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Titolo I
Diposizioni generali
Articolo 5
Giurisdizione della Repubblica di San Marino in materia di Trust
1. La giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria in materia di trust
sussiste quando il convenuto abbia il domicilio, la residenza, o la sede
legale in San Marino, il trustee sia un trustee autorizzato, oppure il
trust sia amministrato in San Marino, o la legge applicabile al trust
sia il diritto della Repubblica di San Marino.
2. La giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria può essere derogata a
favore di un giudice straniero se la deroga è prevista dall’atto
istitutivo del trust, o se è pattuita per iscritto.
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