San Marino. Bcsm: ricorso amministrativo, altre anomalie

San Marino. Bcsm: ricorso amministrativo, altre anomalie

Le altre anomalie contenute nel ricorso amministrativo di Bcsm

A smentire Banca centrale e persino il Governo è niente meno che la Carta dei Diritti

Oltre ad affermare falsamente che l’Informazione sarebbe stato il media che per primo ha dato comunicazione dell’indagine su Catia Tomasetti e Sandro Gozi, circostanza smentita dai fatti considerato che questo giornale diede notizia il giorno dopo, rispetto ad altri media, della comunicazione giudiziaria della quale, peraltro, dieci giorni prima la stessa presidente aveva reso edotti ambienti politici; oltre a definire “sedicente giornalista” chi sedicente non è; vengono riportate altre affermazioni che non stanno in piedi nel ricorso amministrativo di Banca Centrale contro il provvedimento che ha consentito al giornalista, legittimamente e sulla base delle norme, l’accesso al fascicolo archiviato, e pertanto pubblicato. 

L’autorizzazione di accesso al fascicolo è stata infatti data dal Commissario della legge sulla base del presupposto che “il richiedente è un giornalista regolarmente iscritto” – e non sedicente come falsamente sostiene il ricorso di Bcsm – e “con esclusione delle parti coperte da segreto bancario”. Ebbene, negli atti cui ha avuto accesso il giornalista, non c’era nulla che potesse essere riconducibile a dati coperti da segreto bancario.

Ora, cosa sostiene Banca Centrale nel suo ricorso amministrativo? Che le dichiarazioni, rese in interrogatorio dalla Presidente Tomasetti, circa i suoi rapporti con il Generale Luciano Carta, siano coperte da segreto bancario e che sono state rese note nell’articolo de “l’Informazione” del 13 agosto. Nel ricorso Bcsm afferma che in quell’articolo, siano state pubblicate “informazioni coperte da segreto in quanto attinenti ad attività della Banca Centrale”. Ebbene, anche questa è una affermazione che di vero ben poco, perché in quell’articolo non si riportò nessun dato e nessuna affermazione coperta da segreto, men che meno coperta da segreto bancario e, anzi, non si riportarono notizie inerenti l’attività della Bcsm. Nell’articolo si faceva riferimento, semmai, alla Presidente, alle sue dichiarazioni circa il suo incontro con il Generale Luciano Carta, allora a capo dei servizi segreti. Circostanza questa, scritta nel verbale del Congresso di Stato richiamato esplicitamente nell’articolo citato de l’Informazione, verbale che fissa le dichiarazioni della Tomasetti nelle quali riferì, appunto, di avere incontrato il capo dei servizi segreti per parlargli del sistema bancario sammarinese.

Secondo il ricorso amministrativo di Bcsm queste gravi dichiarazioni dovrebbero essere coperte da segreto bancario. Ora, a parte l’opinabilità dell’affermazione,

perché è innegabile l’interesse pubblico di dichiarazioni del genere – altro che segreto! -, non si capisce come un atto pubblico del Congresso di Stato possa essere ritenuto sottoposto a segreto bancario o, va detto di più, a qualsiasi altro segreto. Eppure Bcsm nel suo ricorso dice che “le informazioni divulgate […] sono addirittura notizie di cui la stessa autorizzazione a visionare il fascicolo inibiva la consultazione”. E qui c’è un’altra falsità. Infatti, si ribadisce, un verbale del Congresso di Stato non è un atto coperto da segreto bancario, anzi, è un atto pubblico, pertanto l’autorizzazione di accesso al fascicolo non ne inibiva la consultazione.

Ora, in questa sorta di crociata contro la pubblicazione delle cose pubbliche, a dare sponda alla Presidente di Bcsm e a Via del Voltone, interviene pure il Governo, che con la sua delibera numero 3 del 17 agosto, sulla base di una pretesa riservatezza, dà mandato all’Avvocatura dello Stato di perseguire anche in sede penale, chi ha pubblicato i verbali: “Dà mandato all’Avvocatura dello Stato di intraprendere ogni opportuna iniziativa, eventualmente anche in sede penale, a tutela del regolare esercizio delle funzioni costituzionali dei poteri pubblici”, è la dicitura esatta della delibera.

Anche qui, però, sia il Congresso di Stato – che richiamando il proprio regolamento confonde la riservatezza con la segretezza – sia la Banca Centrale, incorrono in un errore che a nessuno dei due dovrebbe essere permesso.

Infatti a smentire la pretesa di segretezza dei verbali del Congresso di Stato non è una considerazione qualunque, ma è addirittura la Carta dei diritti della Repubblica di San Marino. La Carta dei diritti di San Marino – che è fonte normativa sovraordinata rispetto al regolamento – dice chiaramente e lapidariamente all’articolo 3 comma 13: “E’ garantita la trasparenza e la pubblicità degli atti del Congresso di Stato”.

A fronte di tale norma così chiara e incontestabile, risulta un tantino forzato voler fare passare, come cerca di fare Bcsm nel suo ricorso amministrativo, la consultazione e la pubblicazione di un verbale del Governo come un atto coperto da un inesistente segreto o segreto bancario.Volerlo sostenere, a fronte di una disposizione così netta della Carta dei Diritti, per tenere nascosto ciò che deve essere pubblico e di cui deve essere garantita la trasparenza, significa voler disconoscere non solo la libertà di stampa, ma soprattutto i diritti dei cittadini e i principi fondamentali dell’ordinamento sammarinese.

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