L’Informazione di San Marino: “Manca la querela, c’è l’improcedibilità ma il giudice condanna ugualmente Buriani”

L’Informazione di San Marino: “Manca la querela, c’è l’improcedibilità ma il giudice condanna ugualmente Buriani”

Nel processo a Buriani per diffamazione nessun testimone ascoltato; nessuna esimente considerata. Il Commissario Saldarelli stabilisce una pena di 2000 euro di multa.

ANTONIO FABBRI. Si è chiuso ieri il processo a carico del Commissario della legge Alberto Buriani per un episodio di diffamazione contestatogli per delle dichiarazioni rese in seno al Consiglio giudiziario plenario nei confronti di Valeria Pierfelici nel dicembre 2017. Il processo è scaturito da un decreto penale di condanna seguito a un esposto fatto dal giudice Valeria Pierfelici nel quale lamentava frasi diffamatorie pronunciate durante un Consiglio giudiziario plenario del 2017. La difesa di Buriani lamentò da subito un quadro istruttorio incompleto oltre al fatto che l’esponente non avesse mai prestato giuramento di calunnia, né fosse stata mai ascoltata alla presenza della parte indagata; né fossero stati ascoltati i testimoni richiesti dalla difesa.

E che la querela non ci fosse lo hanno poi reso noto gli stessi avvocati di Valeria Pierfelici, Gian Nicola Berti e Rossano Fabbri, i quali, nella prima udienza di questo processo, il 16 novembre 2022, comunicarono di avere depositato qualche giorno prima, il 14 novembre, una istanza nella quale la loro assistita specificava di non avere mai presentato querela. E neppure dissero di volerla presentare. Quindi nell’udienza del 16 novembre avevano chiarito di non volersi costituire parte civile ed erano usciti dal processo.

Dunque: mai presentata querela, lo ha detto la stessa parte lesa, elemento essenziale per la procedibilità per diffamazione; e nessuna costituzione di parte civile. Il giudice allora fissò una nuova udienza a dicembre 2022 nella quale le parti rimaste, Pf e difesa, stando alle indicazioni del Commissario della legge nell’udienza precedente, si apprestavano a concludere, anche perché la Procura fiscale aveva già rilevato l’improcedibilità per mancanza di querela. Il giudice Saldarelli, però, in quella udienza ha letto una ordinanza nella quale è parso avere un ripensamento e ha invitato le parti a ragionare anche su una eventuale riqualificazione della contestazione, in offesa a persona investita di pubblici poteri. Le parti, Pf e difesa, rimasero sorprese e venne richiesto un termine per valutare l’ordinanza. Ci sono state poi ulteriori udienze nelle quali sono state chieste prove testimoniali dalla difesa, ma nessun teste è stato ammesso così nel processo non sono stati sentiti testimoni, neppure il giudice Gilberto Felici che era stato tra l’altro indicato dall’inquirente; non sono stati sentiti i testi chiesti dalla difesa, né è stata mai sentita la parte lesa.

Le conclusioni del processo In apertura dell’udienza di ieri le dichiarazioni spontanee di Buriani, il quale ha ripercorso il contesto nel quale vennero pronunciate le affermazioni asseritamente diffamatorie. Vennero pronunciate nella riunione del Consiglio giudiziario del 19 dicembre del 2017 nella quale si dibatteva della revoca della fiducia al magistrato dirigente e, tra le altre cose, proprio di quelle affermazioni fatte dalla Perfelici e che avevano colpito con attacchi personali diversi giudici del tribunale, di appello e di primo grado, tra cui Buriani, facendo affermazioni sulla sua vita privata e sui suoi rapporti sentimentali.

Affermazioni non vere, ha detto ieri Buriani in udienza. “Non è affatto vero che abbia mai riferito al Dirigente delle mie relazioni personali. Erano fantasie di Valeria Pierfelici”. Situazioni personali che vennero citate senza che la stessa le collegasse ad un comportamento scorretto del magistrato in qualsivoglia attività o fascicolo di indagine. Affermazioni che la stessa Pierfelici aveva detto essere note perché propalate da video e pubblicazioni su un sito web, giornalesm.com, che ciclicamente ripropone gli stessi video contenenti gli attacchi a Buriani. Di qui scaturì la frase che viene contestata come diffamatoria: “Non c’è Magistrato del nostro Tribunale che non sappia che tra i più assidui frequentatori del Magistrato Dirigente ci sono i distributori ufficiali di notizie false e diffamatorie nei confronti di altri magistrati. Guardate come sono andate a finire le cause civili instaurate da o contro quei giornalisti o quei giornali: per quelli che sono allineati, in sede civile non ci sono mai state pronunce sfavorevoli, per quelli che, invece, non sono allineati, ben che vada, le cause rimangono pendenti per sempre”.

La procura fiscale Il Procuratore del fisco, Roberto Cesarini ha da un lato esaminato l’ipotetica prospettazione dell’offesa a persona investita di pubblici poteri, ed ha rilevato che la contestazione del 344 cp era stata già archiviata dall’inquirente, con il parere favorevole del Pf. Quindi non si può procedere per la medesima contestazione se non sopravvengano fatti nuovi o nuove fonti di prova che non sono emersi. Esclusa così la contestazione dell’offesa a persona investita di pubblici poteri, il Pf ha ribadito quanto aveva già affermato in una precedente udienza circa la diffamazione, mancando il requisito essenziale della querela. “E’ evidente – aveva detto il Pf già nell’udienza del 29 novembre richiamata ieri – che non è emersa la volontà, fin dall’inizio, di presentare una denuncia-querela. Non ci troviamo di fronte ad una remissione di querela, ma manca l’atto pregiudiziale della presentazione della denuncia. La cui volontà non è mai emersa. Di conseguenza ritiene la Procura fiscale che vada disposto non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità, per mancanza di denuncia querela”. Posizione ribadita ieri.

La difesa Molto articolata la difesa dell’avvocato Michela Vecchi, legale di Buriani assieme all’avvocato Gianluca Mularoni. L’avvocato Vecchi ha ricostruito a sua volta le fasi di quel Consiglio giudiziario comprese le fasi che l’avevano preceduto e le riunioni della Commissione affari di giustizia nelle quali la Pierfelici riferì gravissime accuse nei confronti di diversi magistrati tra giudici di appello e di primo grado, intimando poi ai membri politici della commissione di mantenerle segrete e di non trasmetterle neppure al Consiglio giudiziario. Affermazioni che l’avvocato Vecchi ha ricordato indicandole come quelle che poi comportarono la sfiducia nei suoi confronti e rilevando come da un altro magistrato, non Buriani, le parole della Pierfelici furono definite, risulta dagli atti, “esalazioni pestilenziali”. In questo contesto si inserirono le parole di Buriani di quel consiglio giudiziario.

L’avvocato Vecchi ha anche sostenuto che le affermazioni di Buriani fossero vere, richiamando quanto depositato agli, ovvero le pubblicazioni relative ai video propalati da giornalesm e l’elenco delle cause civili del direttore del sito Marco Severini, conclusesi tutte a suo favore, tranne una non ha mai perso nelle sue numerose cause civili, eccetto una con Asset Management, in cui lui stesso aveva ammesso quanto rivendicato dalla parte attrice, e in quel caso era in veste di legale rappresentante di una srl.

Ma al di là del merito ci sono le questioni pregiudiziali sollevate dall’avvocato. Tra queste evidenziata anche la scriminante della insindacabilità delle opinioni espresse dai membri del Consiglio giudiziario, principio che oggi è Legge Costituzionale. Al di là di questo, c’è poi quanto evidenziato dal procuratore del fisco e condiviso dalla difesa, circa la improcedibilità per difetto di querela. Mai presentata. La difesa ha quindi chiesto l’assoluzione.

La sentenza Dopo un’ora e un quarto di camera di consiglio, il giudice Adriano Saldarelli ha emesso sentenza. Ha quindi condannato per diffamazione, articolo 183 del codice penale, alla multa a giorni 20 pari a 2.000 euro di multa e al pagamento delle spese processuali. Concesso il beneficio della non menzione nel casellario.

La difesa ha già annunciato appello.

Articolo tratto da L’informazione di San Marino pubblicato integralmente il giorno dopo

 

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