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Leggi e accordi internazionali che forniscono opportunità economicheItalia Doppia imposizione Italia Acc. cooperazione ECOFIN Redditi risparmio UE Acc. doganaleRegistro navale Registro aeronautico Servizi Bancari, Finanziari e Assicurativi TrustMarchi e Brevetti Legge sulle società Banche Finanziarie Commercialisti |
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Accordo Italo-sammarinese in materia di cooperazione economica Confronta bozze) |
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0- Premessa ARTICOLI 1-Collaborazione in materia finanziaria 2-Collaborazione in materia industriale e commerciale 3-Collaborazione nel campo della protezione dell'ambiente 4-Collaborazione in materia di beni immateriali 5-Collaborazione in materia di infrastrutture viarie e di trasporti su strada 6-Collaborazione in materia di infrastrutture aeroportuali e di trasporto aereo 7-Collaborazione in materia marittima 8-Collaborazione nel campo della ricerca e dell'università 9-Collaborazione nel campo dell'innovazione e delle tecnologie 10-Collaborazione nel settore turistico 11-Collaborazione in campo sanitario 12-Collaborazione in materia di professioni 14-Collaborazioni nel campo dell'energia 16-Incontri periodici di verifica
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Articolo 2 Collaborazione in materia industriale e commerciale Le Parti collaboreranno per intensificare le relazioni commerciali e favorire la cooperazione economica ed industriale fra i due Paesi, soprattutto nei settori innovativi e ad alto contenuto tecnologico. A tal fine, le Parti esamineranno possibili forme concrete di cooperazione, anche attraverso lo scambio di informazioni e la realizzazione di missioni imprenditoriali e di iniziative congiunte. Le Parti promuoveranno modalità strutturate di collaborazione industriale e commerciale fra imprese che operano nello stesso settore produttivo, anche al fine di affrontare la competizione internazionale ed accrescere la penetrazione commerciale nei Paesi terzi. Le Parti si impegnano, al fine di dare la più compiuta applicazione alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra San'Marino e Italia del 31 marzo 1939, che prevede fra l'altro la libera circolazione delle merci e dei prodotti e regola la partecipazione dei rispettivi cittadini alle arti e professioni nell'altro Stato, ad agevolare la partecipazione dei cittadini e delle imprese di ognuna delle Parti ai lavori originati nei rispettivi territori compresa l'iscrizione delle imprese nei rispettivi registri.
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