“Conto Mazzini”, ricorso in Terza istanza per riavere i soldi

“Conto Mazzini”, ricorso in Terza istanza per riavere i soldi

Quasi tutti gli avvocati hanno presentato ricorso in terza istanza, grazie alla recente riforma della procedura penale approvata dalla maggioranza.

ANTONIO FABBRI – Che la riforma della procedura penale fortemente voluta dal Dirigente del tribunale Giovanni Canzio e approvata in fretta dalla maggioranza avrebbe inciso in corsa sulle sorti del “conto Mazzini”, era evidente fin dal momento della sua presentazione.

Così è, almeno per quanto riguarda la presentazione delle impugnazioni in Terza istanza da parte dei legali degli imputati, all’indomani della pronuncia di secondo grado del giudice Francesco Caprioli, che, al di là dei proscioglimenti, ha stabilito una serie di confische.

A breve scadono i sessanta giorni dalla notifica della sentenza di appello agli imputati e quindi la possibilità di presentare l’impugnazione. Pressoché tutti, a parte Fiorenzo Stolfi a quanto si sa, avrebbero impugnato la sentenza pubblicata lo scorso 4 marzo. Tra i motivi di impugnazione in terzo grado ci sarebbero sia questioni legate alla sentenza, ma soprattutto quelle legate alle confische. Il comma, che certo si attaglia perfettamente al caso del Mazzini, è quello della nuova procedura penale che prevede il ricorso in Terza istanza nel caso in cui in appello sia intervenuta confisca in assenza di condanna. Confisca in assenza di condanna quando il reato sia stato dichiarato non punibile per prescrizione o per altre motivazioni, ma sia provata la provenienza illecita del denaro. Insomma, il reato non è punibile, ma il denaro è sporco. Esattamente come nella sentenza Mazzini.

Il Giudice di Terza istanza, Oliviero Mazza, dovrà dunque prima valutare l’ammissibilità del ricorso. Questo perché la sentenza di appello è intervenuta nelle maglie dell’entrata in vigore della nuova legge, entrata in vigore appunto il 17 marzo. La prima valutazione che spetterà al Giudice di Terza istanza è dunque quella sulla applicabilità della nuova procedura penale ad una sentenza passata in giudicato prima dell’entrata in vigore della norma, pur essendo nei termini dei sessanta giorni per il ricorso. Tra chi dà per scontata l’ammissibilità, vista anche la solerzia politica nell’approvare tempestivamente la legge, e chi la pone in dubbio, va detto che una volta dichiarata eventualmente ammissibile l’impugnazione, il Giudice di terza istanza dovrà vagliare nel merito – e quindi il giudizio sarà anche di merito e non di “mera legittimità” come sosteneva il Segretario alla Giustizia – l’illiceità della provenienza del denaro già attestata da due gradi di giudizio.

Ora, a prescindere da come proseguirà e da quali saranno gli esiti – fuori dalla retorica autocelebrativa che si legge nelle relazioni e si ascolta negli interventi – a fronte di tutti questi infiniti magheggi, l’interrogativo è quanto tutta questa operazione abbia giovato alla credibilità della Giustizia.

 

Articolo tratto da L’informazione di San Marino pubblicato integralmente dopo le 23

 

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