Relazioni sulla Commissione di Inchiesta sul casinò

Relazioni sulla Commissione di Inchiesta sul casinò
Relazioni sulla Commissione di Inchiesta sul casinò
presentate in Consiglio il 14 e 15 febbraio 2007
Composizione della Commissione e Legge che la istituisce
   
La commissione fu istituita a seguito degli esposti presentati in Consiglio nelle sedute del 26-27 luglio 2006 dal Segretario e dal Capogruppo della Democrazia Cristiana Pier Marino Menicucci e Gabriele Gatti
 
Ecco, partito per partito, i 20 membri della commissione d’inchiesta sui giochi nominati in base alla legge riportata subito sotto.
Partito dei Socialisti e dei Democratici:
-Massimo Rossini
– Claudio Felici
– Giancarlo Capicchioni
– Giovanni Giannoni
– Iro Belluzzi
– Simone Celli.
Sinistra Unita:
– Vanessa Muratori
– Augusto Michelotti
Alleanza Popolare :
– Mario Venturini
– Fernando Bindi
– Stefano Palmieri
Popolari Sammarinesi:
– Romeo Morri
Noi Sammarinesi:
-Marco Arzilli
Sammarinesi per la Libertà:
-Monica Bollini
Alleanza Nazionale:
– Glauco Sansovini
Partito Democratico Cristiano Sammarinese :
-Loris Francini
-Gian Marco Marcucci
– Giancarlo Venturini
-Pier Marino Mularoni
Nuovo Partito Socialista :
-Augusto Casali
 
Presidente della Commissione è stato eletto Massimo Rossini (Partito dei Socialisti e dei Democratici) contro le proteste dell’opposizione e le perplessità di Alleanza Popolare.
 
 
LEGGE 28 SETTEMBRE 2006 N.103
ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE CONSILIARE D’INCHIESTA SU PRESUNTI COMPORTAMENTI RIGUARDANTI L’EVENTUALE APERTURA DI UNA CASA DA GIOCO A SAN MARINO
Art. 1 In ottemperanza all’Ordine del Giorno approvato dal Consiglio Grande e Generale il 31 luglio 2006, è istituita, ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento Consiliare 11 marzo 1981 n.21 e sue successive modifiche ed integrazioni, una Commissione Consiliare d’Inchiesta con il compito di accertare: a) l’autenticità e la reale provenienza del “documento” attribuito ad un Senatore della Repubblica
Italiana e di quello a firma del Presidente della Trillium Gaming Inc., prodotti entrambi da alcuni
Consiglieri nella seduta del Consiglio Grande e Generale del 27 luglio 2006; b) la veridicità delle dichiarazioni contenute nei documenti di cui alla precedente lettera a); c) se la documentazione prodotta sia stata sollecitata direttamente od indirettamente da Consiglieri
della Repubblica per strumentali finalità politiche; d) l’esistenza di eventuali comportamenti non corretti da parte di esponenti politici in merito alla possibile apertura di una casa da gioco a San Marino.
Art.2 La Commissione è composta ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 15 della Legge 11 marzo 1981 n.21 (Regolamento Consiliare) così come modificato dalla Legge Qualificata n.2/2006, e precisamente:
– quattro membri del Consiglio Grande e Generale in rappresentanza del Gruppo Democratico Cristiano Sammarinese;
– sei membri del Consiglio Grande e Generale in rappresentanza del Gruppo dei Socialisti e dei Democratici;
– tre membri del Consiglio Grande e Generale in rappresentanza del Gruppo di Alleanza Popolare;
– due membri del Consiglio Grande e Generale in rappresentanza del Gruppo di Sinistra Unita;
– un membro del Consiglio Grande e Generale in rappresentanza del Gruppo Nuovo Partito Socialista;
– un membro del Consiglio Grande e Generale in rappresentanza della Lista Noi Sammarinesi;
– un membro del Consiglio Grande e Generale in rappresentanza della Lista Popolari Sammarinesi;
– un membro del Consiglio Grande e Generale in rappresentanza della Lista Alleanza Nazionale Sammarinese;
-un membro del Consiglio Grande e Generale in rappresentanza della Lista Sammarinesi per la Libertà.
 
Non possono far parte della Commissione i Consiglieri indicati nei documenti di cui all’articolo 1 o che hanno prodotto i documenti stessi.
Art.3 La Commissione, nella riunione di insediamento convocata dalla Reggenza, elegge nel suo seno un Presidente, che sarà sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano nella carica e in caso di pari anzianità da quello più anziano d’età.
La Commissione ha i poteri ed i limiti di cui all’articolo 15 del Regolamento Consiliare 11 marzo 1981 n. 21 e sue successive modifiche e quindi potrà, fra l’altro, ammettere prove testimoniali nonché consultare ed acquisire documenti presso i pubblici uffici e presso il Tribunale.
La Commissione non potrà interferire, ostacolare o ritardare eventuali azioni dell’autorità giudiziaria sugli stessi fatti.
Art.4 La Commissione dovrà riferire al Consiglio Grande e Generale entro e non oltre il 31 gennaio 2007.
Essa svolgerà i suoi lavori nell’Aula del Consiglio Grande e Generale.
Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un funzionario della Segreteria Istituzionale.
Art.5 I membri della Commissione e i funzionari verbalizzanti della stessa sono tenuti al segreto istruttorio fino al riferimento di cui al primo comma del precedente articolo 4.
Art.6 La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.
 
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