Regolamento commissioni, ordine del giorno

Regolamento commissioni, ordine del giorno
Ordine del Giorno
Alcuni episodi verificatisi di recente nelle Commissioni Consiliari hanno visto lo scontro tra i Gruppi di maggioranza e quelli di minoranza, a seguito di alcune interpretazioni del Regolamento che ne disciplina il funzionamento, rese dal Presidente di turno.
Tutto ciò ha messo in evidenza una serie di problemi che vanno dalla natura stessa delle norme, talvolta in contrasto con le procedure adottate in Consiglio, alla insindacabilità delle decisioni assunte dal Presidente, a differenza di quanto avviene per l’Ecc.ma Reggenza.
Sin dalla scorsa legislatura è aperto un confronto tra i Gruppi Consiliari intorno alla riforma complessiva del Regolamento ma i numerosi aspetti da considerare, anche in virtù di scelte politiche e istituzionali ben precise che devono essere compiute non consentono una rapida conclusione dei lavori.
Preso atto che tra maggioranza e minoranza permangono divergenze profonde in merito alle interpretazioni date al Regolamento all’interno delle Commissioni in particolare sulla loro legittimità, al fine di individuare una condotta uniforme e predeterminata non soggetta ad equivoci,  
il Consiglio Grande e Generale stabilisce che:
nell’esame di un progetto di legge in sede referente, vengono posti in votazione dapprima i singoli emendamenti secondo l’ordine previsto dal Regolamento e, terminato l’esame di questi, e infine l’articolo comprensivo degli emendamenti accolti. Qualora la votazione dell’articolo, così come emendato, dia esito negativo, l’articolo è soppresso e, qualora si prosegua con l’esame dell’articolato non è in alcun modo possibile inserire il contenuto dell’articolo bocciato sotto forma di emendamento;
l’esito delle votazioni per le quali non è richiesta una maggioranza qualificata (compresa quella assoluta), è da ritenersi favorevole alla proposta qualora si esprima a favore la maggioranza dei votanti. Gli astenuti non sono computati nel numero dei votanti, così come previsto dall’art. 41 del Regolamento Consiliare;
in ogni altro caso per i quali il Regolamento delle Commissioni non stabilisce con chiarezza la procedura da adottare, viene richiamato quanto espressamente previsto dal Regolamento Consiliare (legge n. 21 del 11 marzo 1981 e successive modifiche)
San Marino, 13 settembre 2011
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