Chiusura temporanea di strade e aree pubbliche

Chiusura temporanea di strade e aree pubbliche

SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI
E LA PROTEZIONE CIVILE

COMUNICATO STAMPA

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni e la Protezione Civile informa che è entrato in vigore il Regolamento 6 Agosto 2010 n.7 “Regolamento per le ordinanze di chiusura temporanea di strade e aree pubbliche”.

Il testo, alla cui stesura hanno contribuito le Forze dell’Ordine e le Segreterie di Stato direttamente interessate, prevede modifiche alla disciplina precedente, tra cui alcune relative alla richiesta di ordinanza e agli adempimenti a carico degli organizzatori richiedenti.

Nel comunicare che il Regolamento è scaricabile dal sito internet www.consigliograndeegenerale.sm al link “Archivio leggi”, la Segreteria di Stato ha preparato un vademecum che si allega al presente comunicato.

San Marino, 16 agosto 2010/1709 d.F.R.

VADEMECUM PER LE RICHIESTE DI ORDINANZA DI CHIUSURA
ALLA VIABILITA’ DI STRADE, PIAZZE ED AREE PUBBLICHE

Quando va presentata la richiesta?

Almeno 30 gg prima dello svolgimento delle manifestazioni, e non prima di un anno rispetto alla data di inizio occupazione

A chi va inoltrata la richiesta?

Non è cambiato nulla: la richiesta va inoltrata, come in precedenza, al Comando di Polizia Civile e alla Segreteria di Stato per gli Affari Interni (per conoscenza ai Comandi della Gendarmeria e della Guardia di Rocca e ai Capitani di Castello competenti).

Cosa deve contenere la richiesta?

– Indicazioni esatte sugli spazi da occupare

– Data e fasce orarie di chiusura

– Eventuali attrezzature necessarie

– Recapiti del referente a cui rivolgersi per chiarimenti e delucidazioni

Durata massima della chiusura: non superiore a 8 giorni consecutivi
Eventuali deroghe solo in caso di chiusura per l’esecuzione di lavori.

Chi rilascia il nulla osta?

Il Comando di Polizia Civile, compiute le necessarie verifiche e dopo essersi relazionato con il Comando della Gendarmeria ed il Coordinatore del Dipartimento di Polizia.

Viene in seguito trasmesso alla Segreteria di Stato per gli Affari Interni insieme alle eventuali prescrizioni.

Chi emette l’ordinanza?

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni, dopo la predisposizione da parte della Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato.

Viene emessa non prima di 2 mesi dalla data dell’occupazione.

Obblighi degli organizzatori che fanno richiesta di ordinanza:

– Stampa dell’ordinanza per darne appropriata pubblicità

– Affissione della stessa almeno 48 ore prima dell’inizio della chiusura

– Richiesta scritta all’AASP per eventuali interventi di competenza

E se si svolge una manifestazione particolarmente disagevole per i residenti (come in caso di rally o gare ciclistiche)?

Gli organizzatori, oltre agli obblighi di cui sopra, devono avvisare almeno 5 giorni lavorativi prima i residenti della zona interessata con apposita comunicazione scritta contenente tutte le informazioni utili, fra cui il recapito del referente.

Aree verdi:

Se l’occupazione di aree verdi prevede anche la chiusura al traffico veicolare, si applica quanto sopra. In tal caso, oltre al nulla osta della Polizia Civile, serve anche l’autorizzazione che l’UGRAA deve inviare al Comando medesimo.

Non serve l’ordinanza:

– In caso di lavori ove sia presente il senso unico alternato fatti salvi tutti gli adempimenti nei confronti dell’AASP per l’esecuzione dei lavori

– Per riservare posti auto nei parcheggi pubblici, di competenza del G.A.P.S.

A partire da quando si applica il nuovo regolamento?

Il nuovo Regolamento è già in vigore: alle richieste pervenute prima dell’entrata in vigore si applica il precedente regolamento, ma gli adempimenti successivi all’ordinanza sono regolati dalla nuova normativa.

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