San Marino. “Approvvigionamento mascherine, ancora alcuni dubbi irrisolti”

San Marino. “Approvvigionamento mascherine, ancora alcuni dubbi irrisolti”

Approvvigionamento mascherine, ancora alcuni dubbi irrisolti

Sulla questione della fornitura di mascherine Ffp2 come noto erano esplose alcune polemiche, sono poi arrivate delle spiegazioni da un comunicato della Direzione generale della funzione pubblica e, di seguito, abbiamo ritenuto di contattare ulteriormente il Direttore della Dgfp Manuel Canti che ha risposto alle nostre domande. Nel proseguire nell’inchiesta su quanto accaduto, abbiamo potuto ricostruire la cronologia susseguirsi dei provvedimenti che hanno causato dei dubbi e una certa confusione.

Ecco la cronologia sulla quale ciascuno potrà poi farsi la propria idea.

Si parte dalla modifica del decreto sull’emergenza, fatta dal Governo.

L’art. 18, del Decreto Legge del 31 dicembre 2021 n.215, in piena emergenza sanitaria, ha abrogato il Decreto Legge 14/2021 che, all’art. 3, attribuiva alla DGFP e, su delega di quest’ultima, all’Ufficio Acqu[1]sti, la possibilità di acquistare con procedure semplificate i beni collegati all’emergenza covid (ad es., gel disinfettante, mascherine, guanti, ecc.), imputando la relativa spesa su un apposito capitolo (1-5-1353), intestato alla Protezione Civile.

Qui sorge la prima domanda: perché è stato abrogato il Decreto Legge 14/2021 che consentiva procedure di acquisto semplificato di beni collegati all’emergenza covid, visto che l’emergenza è ancora in corso? – a seguito di detta abrogazione, gli acquisti dei beni di emergenza non possono più essere gestiti dalla UO Acquisti e nemmeno dalla UO Protezione Civile (non essendo Stazione Appaltante, pur essendo titolare del capitolo di spesa), ma eventualmente dal Dipartimento al Territorio (che è Stazione Appaltante), cui la Protezione Civile fa riferimento. In ogni caso, gli acquisti dovranno essere gestiti con procedure ordinarie di gara e non più in forma semplificata, nonostante l’emergenza in corso richieda modalità più snelle e veloci;

– per disposizione della DGFP (con le Circolari 30 e 33 del 2020), la Centrale di Acqui[1]sti per le mascherine doveva essere il Centro Farmaceutico dal quale, sino al 31.12.2021, la UO Acquisti ha comprato le mascherine;

– il Centro Farmaceutico doveva gestire anche la fornitura delle FFP2 ed aveva avviato una trattativa con la ditta 3A Salus per acquistarne 250.000 a 0,80 euro l’una;

  • per una circostanza fortuita, essendo stato interpellato l’UO Acquisti, è stata individuata una ditta italiana, facente parte di un gruppo strutturato che rifornisce molti enti pubblici ed aziende di Stato, che poteva fornire lo stesso prodotto a 0,29 euro ciascuna. Della circostanza viene informata la Protezione Civile che la inoltra all’ISS;
  • l’ISS si rifiuta, a quel punto, di gestire la fornitura e viene chiesto all’UO Acquisti di interpellare altri due fornitori sammarinesi, oltre alla ditta italiana: cioè, come risulta dalla delibera del Congresso di Stato, la COMIFER e 3A Salus (che riduce il prezzo a 0,63 euro). C’è d capire come mai l’Iss che a quanto pare aveva la competenza all’acquisto di queste mascherine, abbia declinato di procedere.

– i preventivi ottenuti dall’Ufficio Acquisti sono inviati alla DGFP, Segreteria Interni, Segreteria Territorio, Direzione Finanza Pubblica e Protezione Civile. Viene così stilata la delibera del Congresso di Stato n. 14 del 17 gennaio 2022.

– essendo state abrogate le procedure semplificate di acquisto, a seguito del Decreto Legge 215/2021, è necessario che i fornitori siano iscritti nell’apposito Registro o sussistano delle cause esimenti;

– la ditta italiana, esclusa perché non iscritta al Registro Fornitori, tuttavia, mandava comunicazione in cui evidenziava di appartenere ad un grosso gruppo leader di mercato (e, quindi, qualificabile quale azienda in posizione dominante), che riforniva enti· ed aziende di Stato e che poteva consegnare in soli tre giorni il quantitativo richiesto. Esiste[1]vano ragioni esimenti per la ditta italiana, tali per cui poteva, comunque, la sua offerta essere considerata? La stessa Delibera riporta diversi riferimenti normativi.

– Nel comunicato della Dgfp si legge: “La disciplina in mate[1]rio di appalti pubblici, infatti, non limita l’interesse pubblico all’ottenimento del prezzo più basso, bensì amplia le finalità dell’azione amministrativa al perseguimento di obiettivi di libera concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, rota[1]zione e pubblicità. Il fatto che l’Amministrazione, nella fase di individuazione delle imprese con cui avviare la trattativa privata, sia tenuta a rispettare i superiori criteri- e, particolarmente, quello di rotazione – implica che le imprese già affidatarie di molteplici appalti pubblici debbono essere pretermesse dalla Stazione Appaltante e ciò anche qualora tale scelta possa astrattamente comportare il rischio di “spendere” di più”.

Formulata in questi termini si rischia però di fare apparire lo Stato come un soggetto assistenziale al quale a turno tutte le imprese devono poter attingere. I principi di concorrenza e rotazione, invece, sono in funzione dell’interesse esclusivo dello Stato ad avere il miglior bene/servizio al prezzo più basso.  Cosa, a prescindere dalle motivazioni addotte, non avvenuta in questo caso dove. Più di tutto stride il ruolo del governo che cambia un Decreto in corsa e utilizza i criteri delle nuove norme escludendo una impresa che aveva partecipato alla trattativa quando era in vigore il Decreto precedente.

 

Articolo tratto da L’informazione di San Marino, pubblicato integralmente il giorno dopo

 

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