Legge sulle società, Informazione di San Marino: “Si rischia corto circuito sulla trasparenza”

Legge sulle società, Informazione di San Marino: “Si rischia corto circuito sulla trasparenza”

La nuova legge sulle società “abroga tutte le leggi in contrasto” da chiarire che fine faranno quelle che prevedono pubblicità degli assetti proprietari.

ANTONIO FABBRI – Non è che si possa pretendere, a San Marino come ovunque, di scrivere delle cose, in particolare nelle leggi, pensando poi che nessuno le legga. E allora, il segretario Fabio Righi potrà pure raccontare quello che vuole, ma nella normativa che presenterà in Consiglio per la seconda lettura ci sono esattamente le difficoltà, e le relative forti perplessità, che sono state riportate su queste pagine sabato scorso. Su queste la Segreteria industria ha replicato il giorno successivo, rigettando la definizione di “anonimato mascherato”, ma magari preferendo parlare, come fatto dal Segretario qualche giorno prima, di “riservatezza lato business che diventi una leva economica particolarmente interessante garantita dallo Stato”. 

Vabbè. Comunque poco importa se nessuno in maggioranza e opposizione se ne sia accorto finora. Importa ancor meno che ci sia un relatore unico, che è semmai spesso sintomo di compromesso politico più che di linearità tecnica del provvedimento. Ciò che importa, invece, è che di elementi di criticità ce ne sono parecchi. Ora, nella sua replica la Segreteria all’Industria tira fuori che questa nuova chiamiamola “riservatezza” dei soci delle società, che possono pretendere di non essere resi pubblicamente in base alla nuova legge, sarebbe mutuata dalla normativa sulla privacy del 2018. Quindi si vuol dare ad intendere che verrà “confermata e rafforzata la trasparenza” e che “verrà di fatto solamente limitato l’accesso ad alcuni dati da parte di soggetti privati, come del resto già previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali” e richiama pure le linee europee, dove però i soci delle società sono pubblici. Le società non hanno una privacy, insomma. E’ dunque una argomentazione che proprio non convince. Tanto più che nel testo che viene proposto, la normativa del 2018 sul trattamento dei dati personali – ammesso che le partecipazioni societarie rientrino nel novero di questi – non viene proprio mai richiamata, come si è usi fare quando una normativa è posta alla base della redazione di un’altra legge.

Vengono invece richiamate le norme che prevedono ad oggi la trasparenza sulle società e sui relativi registri, e cioè la legge 47 del 2006, quella cioè sulle società, e la legge 73 del 2014, ovvero quella sul notariato, che all’articolo 38, che verrà modificato, prevede appunto, che “il notaio deve consentire a chiunque ne faccia richiesta, l’ispezione e la lettura degli atti pubblici da lui ricevuti e presso di lui depositati e rilasciare copie, estratti e attestati tanto degli atti stessi quanto dei repertori”.

Con la nuova legge non sarà più così, poiché il notaio, per gli atti pubblici inerenti le società, “ne consente l’ispezione e la lettura e ne rilascia copia alle sole parti. Inoltre il notaio, a richiesta della parte, rilascia copia autentica di tali atti pubblici con l’omissione dei dati che la parte stessa intende tenere riservati”. Risulta evidente, allora, che non si tratti di questione di privacy.

Ma non finisce qui. La legge in discussione nel prossimo Consiglio potrebbe generare un corto circuito con le norme sulla trasparenza già in vigore. Infatti all’articolo 26 della normativa che arriva in seconda lettura si parla di “abrogazioni” e, nel suo unico comma, si dice lapidariamente: “Sono abrogati il Decreto-Legge 29 marzo 2020 n. 56 e ogni altra norma in contrasto”.

Il Decreto citato è quello che riguarda le riunioni degli organi sociali in teleconferenza. Ma la seconda parte è lapidaria e riguarda “ogni altra norma”, che sia in contrasto con il nuovo provvedimento.

Allora, un paio di esempi. Il primo nell’ambito dell’editoria. La legge 211 del 2014 e modifiche seguenti – ma anche nella versione già presentata in prima lettura della legge in materia – prevede che le società editoriali, ai fini di trasparenza, debbano comunicare all’Autorità Garante “i dati relativi al nominativo di coloro che, persone fisiche e giuridiche, hanno partecipazioni nell’impresa editrice”, questo ai fini della pubblicazione nell’apposito sito consultabile da chiunque. Questa norma risulta in contrasto con il nuovo principio posto dalla “legge Righi”, che prevede che, qualora un socio non voglia rendere pubblica la sua partecipazione societaria, possa pretendere che rimanga segreta, e così sarà.

Ora, poiché questa nuova norma è in contrasto con la legge sull’editoria e nella parte in cui dispone la trasparenza delle società editoriali, quest’ultima sarebbe abrogata, rientrando in quel “ogni altra norma in contrasto”.

Altro esempio riguarda la pubblicità della composizione delle compagini societarie delle banche e dei soggetti autorizzati da Banca Centrale. Ormai da tempo le societarie bancarie vengono pubblicate e sono consultabili da chiunque sul sito di Bcsm. Più recentemente sono pubblicati anche i nomi dei soci con percentuale proprietaria superiore al 2% e, più di recente ancora, i beneficiari effettivi qualora uno dei soci proprietari sia una persona giuridica. Pubblicazioni previste dalle norme di settore e dai regolamenti ad hoc (n. 2006-01). Ora, poiché la nuova normativa abroga “ogni altra norma in contrasto”, le composizioni societarie delle banche, qualora un socio voglia rimanere “riservato”, non potranno più essere conosciute da tutti consultando il sito di Bcsm? Si potrà obiettare che sono leggi speciali, ma ciò non toglie che rientrino nel novero di “ogni altra norma in contrasto”.

Ci sarà da discutere, probabilmente, anche su questo.

 

Articolo tratto da L’informazione di San Marino pubblicato integralmente dopo le 23

 

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