San Marino. Mascherine Ffp2, parla il direttore della Dgf

San Marino. Mascherine Ffp2, parla il direttore della Dgf

Intervista all’avvocato Manuel Canti “Valutata la congruità del prezzo e le tempistiche in linea con quelle delle altre aziende”

ANTONIO FABBRI– Ha destato interesse e qualche polemica la vicenda della fornitura di 110.000 mascherine Ffp2 al complessivo costo di 51.300 euro, stabilita con Delibera del Congresso di Stato dopo la trattativa privata curata dall’Ufficio acquisti della pubblica amministrazione. La polemica era nata dal fatto che altre imprese sul mercato avrebbero potuto fare prezzi minori, che una di quelle interpellate non era tra le iscritte nel registro dei fornitori. Di seguito, la Direzione generale della Funzione pubblica ha diramato una nota (pubblicata venerdì su queste pagine) per fornire dei chiarimenti e dando la disponibilità a fornirne di ulteriori. Abbiamo così contattato la Direzione generale della funzione pubblica e abbiamo posto alcune domande al Direttore, Manuel Canti.

In merito alla fornitura delle mascherine FFP2 è stata fatta una trattativa privata, le aziende sono state quindi contattate direttamente dall’ufficio pubblico. E’ emerso, anche dalla Delibera congressuale, che una di queste non era iscritta nel registro dei fornitori della Pubblica amministrazione. Quindi l’ufficio può contattare anche aziende che sono al di fuori dell’elenco dei fornitori della Pa? “Si l’ufficio le può contattare, la legge prevede dei casi di deroga, quando non ci sono delle imprese tra quelle iscritte tra i fornitori, ad esempio, e c’è tutta una elencazione di tipologie di situazioni in cui l’ufficio può andare al di fuori dell’elenco di imprese iscritte nel registro. La questione però nel caso in esame è che fino all’ultimo Decreto, quello che poi ha istituito l’obbligo delle mascherine FFP2 per i docenti, c’era una norma derogatoria, proprio perché sussisteva l’urgenza di reperimento. C’era nell’ambito dei Decreti Covid la norma che consentiva di derogare oltre le ordinarie procedure contabili e amministrative per rendere sostanzialmente più veloce la pratica. C’è un articolo ad hoc che consentiva questo. Nel Decreto ultimo, quello proprio relativo all’introduzione dell’obbligo delle mascherine poi ratificato, è stata tolta questa deroga. Per cui si è ritornati alla regola generale. E’ quella la questione, che forse anche l’ufficio, quando ha impostato la pratica, si trovava in un momento di passaggio tra la normativa in cui era vigente questa possibilità di deroga e il nuovo Decreto che non la contemplava più. Per cui l’ufficio probabilmente ha proceduto come aveva fatto nella vigenza dei precedenti Decreti Covid e quindi si potevano contattare in quella fase anche soggetti non iscritti. Però nel momento in cui è stata adottata la Delibera congressuale di aggiudicazione, non essendoci più in vigore quella norma di deroga, si è dovuta applicare la regola generale, che dice sostanzialmente che le imprese devono essere iscritte nel registro dei fornitori per essere aggiudicatarie”.

A proposito della Delibera del Congresso, l’ufficio deve per forza passare per la Delibera di Congresso? Cioè, non è autonomo nella decisione una volta fatto il bando, fatta la trattativa privata, valutati i parametri, i prezzi? “L’ufficio è autonomo se la fornitura rientra nell’ambito del piano di approvvigionamento. La legge prevede che l’ufficio, se ha un piano di approvvigionamento e se l’acquisto rientra nelle tipologie di beni che sono individuati da una Delibera di Congresso, che individua le varie stazioni appaltanti dell’amministrazione e le tipologie di beni che l’ufficio può acquistare, ha competenza esclusiva per bandire e autorizzare la spesa. Se invece il bene non rientra tra quelli tipologici attribuiti all’ufficio o non è contemplato nel piano di approvvigionamento, la competenza, soprattutto quella autorizzativa della spesa, ritorna in capo al Congresso di Stato. Quindi, se c’è il piano di approvvigionamento l’ufficio fa tutto in automatico, se l’acquisto è al di fuori del piano di approvvigionamento, occorre sempre la competenza autorizzativa della spesa del Congresso di Stato”.

Una delle premesse della delibera era l’urgenza della fornitura, però si evince dalla Delibera che l’azienda a cui poi è stata affidata la fornitura non aveva immediatamente la fornitura, ma la disponibilità avrebbe tardato 10 giorni. Se c’era effettivamente questa urgenza, perché si è scelta una azienda che aveva le mascherine immediatamente disponibili? E perché non si è magari ritenuto di fare un’altra trattativa privata – anche alla luce del fatto che si sarebbero trovate a minor costo e di questi tempi non è trascurabile – dato che la prima azienda che è stata scartata proponeva le mascherine a un prezzo minore? “Sì, aveva un costo minore perché è una grossissima azienda italiana che probabilmente ha quantitativi tali che le consentono determinati prezzi. Però noi abbiamo anche dei criteri ulteriori, come spero di avere chiarito nel comunicato, uno è quello di rotazione. Il principio di rotazione significa che, quando si chiamano le aziende, teniamo conto delle imprese che sono già aggiudicatarie di altri appalti. Per fare un esempio: se c’è una azienda che ha già per ipotesi venti commesse pubbliche, per il principio di rotazione non la chiamiamo. Significa cioè cercare di fare lavorare tutte le imprese nell’ambito della trattativa privata. Per cui ovviamente sono state individuate quelle imprese alle quali, nell’ambito del principio di rotazione, si è ritenuto di chiedere l’offerta. Il vincolo della stazione appaltante è quello di valutare la congruità del prezzo. Se il prezzo è congruo procede all’aggiudicazione. Le tempistiche: anche la prima impresa aveva tempistiche di 7-10 giorni, che sono tempistiche ordinarie. Fra quelle contattate l’ultima aveva proprio la disponibilità immediata in magazzino e quindi le abbiamo prese per tamponare. 10.000, una quantità minima per garantire la copertura di dieci giorni. Il ragionamento è stato questo. Nella trattativa privata il ragionamento è: ci sono ad esempio 40 imprese nel registro dei fornitori? Non si può fare la trattativa privata con 40 imprese, perché ci vorrebbero almeno 10 giorni per farla. L’urgenza è il presupposto per utilizzare il procedimento amministrativo più veloce. In casi come questo paradossalmente si sarebbe potuto procedere anche con un’unica ditta, perché la norma lo consente in casi particolari, con un affidamento diretto, però si è impostata ugualmente una trattativa”.

Ma le tre aziende come sono state scelte? Solo sul criterio della rotazione o ci sono stati altri parametri? “Lì noi abbiamo dato mandato di fare l’istruttoria all’ufficio acquisti. Come si vede dalla Delibera, l’aggiudicazione e l’autorizzazione di spesa sono del Congresso di Stato, l’istruttoria è stata fatta dall’ufficio acquisti, per cui probabilmente l’ufficio acquisti ha individuato una rosa di imprese… a noi è arrivata l’istruttoria compiuta. Noi abbiamo dato mandato di fare la trattativa più veloce possibile”.

 

Articolo tratto da L’informazione di San Marino, pubblicato integralmente dopo le 23

 

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