San Marino. Confisca senza condanna, primi ricorsi per riavere indietro i soldi

San Marino. Confisca senza condanna, primi ricorsi per riavere indietro i soldi

Davanti al Giudice di Terza Istanza i due “casi pilota” che faranno da apripista anche per le decisioni sul Mazzini.

ANTONIO FABBRI – È la prima udienza nella quale viene applicata la nuova procedura penale che ha istituito il terzo grado di giudizio, affidato al Giudice di Terza Istanza. Davanti al giudice Oliviero Mazza due casi non di poco conto, soprattutto perché fanno da apripista per capire l’orientamento del giudizio di Terza istanza nei casi di confisca senza condanna. I due procedimenti discussi sono d’altra parte già stati dei casi cosiddetti “pilota” anche per la sorte processuale del “conto Mazzini”.

I casi “pilota” discussi I processi giunti ieri all’attenzione del Giudice di terza istanza sono quello di Giuseppe Castelli, condannato in primo grado a 4 anni e 2 mesi, poi assolto in appello con conferma della confisca di circa 236.000 euro, e quello di Marco Scaringella, condannato a 4 anni e 3 mesi in primo grado e poi assolto in appello, con conferma però della confisca a 451.168,45 euro, ritenuti frutto di reati contro il patrimonio e associazione a delinquere. La sentenza di appello venne pronunciata dopo la decisione del Collegio Garante che ha modificato un decennio di giurisprudenza, cambiando l’interpretazione, fino a quel momento consolidata, del riciclaggio per occultamento, prima considerato reato permanente, poi dai Garanti interpretato come reato istantaneo. Questo ha fatto sì che nei due casi specifici gli imputati venissero assolti perché il denaro ritenuto illecito era stato occultato sul Titano prima della legge del 2013 sull’autoriciclaggio, sulla base della quale erano stati condannati in primo grado. Quindi in appello è intervenuta l’assoluzione perché all’epoca i fatti contestati non rientravano nella fattispecie di reato prevista e normato dopo il 2013. Questa interpretazione, oltre che sui due casi “pilota”, ha influito a cascata anche, e soprattutto, sul processo “conto Mazzini” che, come noto, si è ridimensionato notevolmente pur permanendo, come nei casi Castelli-Scaringella, la confisca. Ed è proprio di questo, della confisca senza condanna, che si è discusso ieri.

Il caso Castelli Nel caso di Giuseppe Castelli il denaro confiscato, pari a 236mila euro circa, è stato ritenuto in due gradi di giudizio frutto di reati legati al dissesto di due società. Per questo è stata confermata la confisca in appello. Da dirimere c’è anche un’altra questione. La nuova legge, che ha introdotto l’impugnazione in Terza istanza, è entrata in vigore dopo che la sentenza di appello era stata già pubblicata. La Procura fiscale, dunque, sostiene l’efficacia esecutiva della sentenza di appello una volta intervenuta la lettura e dunque la pubblicazione. “La Procura fiscale – ha detto il Pf Giorgia Ugolini – ritiene doveroso, per non pregiudicare il principio della intangibilità del giudicato, che non si possa riaprire, come molte difese richiedono, il processo già definitivamente chiuso con la pubblicazione della sentenza. La Procura fiscale auspica che non si rimetta in discussione ciò che dovrebbe essere intangibile”. La Pf ha inoltre sottolineato che la nuova norma procedurale “non rappresenta una lex mitior (una norma più mite, ndr.) perché introduce un pena più bassa o guarda in maniera diversa una fattispecie rilevante, semplicemente introduce un nuovo gravame che per stabile giurisprudenza di Strasburgo non può ritenersi equivalente ad una lex mitior”. Quindi la Pf Ugolini cita il caso, rilevante per San Marino, delle sorelle Balsamo, caso di confisca senza condanna nel quale la Corte dei diritti dell’Uomo ha confermato la decisione sammarinese sancendo come il denaro di origine illecita debba essere confiscato perché non può tornare nel circuito lecito. Diametralmente opposta la posizione del difensore di Castelli, l’avvocato Maurizio Simoncini, a partire dall’ammissibilità del ricorso in Terza istanza. “La questione che ci occupa è di successione delle leggi nel tempo. E’ una normativa che innova, è una facoltà in più che viene concessa a tutti, ma in particolare a chi era imputato o condannato nei procedimenti penali già in corso”. L’avvocato Simoncini, che ha richiamato alcune sentenze del Collegio Garante, riterrebbe dunque “una irragionevole disuguaglianza tra situazioni che sono ragionevolmente uguali”, laddove dovesse essere considerato non ammissibile il ricorso del suo assistito. Nel merito l’avvocato Simoncini ritiene che, per disporre la confisca, “nel processo debba esserci una condizione minima e sufficiente della responsabilità dell’imputato”. Ha anche aggiunto che l’articolo 147 del codice penale, non prevedrebbe specificamente la confisca in assenza di condanna. Quanto al reato presupposto, e qui di sull’illiceità del denaro, l’avvocato ritiene che non sia stato adeguatamente accertato. “In sostanza viene detto nella sentenza che il mio assistito non poteva essere processato per le norme in vigore all’epoca, ma questo significa anche che nessuno ha il diritto di dichiarare quei fondi illeciti”. Il legale ha quindi insistito per l’accoglimento del ricorso e la restituzione del denaro confiscato.

Il caso Scaringella Nel caso gemello, quello di Marco Scaringella, la Procura fiscale ha ribadito quanto già esposto nel caso Castelli relativamente alla inammissibilità del ricorso, aggiungendo nel merito che “la norma che codifica la confisca in assenza di condanna, da tempo individua il denaro frutto di illecito tra le cose intrinsecamente pericolose. Il denaro di provenienza illecita, lo spieghiamo nelle nostre memorie, è intrinsecamente illecito, basti pensare agli studi degli organismi internazionali, che attestano come il denaro sporco eroda circa il 5% del Pil degli Stati; in Italia la percentuale raddoppia e i tecnici dell’Aif dicono che a San Marino la percentuale sia uguale o addirittura superiore all’Italia. Sono cifre che hanno incidenza sul sistema macroeconomico, sulla libera concorrenza, sulla regolarità dei mercati ed hanno effetti sul sistema economico in generale”. Il Pf ha richiamato come il percorso di uscita dalla procedura rafforzata Moneyval e dalla black list italiana, sia stato possibile per San Marino proprio grazie alle norme e alla loro applicazione che hanno confiscato il denaro sporco. La Procura fiscale ha quindi, anche in tale caso, chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso o, se il giudice decidesse di entrare nel merito, infondato. L’avvocato Gian Luca Micheloni, difensore di Scaringella, quanto all’inammissibilità ha affermato che il gravame introdotto con la legge del 2022, era, a suo avviso, un completamento della norma costituzionale del 2021, che prevedeva già il Giudice di Terza istanza tra gli organi del potere giudiziario. Ha chiesto quindi l’ammissibilità del ricorso. Nel merito “vi è evidente difetto di prova in ordine alla provenienza da misfatto delle somme oggi confiscate -ha detto l’avvocato Micheloni – La sentenza in ordine a tale aspetto è lacunosa e la Procura fiscale sul punto è evasiva. La natura illecita dei fondi non è provata, né in primo grado, né in appello. Scaringella è costretto a ricorrere perché questo aspetto non è stato mai valutato attentamente. Occorre essere certi che i denari siano di origine illecita per procedere alla confisca, non bastano più ragionamenti logico-deduttivi, altrimenti la materialità del riciclaggio non c’è”, ha detto l’avvocato Micheloni chiedendo al revoca della confisca degli oltre 451mila euro.

In entrambi i casi il Giudice Mazza si è riservato di decidere nei termini di legge

 

Articolo tratto da L’Informazione di San Marino pubblicato integralmente il giorno dopo

 

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