Ne Bis in idem internazionale, l’Italia non riconosce le sentenze di San Marino: “È fuori dall’Ue”

Ne Bis in idem internazionale, l’Italia non riconosce le sentenze di San Marino: “È fuori dall’Ue”

Mentre il Titano ferma i suoi processi se già giudicati o anche iniziati oltre confine, non così l’autorità giudiziaria italiana per le pronunce del tribunale sammarinese

ANTONIO FABBRI –  Ne bis in idem internazionale, San Marino riconosce le sentenze, le pronunce, e anche i procedimenti in fase istruttoria in essere davanti all’autorità giudiziaria italiana; l’Italia non riconosce, invece, le sentenze sammarinesi ai fini dell’applicazione dello stesso principio. Lo stabilisce in maniera esplicita una recente sentenza della Corte di Cassazione, la 12480 del 2023.

Di che cosa si tratta? Il ne bis in idem è il principio giuridico secondo il quale una persona non può essere giudicata due volte per i medesimi fatti. Se questo all’interno di uno stesso stato è, o meglio dovrebbe essere, pacifico, diventa meno certo in ambito internazionale. Se cioè una persona è stata già giudicata in uno Stato per dei fatti e per i medesimi deve rispondere una seconda volta in un altro stato, viene invocato il principio del ne bis in idem internazionale. Questo principio, tuttavia, non è ritenuto sempre applicabile, poiché sono necessari accordi internazionali.

Nei rapporti tra San Marino e Italia, nello specifico, può di frequente accadere che, ad esempio, per reati commessi a cavallo tra i due stati e relativi agli stessi fatti, le medesime persone possano finire sotto processo davanti all’autorità giudiziaria dell’uno e dell’altro stato. E’ in questo caso che si pone la questione del ne bis in idem internazionale.

La linea di San Marino Fino a poco tempo fa la linea di San Marino era quella di non riconoscere il ne bis in idem internazionale quanto alle pronunce già avvenute in altri stati, in particolare in Italia, o ai procedimenti già aperti oltre confine che fossero pendenti anche sul Titano. Questo perché non vi sono accordi internazionali reciprocamente ratificati che sanciscano l’applicazione di tale principio.

La sentenza spartiacque, che ha modificato l’orientamento giurisprudenziale sammarinese precedente, è stata quella del professor Francesco Caprioli, relativa al caso del Credito sammarinese, nell’ambito dell’inchiesta “Decollo Money”.

Nella sua sentenza di appello, che può essere definita innovativa, il Giudice ha stabilito il non doversi procedere per difetto di giurisdizione derivante dalla pendenza di un processo sui medesimi fatti in altro Stato facente parte del Consiglio d’Europa. In sostanza, poiché si sta procedendo in Italia per le stesse vicende, non può essere celebrato un altro processo a San Marino. Sintetizzando: ne bis in idem per litis pendenza in altro Stato. E’ stato fissato così da parte di San Marino un principio di civiltà giuridica, richiamando la convenzione di Nizza, ancorché questa inter- pretazione non sia reciproca da parte dell’Italia.

La vicenda trattata dalla Cassazione Il caso trattato in Italia dalla Corte di Cassazione riguarda una vicenda già giudicata, almeno in parte, a San Marino che ha visto due condanne per riciclaggio a carico di un toscano oggi cinquantenne e una russa residente a Montecatini, entrambi condannati sul Titano per riciclaggio di denaro di un latitante russo, giunto su conti sammarinesi dalle isole Cayman per circa 2 milioni di euro. Con una parte di quei denari era stata comprata una villa in Toscana.

I due erano stati condannati dal tribunale sammarinese in via definitiva, era il 2013, rispettivamente a un anno e 2 mesi e a un anno e 11 mesi. Per la stessa attività di riciclaggio, i due sono finiti sotto processo anche in Italia, per avere acquistato, appunto, con una parte di quel denaro ritenuto sporco, una villa a San Casciano Val di Pesa per oltre 1,5 milioni di euro (il caso è stato trattato anche su L’informazione di San Marino il 31 maggio 2019).

E’ per questa parte della condotta di riciclaggio che la vicenda è finita davanti ai vari gradi di giudizio italiani con sentenza di primo grado nel 2015 e di appello nel 2018 e, infine, davanti alla Corte di Cassazione, con udienza del 15 dicembre 2022 e sentenza depositata il 24 marzo 2023. Ora, se da un lato anche lo stesso giudice delle appellazioni sammarinese, David Brunelli, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione a San Marino per la parte della condotta verificatasi in Italia – cioè l’acquisto della villa – e aveva ridotto in appello le pene stabilite in primo grado, è altrettanto significativo che nella sentenza della Cassazione che tratta questa vicenda, la Corte sancisca che per le sentenze emesse da San Marino in Italia non opera il principio del ne bis in idem internazionale. In sostanza: i fatti contestati in Italia non erano esattamente gli stessi del processo sammarinese, ma anche se lo fossero stati, dice la Corte, il principio del ne bis in idem non avrebbe operato perché San Marino non è nell’Ue.

Cosa ha stabilito la Cassazione e l’orientamento italiano La parte ricorrente, tramite i propri avvocati, tra i vari motivi di ricorso, cita anche il principio del ne bis in idem internazionale, richiamando la sentenza Caprioli sul caso del Credito sammarinese, e scrive: “La più recente giurisprudenza degli organi giurisdizionali della Repubblica di San Marino avrebbe, peraltro, affermato che, anche se questo Stato non è parte dell’Unione europea, «nell’ordinamento sammarinese si possa ritenere operante, a determinate condizioni, il principio consacrato a livello euro- unitario nell’art. 50 della Carta di Nizza». Il divieto del doppio processo è, inoltre, proclamato come diritto fondamentale nell’area dei Paesi membri del Consiglio d’Europa, dei quali San Marino è parte”.

Un principio che, però, la Cassazione non condivide. Infatti, nel rigettare i ricorsi, la Corte scrive: “Il motivo è infondato. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio del ne bis idem sancito dall’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non può, infatti, essere invocato per le condanne emesse da uno Stato terzo, quale la Confederazione elvetica, in quanto il divieto di bis in idem non costituisce principio generale del diritto internazionale (…). Pienamente legittimo è, dunque, l’apprezzamento della Corte di appello relativamente all’insussistenza della violazione del divieto del ne bis in idem. Difetta, peraltro, nella specie l’idem factum, in quanto sono diverse le condotte per le quali” la ricorrente “è stata processata a San Marino (l’apertura in questo Stato dei conti correnti sui quali erano affluiti i fondi di provenienza delittuosa) e le condotte, commesse in territorio italiano, per le quali si procede in questa sede (il reimpiego degli stessi nell’acquisto della Villa di San Casciano, fatti commessi in territorio italiano)”, afferma la Cassazione rigettando dunque i ricorsi.

Articolo tratto da L’informazione di San Marino pubblicato integralmente dopo le 23

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