventuale accoglimento della proposta referendaria”. Ritiene che tale principio sia stato richiamato correttamente dal Collegio Garante nella sentenza emessa il 14 giugno 2004.
Cita poi un passo di una recente pubblicazione del Prof. Guido Guidi, Giudice v Amministrativo di I° Grado, dove si afferma che il Parlamento e il Corpo Elettorale a San Marino ormai vengono a collocarsi su piani sostanzialmente paritari senza preordinate subordinazioni statuite per scelta costituzionale.
In questo contesto politico, istituzionale, culturale il Comitato che egli rappresenta ha promosso questo referendum, ne ha avviato 1’iter, movendosi ovviamente nel rigoroso rispetto, formale e sostanziale, delle norme scritte vigenti e in particolare della Legge 101/1994.
La materia di cui tratta il referendum non è di quelle escluse sotto la lettera a) dell’art.3 della Legge 101/94. Infatti non concerne la soppressione di organi, organismi e poteri fondamentali. Non concerne leggi o atti aventi forza di legge con contenuto specifico in materia di tasse, imposte, tributi, di bilancio. Non concerne la ratifica di convenzioni e trattati internazionali.
II quesito non ha per oggetto diritti e principi fondamentali dell’ordinamento sammarinese, che ancora figurano sotto la lettera a) del suddetto art.3; non contempla limitazioni dell’esercizio del diritto di voto, del diritto al lavoro, della libera circolazione e stabilimento delle persone, in generale violazioni e limitazioni dei diritti dell’uomo, come indicato al secondo comma dell’art.22 della summenzionata legge; inoltre non mira ad introdurre norme in contrasto con i principi generali dell’ordinamento sammarinese di cui alla Legge 8 luglio 1974 n.59, cioè la Carta dei Diritti.
AL riguardo evidenzia che il I° comma dell’art.10 della Carta dei Diritti sancisce che la proprietà e l’iniziativa economica privata sono garantite e che la legge ne prescrive i limiti a tutela dell’interesse pubblico. II quesito referendario parla, sì, di proprietà, ma si limita a proporre una norma regolatrice della sola intestazione delle proprietà e delle sole proprietà immobiliari, allo
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scopo di meglio tutelare l’interesse pubblico: una norma alla pari – nel nostro ordinamento – alle tante norme ordinarie che già regolano la proprietà nell’interesse pubblico
Sottolinea, poi, che la formulazione del quesito pare essere esatta, chiara ed inequivocabile, al fine di consentire un pieno e consapevole libero esercizio di sovranità come richiesto alla lettera b) dell’art.4 della legge summenzionata.
Prosegue sottolineando ancora che il quesito – a suo avviso – indica distintamente ed in forma univoca i principi e i criteri sui quali è chiamato ad esprimersi il corpo elettorale.
Fa presente inoltre che le firme degli elettori sottoscrittori sono state raccolte tra il 24 marzo 2004 e il 18 giugno 2004, e quindi entro i 90 giorni previsti; sono state raccolte davanti a un Notaio; sono in numero superiore a quello stabilito dalla legge; sono state registrate dall’Ufficio Registro e depositate nei termini.
In conclusione il quesito non concerne una materia esclusa dalla legge, non ha per oggetto diritti e principi fondamentali dell’ordinamento, è espresso chiaramente, è stato sottoscritto da elettori nel numero, con le modalità e nei termini temporali previsti dalla legge. Ritiene quindi che le condizioni per la sua ammissibilità siano soddisfatte, che la questione sollevata non sia pregiudizievole nemmeno per l’istituto referendario in sé, che la norma che si intende introdurre si prospetti efficace nel difendere l’interesse pubblico come hanno ben argomentato autorevoli esponenti della cultura sammarinese, del diritto, della politica, in specifici interventi anche nella sede più alta che è quella del Consiglio Grande e Generale.
Infine fa una precisazione sulla formulazione delle eccezioni 2) e 3), effettivamente lunghe, ridondanti, forse prolisse. In merito alla eccezione 2), spiega che sarebbe probabilmente bastato scrivere “enti morali”. Il fatto è che il Consiglio dei XII si sta comportando in modo tale per cui non si capisce piìz che cosa si intenda per ente morale. E’ andato riconoscendo quale ente morale anche enti- che morali paiono non essere. In questo modo si è trovata la scappatoia per occultare capitali immobiliari anche grossissimi, creando sistemi tipo trust “caserecci”: ecco perché quella formulazione così lunga era d’obbligo. Sulla eccezione 3) fa notare che forse sarebbe bastato scrivere “beni immobili strumentali”: il fatto è che non si capisce più cosa si intende per bene strumentale. A San Marino, nel caso delle aziende, un bene strumentale paga di imposta monofase molto meno di quanto paghino i singoli cittadini. Si è finito a volte per considerare bene strumentale non solo il computer, i mobili dell’ufficio, della azienda ecc., ma anche la vasca da bagno del proprietario e non solo l’automobile Smart con la scritta aziendale ma anche le Mercedes da 100.000,00 Euro. Ecco perché si è dovuto scrivere in quel modo.
Ringrazia il Collegio per l’attenzione e la comprensione con cui sono state ascoltate le superiori  considerazioni, considerazioni – egli dichiara – messe assieme da un non addetto ai lavori, da un semplice cittadino costretto dalle circostanze ad assumere un impegno pubblico che non gli è nemmeno congeniale.
 
L’Avv. Masiello, in merito a tutti i tre referendum in oggetto, precisa che le linee direttive ed i criteri infomatori di tutti i quesiti referendari sono stati illustrati ed esposti dai rappresentanti legali che lo hanno preceduto e pertanto si astiene dall’argomentare in proposito.
Ritiene che risultino soddisfatte pienamente le condizioni di ricevibilità dei referendum di cui al primo comma dell’art. 22 della Legge n.101/94 sia quelle di ammissibilità previste dalla legge medesima e sottoposte ora al vaglio e al giudizio del Collegio Garante. Quanto alle prime non può che rilevarsi la sussistenza e il rispetto delle regole procedurali e delle prescrizioni formali di cui
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agli articoli 22, primo comma, in combinato disposto con 1’art.3, primo comma, e agli articoli seguenti richiamati dall’art.23 della medesima legge. Quanto poi alle condizioni di ammissibilità ne reputa la piena sussistenza in quanto, come già esposto dal Prof. Cecchetti, in primo luogo non hanno per oggetto le materie di cui alla lettera a) primo comma dell’art.3 e soddisfano pienamente le condizioni previste dalla lettera b) primo comma del medesimo articolo; in secondo luogo non limitano in alcun modo l’esercizio dei diritti né violano i diritti medesimi richiamati dal secondo comma dell’art.22; in terzo luogo i principi e i criteri direttivi sui quali è chiamato ad esprimersi il corpo elettorale non conducono all’introduzione di norme in contrasto con la Dichiarazione dei Diritti. Quarto ed ultimo aspetto, i quesiti si conformano alle condizioni richieste al quarto comma del suddetto articolo.
Alla luce pertanto delle relazioni che sono state presentate e delle ragioni che sono state dedotte in data odierna, rappresentate e illustrate dai rappresentanti legali dei rispettivi comitati promotori e dal sottoscritto, verificato l’adempimento delle formalità richieste, conclude richiedendo al Collegio Garante una dichiarazione di piena ammissibilità di tutti i referendum proposti.
Terminati gli interventi, alle ore 16 circa il Presidente Lombardi dichiara tolta l’udienza.
 
Firmato
G. Lombardi
G. Crescentini Cancelliere
 
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