Riferimento all’articolo di L’Informazione

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Repubblica di San Marino

SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI E POLITICI,
LE TELECOMUNICAZIONI E I TRASPORTI

COMUNICATO STAMPA

In relazione al contenuto dell’articolo “Sammarinesi pedinati, prassi piuttosto comune” apparso sul quotidiano L’Informazione in data odierna, il Comando della Gendarmeria ritiene doveroso evidenziare alcune inesattezze in esso contenute:

1. Si premette che alla Centrale Operativa di questa Gendarmeria non risulta siano giunte recentemente, da parte di alcuno, richieste di interventi o di controlli perché seguiti o pedinati da terzi soggetti;

2. La normativa sammarinese non prevede la possibilità del porto d’arma personale. Solo le Forze di Polizia sammarinesi e le Guardie Ecologiche possono muoversi armati all’interno del territorio, così come gli appartenenti alle Forze di Polizia straniere qualora, previa richiesta, siano autorizzati dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri; questi ultimi saranno in ogni caso accompagnati nei loro movimenti in Repubblica da personale della Gendarmeria o di altro Corpo di Polizia. Ogni inosservanza, cioè ogni porto abusivo di arma, è punita ai sensi dell’art. 251 del Codice penale;

3. Non esiste alcuna norma che preveda la possibilità e le modalità per un poliziotto o investigatore straniero armato, intenzionato ad entrare in territorio sammarinese disarmato, di depositare la propria arma all’ingresso del territorio; tuttavia per prassi ormai consolidata e gentile collaborazione verso i colleghi stranieri, previo avviso del loro arrivo, sia la Guardia di Rocca in servizio presso il Confine di Stato di Dogana, sia la Gendarmeria presso la Centrale Operativa (per arrivi o partenze in orari notturni) sono disponibili a ritirare le armi dei colleghi stranieri rilasciando apposita ricevuta;

4. Il contenuto dell’articolo “[…] Così anche se fosse armato potrebbe raccontare che si stava recando per consegnare l’arma di ordinanza […]” non risponde a realtà, perché il soggetto sarebbe denunciato in relazione al citato articolo del Codice Penale.

San Marino, 8 settembre 2009/1709 d.F.R.

UFFICIO STAMPA tel. 0549 882221 fax 0549 992018 e-mail: ufficiostampa@esteri.sm

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